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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 agosto 1975

Cassazione n. 15471/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/08/1975 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIREN2:E dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di Fatto e, comunque, reiterative di quelle dedotte in appello, alle quali la Corte di merito ha dato puntuale risposta, sottolineando che all'imputata era consentito unicamente allontanarsi dalla propria abitazione per il tempo strettamente necessario a prelevare la figlia da scuola.

Gli operanti avevano, invece, modo di accertare che la predetta si recava in un negozio lontano da casa, ove lavorava in precedenza, e ove era vista servire dei clienti.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/08/1975 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIREN2:E dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di Fatto e, comunque, reiterative di quelle dedotte in appello, alle quali la Corte di merito ha dato puntuale risposta, sottolineando che all'imputata era consentito unicamente allontanarsi dalla propria abitazione per il tempo strettamente necessario a prelevare la figlia da scuola. Gli operanti avevano, invece, modo di accertare che la predetta si recava in un negozio lontano da casa, ove lavorava in precedenza, e ove era vista servire dei clienti. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore
Sentenza Cassazione n. 15471/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris