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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:135
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 5 marzo 2009 – K & L [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (causa C‑90/08 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali e internazionali anteriori [OSCURATO:PERSONA] – Produzione tardiva della prova dell’uso dei marchi anteriori – Rigetto dell’opposizione»

1. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Termini (Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 71, n. 1) (v. punti 21‑24)

2. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Opposizione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 43, nn. 2 e 3, e 74, n. 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, regola 22, n. 1) (v. punti 35‑36) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 dicembre 2007, causa T‑86/05, K & L [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Lopes de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal titolare dei marchi denominativi nazionali e internazionali «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti della classe 25 contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 7 dicembre 2004, recante rigetto del ricorso contro la decisione della divisione di opposizione che respingeva la sua opposizione proposta contro la registrazione del marchio comunitario figurativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti delle classi 18 e 25 – Opposizione – Rigetto dell’opposizione fondato sulla tardiva produzione della prova dell’uso dei marchi anteriori.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La K & L [OSCURATO:PERSONA] & Co.

Handels‑KG è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 5 marzo 2009 – K & L [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (causa C‑90/08 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali e internazionali anteriori [OSCURATO:PERSONA] – Produzione tardiva della prova dell’uso dei marchi anteriori – Rigetto dell’opposizione» 1. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Termini (Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 71, n. 1) (v. punti 21‑24) 2. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Opposizione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 43, nn. 2 e 3, e 74, n. 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, regola 22, n. 1) (v. punti 35‑36) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 dicembre 2007, causa T‑86/05, K & L [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Lopes de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal titolare dei marchi denominativi nazionali e internazionali «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti della classe 25 contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 7 dicembre 2004, recante rigetto del ricorso contro la decisione della divisione di opposizione che respingeva la sua opposizione proposta contro la registrazione del marchio comunitario figurativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti delle classi 18 e 25 – Opposizione – Rigetto dell’opposizione fondato sulla tardiva produzione della prova dell’uso dei marchi anteriori. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La K & L [OSCURATO:PERSONA] & Co. Handels‑KG è condannata alle spese.
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