CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 1980
Cassazione n. 37231/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 30VANOVIC [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'8 luglio 2021 che l'aveva condannata in relazione al reato di truffa. La Corte ha ritenuto aspecifici i motivi di gravame rispetto alle argomentazioni contenute nella sentenza del Tribunale, anche sulla base di prove documentali irrefutabili. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile l'appello, tenuto conto che la norma che ne prevedeva l'inammissibilità per genericità dei motivi, l'art. 581 a cod. proc. pen., era stato introdotto in data successiva alla proposizione dell'atto di impugnazione. In ogni caso, i motivi di appello non sarebbero stati generici e l'atto conteneva espressamente la volontà di proporre motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. 1. Quanto alla prima censura, la Corte ha fatto buon governo di una regola giurisprudenziale, peraltro richiamata dal provvedimento impugnato, di gran lunga risalente rispetto alla data dell'atto di appello e valevole indipendentemente dalla successiva introduzione nell'ordinamento dell'art. 581-bis cod. proc. pen. che, nella sostanza, l'aveva recepita. La regola è la seguente: l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Solo genericamente, la ricorrente deduce, con altra argomentazione, che ciò che il principio giuridico appena ricordato impone, non fosse rispondente al caso concreto. Tuttavia, tale assunto risulta privo di alcun costrutto, a fronte di una articolata motivazione offerta dal giudice di primo grado sia con riguardo al giudizio di responsabilità dell'imputata che in relazione al trattamento sanzionatorio adottato. Infine, la circostanza che l'atto di appello avesse preannunciato la proposizione di motivi nuovi non è rilevante, posta la genericità della censura, l'assenza di motivi nuovi e tenuto conto della regola contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm