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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 2025

Cassazione n. 03644/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]- SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporata per fusione da [OSCURATO:SOCIETA] -[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in breve [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a da ll’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente– Oggetto: Intermediazione finanziaria Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1054/2019pubblicata il 28 . 3.20 1 9 , non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.1.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.−Con atto di citazione, ritualmente notificato, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Bologna, la [OSCURATO:PERSONA] -Società di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., unitamente al [OSCURATO:PERSONA] esponendo: a) di avere sottoscritto, in data 3.11.1999, il modulo di adesione al [OSCURATO:PERSONA] investendo inizialmente una somma pari a £ 30.000.000; b) che l'investimento era stato loro proposto da [OSCURATO:PERSONA] promotore finanziario che aveva intenzione di "impiegare in un investimento sicuro i loro rispa rm i ” .

Nello stesso giorno (3.11.1999), era stato aperto un conto corrente c.d. di corrispondenza presso [OSCURATO:SOCIETA]. sul quale sarebbero state versate le somme disinvestite e dal quale sarebbero stati p re levati gli importi da investire; che il Venturi li aveva rassicurati dicendo trattarsi di "un investimento (...) sicuro ed affidabile il cui guadagno sarebbe stato facile e garantito"; d) che, nello stesso giorno e sempre su indicazione del Venturi, g li attori avevano sottoscritto i moduli di adesione per investire nel [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA]; e) che il Venturi, tuttavia, non aveva curato la compilazione della scheda finanziaria, attraverso la quale avrebbe potuto conoscere il profilo dei suoi nuovi clienti e si era limitato a far loro sottoscrivere unadichiarazione sostitutiva della detta scheda; f) che, al tempo stesso, non aveva chiarito per quale Società di Investimentooperava, né aveva consegnato il documento relativo al tipo di investimento effettuato, ai guadagni garantiti o a ciò che sarebbe stato auspicabile ottenere, nonché alle modalità di recesso; g) che dall'informativa pervenuta successivamente da parte della [OSCURATO:PERSONA], società a loro sconosciuta, gli attori avevano appreso altresì dell'assegnazione di 1.285,223 quote del [OSCURATO:PERSONA] e 247,634 quote del [OSCURATO:PERSONA], operazioni sconosciute e mai autorizzate; h) che in data 24.1.2000 il solo Morara sottoscriveva il modulo di adesione al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA] ; i) che contestualmente veniva conferita l'ulteriore somma di £ 70.000.000 con assegno depositato sul conto corrente n. 629/10/860138 aperto presso laSanpaolo [OSCURATO:SOCIETA]. ed intestato ad entrambi i coniugi; l ) che anche in tale circostanza la scheda finanziaria, pur essendo allegata ai predetti moduli, non era stata compilata dal promotore; m) che a partire dal febbraio del 2001 e sino a tutto ii 2002 le uniche informazioni sugli investimenti erano pervenute dal solo Venturi, mentre nessuna comunicazione era più arrivata "dalle società di investimento"; n) che, in particolare, in data 23.1.2001, su esplicita richiesta del Morara, il promotore avrebbe fornito un "riassunto delle Performances per Portafoglio" dal quale era emerso un buon rendimento del [OSCURATO:PERSONA], mentre per il resto i risultati erano stati negativi; o) che la situazione aveva poi continuato a peggiorare e così, in data 14.10.2003, il Venturi aveva disinvestito tutte le quote di cui ai [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , Azioni Italia, Europe e [OSCURATO:PERSONA], con accredito del controvalore in un nuovo conto corrente (n-64/039434 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA]; p) che successivamente , il Ventur i aveva autonomamente deciso di prelevare la somma di € 21 . 800 e di conferirla in una [OSCURATO:PERSONA] "molto dinamica"; q) che manifestata la volontà di recuperare il proprio denaro erecatosi per questo presso l'ufficio del Venturi, questi, aveva in un primo momento "confessato", di essere responsabile del pessimo andamento della gestione per avere "scelto" uninvestimento rischioso e si era reso disponibile a risarcire i danni personalmente per poi rifiutare ogni componimento bonario.2.─Il tribunale di Bologna con sentenza n. 2820/2011 accoglieva parzialmente le domande attrici e condannava i convenuti al pagamento di € 31.870,20 oltre interessi a titolo di risarcimento danni. 3.─[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva gravam e dinanzi alla Corte di [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha respinto l’appello.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisatoche: a) posto che non è in contestazione l’affidament o del capitale investito al promotore dell’ente finanziario [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che l’art. 31, n. 3, TUF dispone che la banca che presta la propria opera, sia responsabile solidalmente con il consulente finanziario dei danni in qualsiasi forma arrecati al cliente.

