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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1958

Cassazione n. 30887/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1958 [OSCURATO:PERSONA] nato 11 11/10/1956 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separati atti dal contenuto analogo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ne ha confermato la condanna per il reato di c:ui agli articoli 110, 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, che cortesta la violazione dell'articolo 597, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente inondato, poiché il giudice dell'impugnazione ha confermato la medesima entità di pena stabilita dal primo giudice, senza apportare alcuna ulteriore modifica peggiorativa rispetto a quelle previste dalla norma in rassegna (mentre la diversità di motivazione sul trattamento sanzionatorio non contrasta con la disposizione in rassegna); Ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi, che contesta la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Chiarito, quanto alle memorie trasmesse dai difensori degli imputati, che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul cd.

"giudicato sostanziale" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ric:orso inammissibile (cfr. sulla specifica questione sollevata con la memoria Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Popa, Rv. 284542); né la situazione è equiparabile al caso della remissione di querela deciso dalle Sezioni Unite Chiasserini (n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681), tenuto conto che in quest'ultimo caso (a differenza di quello in rassegna) la specifica causa di estinzione del reato per remissione di querela prevale sul giudicato sostanziale, poiché trova come limite estremo solo quello del "giudicato formale" (cfr. in motivazione Sez.

U Chiasserini, cit.); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1958 [OSCURATO:PERSONA] nato 11 11/10/1956 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separati atti dal contenuto analogo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ne ha confermato la condanna per il reato di c:ui agli articoli 110, 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, che cortesta la violazione dell'articolo 597, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente inondato, poiché il giudice dell'impugnazione ha confermato la medesima entità di pena stabilita dal primo giudice, senza apportare alcuna ulteriore modifica peggiorativa rispetto a quelle previste dalla norma in rassegna (mentre la diversità di motivazione sul trattamento sanzionatorio non contrasta con la disposizione in rassegna); Ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi, che contesta la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Chiarito, quanto alle memorie trasmesse dai difensori degli imputati, che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul cd. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ric:orso inammissibile (cfr. sulla specifica questione sollevata con la memoria Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Popa, Rv. 284542); né la situazione è equiparabile al caso della remissione di querela deciso dalle Sezioni Unite Chiasserini (n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681), tenuto conto che in quest'ultimo caso (a differenza di quello in rassegna) la specifica causa di estinzione del reato per remissione di querela prevale sul giudicato sostanziale, poiché trova come limite estremo solo quello del "giudicato formale" (cfr. in motivazione Sez. U Chiasserini, cit.); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammen
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