Per l’affermazione della responsabilità solidale è sufficiente il rapporto committente/preponente/datore di lavoro; b) sussiste, responsabilità della banca anche con riguardo ad attività illecite poste in essere dal promotore finanziario, anche non legato da un rapporto contrattuale con la banca (ipotesi peraltro non rispondente al caso di specie), qualora la promozione sia svolta con modalità tali da ingenerare incolpevole affidamento degli investitori su uno stabile inserimento del promotore nella struttura gestionale della Banca; c) nell'ambito dei risarcimenti agli investitori danneggiati per violazione della normativa in materia di finanza, sussiste sempre una responsabilità solidale di natura contrattuale (e, quindi , con prescrizione decennale) dell'Istituto di credito titolare dei rapporti contrattuali con gli investitori. (deposito titoli, conto corrente) sul quale si basa l'operazione extracontrattuale dell'intermediario, finanziario; d)il disposto di cui all'art. 21 TUF prevede che nella presta zione di servizi e di attività di investimento, i soggetti abilitati devono «acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi sianosempre adeguatamente informati».

Tale disposizione non era stata rispettata dal Venturi e la circostanza che gli investitori all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione al [OSCURATO:PERSONA] av essero dato espressamente atto di non voler fornire al Venturi le notizie richieste sulla propria esperienza in materia, sulla situazione finanziaria, propensione al rischio e relativi obiettivi, non avevafatto venir meno i doveri di informazione e di valutazione dell’adeguatezza dell'investimento.

Sul punto il Tribunale aveva già osservato che la non adeguatezza dell'operazione può dipendere da quattro distinte cause: oggetto, tipologia, frequenza e dimensione (art. 29 reg.

Consob n.1152/1998) e che "da quanto risulta agli atti i coniugi Morara, quando si rivolsero al promotore Venturi, non avevano alcuna specifica conoscenza in materia finanziaria.

I convenuti non hanno, infatti, provato, né peraltro dedotto che i Morara avessero effettuato investimenti in strumenti in materia finanziaria prima del 3.11.1999.

Da ciò deriva l'incontestato carattere speculativo degli investimenti effettuati, l'inadempimento del Venturi e il diritto degli attori al risarcimento del danno”.

4. ─[OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione con quattromotivi ed anche memori a . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e : 5.─ Con il primo motivo : N ullità della sentenz a, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c, per motivazione solo apparente, ma in realtà insussistente, in violazione dell'art.132, comma 1, n.4, c.p.c., in sede di rigetto del primo motivo di appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 5.1─ La censura è inammissibileperché la ratio della decisione della Corte d’appello è ben chiara ed effettivaed è corredata da adeguata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.

Come esplicitamente trascritto nello stesso ricorso (p. 4), gli investitori sin dalle conclusioni di primo grado avevano chiesto che venisse accertato il danno «da addebitarsi ad esclusiva colpa di [OSCURATO:PERSONA] e solidalmente ai sensi dell’art. 31 TUF anche di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a» e non, come tenta ora di sostene re la censura , che «la domanda era formulata per l’accertamento di nullità di contratti intercorsi con altri soggetti giuridici», poiché è conseguenziale che gli “altri soggetti giuridici” fossero in chiari ed incontestati rapporti con la Banca per i quali è applicabile l’art. 31 TUF. 6.− Con il secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 31 TUF, 2946 e 2947 c.c. in punto di erronea affermazione, in sede di rigetto del secondo motivo di appello, dell'applicabilità del termine di prescrizione decennale con riguardo alla assunta responsabilità risarcitoria dell'intermediario finanziario, che è di natura aquiliana , sicchési applicherebbe il termine di prescrizione quinquennale. 7.─ Con il terzo motivo: Nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e 112 c.p.c. in presenza di motivazione apparente,ma in realtà insussistente, in sede di rigetto del secondo motivo di appello. 7.1─ I l secondo e il terzo motivo sono collegati e possono essere valutati unitariamente.

Lecensure sono inammissibil i perché non si confrontanocon la ratio decidendi .

L a Corte ha evidenziato che tra l’Istituto di credito e gli investitori il rapporto contrattuale intercorreva deducendolo dall’esistenza de l deposito titoli sul conto corrente d’appoggio, dalla sottoscrizione dei moduli predisposti dalla società di intermediazione e dalla circostanza che gli invest i tori avevanoconferito il danaro sul conto corrente della SIM.Tali elementi, accertati in sede istruttoria, sono stati considerati rilevanti poiché «per radicare la responsabilità ex art. 31, comma 3, TUF è sufficiente sotto il profilo causale un rapporto di occasionalità necessaria «tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli» (Cass., n. 31453/2022).

Questa Corte ha più volte ribadito che l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, è riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità (Cass., n.31894/2023), ed è incontestabile che la Corte abbia valutato gli esiti istruttori escludendo anche implicitamente ogni forma di acquiescenza da parte degli investitori.

La doglianza assume, così, una valenza rivalutativa degli esiti istruttori non ammissibile in sede di legittimità. 8.− Con il quarto motivo:Nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n.4 c.p.c. e 112 c.p.c. in presenza di motivazione apparente, ma in realtà insussistente e comunque viziata da omessa pronuncia, in sede di rigetto del terzo motivo di appello. 8.1−il motivo è inammissibile.

La Corte ha succintamente motivato che la circostanza che i coniugi non avessero voluto fornire le informazioni al promotore all’atto di aderire al [OSCURATO:PERSONA], non esonerava ilVenturi dall’assolvimento degli obblighi di informazione e di valutazione di adeguatezza dell’investimento e che questi non erano stati adeguatamente assolti con la predisposizione di moduli compilati “in autonomia” dal solo promotore.La doglianza assume così valenza rivalutativa degli esiti istruttori inammissibile in sede di legittimità. 9.− Per quanto esposto, il ricorso , va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo .

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 6.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]- SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporata per fusione da [OSCURATO:SOCIETA] -[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in breve [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a da ll’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente– Oggetto: Intermediazione finanziaria Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1054/2019pubblicata il 28 . 3.20 1 9 , non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.1.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.−Con atto di citazione, ritualmente notificato, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Bologna, la [OSCURATO:PERSONA] -Società di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., unitamente al [OSCURATO:PERSONA] esponendo: a) di avere sottoscritto, in data 3.11.1999, il modulo di adesione al [OSCURATO:PERSONA] investendo inizialmente una somma pari a £ 30.000.000; b) che l'investimento era stato loro proposto da [OSCURATO:PERSONA] promotore finanziario che aveva intenzione di "impiegare in un investimento sicuro i loro rispa rm i ” . Nello stesso giorno (3.11.1999), era stato aperto un conto corrente c.d. di corrispondenza presso [OSCURATO:SOCIETA]. sul quale sarebbero state versate le somme disinvestite e dal quale sarebbero stati p re levati gli importi da investire; che il Venturi li aveva rassicurati dicendo trattarsi di "un investimento (...) sicuro ed affidabile il cui guadagno sarebbe stato facile e garantito"; d) che, nello stesso giorno e sempre su indicazione del Venturi, g li attori avevano sottoscritto i moduli di adesione per investire nel [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA]; e) che il Venturi, tuttavia, non aveva curato la compilazione della scheda finanziaria, attraverso la quale avrebbe potuto conoscere il profilo dei suoi nuovi clienti e si era limitato a far loro sottoscrivere unadichiarazione sostitutiva della detta scheda; f) che, al tempo stesso, non aveva chiarito per quale Società di Investimentooperava, né aveva consegnato il documento relativo al tipo di investimento effettuato, ai guadagni garantiti o a ciò che sarebbe stato auspicabile ottenere, nonché alle modalità di recesso; g) che dall'informativa pervenuta successivamente da parte della [OSCURATO:PERSONA], società a loro sconosciuta, gli attori avevano appreso altresì dell'assegnazione di 1.285,223 quote del [OSCURATO:PERSONA] e 247,634 quote del [OSCURATO:PERSONA], operazioni sconosciute e mai autorizzate; h) che in data 24.1.2000 il solo Morara sottoscriveva il modulo di adesione al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA] ; i) che contestualmente veniva conferita l'ulteriore somma di £ 70.000.000 con assegno depositato sul conto corrente n. 629/10/860138 aperto presso laSanpaolo [OSCURATO:SOCIETA]. ed intestato ad entrambi i coniugi; l ) che anche in tale circostanza la scheda finanziaria, pur essendo allegata ai predetti moduli, non era stata compilata dal promotore; m) che a partire dal febbraio del 2001 e sino a tutto ii 2002 le uniche informazioni sugli investimenti erano pervenute dal solo Venturi, mentre nessuna comunicazione era più arrivata "dalle società di investimento"; n) che, in particolare, in data 23.1.2001, su esplicita richiesta del Morara, il promotore avrebbe fornito un "riassunto delle Performances per Portafoglio" dal quale era emerso un buon rendimento del [OSCURATO:PERSONA], mentre per il resto i risultati erano stati negativi; o) che la situazione aveva poi continuato a peggiorare e così, in data 14.10.2003, il Venturi aveva disinvestito tutte le quote di cui ai [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , Azioni Italia, Europe e [OSCURATO:PERSONA], con accredito del controvalore in un nuovo conto corrente (n-64/039434 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA]; p) che successivamente , il Ventur i aveva autonomamente deciso di prelevare la somma di € 21 . 800 e di conferirla in una [OSCURATO:PERSONA] "molto dinamica"; q) che manifestata la volontà di recuperare il proprio denaro erecatosi per questo presso l'ufficio del Venturi, questi, aveva in un primo momento "confessato", di essere responsabile del pessimo andamento della gestione per avere "scelto" uninvestimento rischioso e si era reso disponibile a risarcire i danni personalmente per poi rifiutare ogni componimento bonario.2.─Il tribunale di Bologna con sentenza n. 2820/2011 accoglieva parzialmente le domande attrici e condannava i convenuti al pagamento di € 31.870,20 oltre interessi a titolo di risarcimento danni. 3.─[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva gravam e dinanzi alla Corte di [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha respinto l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisatoche: a) posto che non è in contestazione l’affidament o del capitale investito al promotore dell’ente finanziario [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che l’art. 31, n. 3, TUF dispone che la banca che presta la propria opera, sia responsabile solidalmente con il consulente finanziario dei danni in qualsiasi forma arrecati al cliente. Per l’affermazione della responsabilità solidale è sufficiente il rapporto committente/preponente/datore di lavoro; b) sussiste, responsabilità della banca anche con riguardo ad attività illecite poste in essere dal promotore finanziario, anche non legato da un rapporto contrattuale con la banca (ipotesi peraltro non rispondente al caso di specie), qualora la promozione sia svolta con modalità tali da ingenerare incolpevole affidamento degli investitori su uno stabile inserimento del promotore nella struttura gestionale della Banca; c) nell'ambito dei risarcimenti agli investitori danneggiati per violazione della normativa in materia di finanza, sussiste sempre una responsabilità solidale di natura contrattuale (e, quindi , con prescrizione decennale) dell'Istituto di credito titolare dei rapporti contrattuali con gli investitori. (deposito titoli, conto corrente) sul quale si basa l'operazione extracontrattuale dell'intermediario, finanziario; d)il disposto di cui all'art. 21 TUF prevede che nella presta zione di servizi e di attività di investimento, i soggetti abilitati devono «acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi sianosempre adeguatamente informati». Tale disposizione non era stata rispettata dal Venturi e la circostanza che gli investitori all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione al [OSCURATO:PERSONA] av essero dato espressamente atto di non voler fornire al Venturi le notizie richieste sulla propria esperienza in materia, sulla situazione finanziaria, propensione al rischio e relativi obiettivi, non avevafatto venir meno i doveri di informazione e di valutazione dell’adeguatezza dell'investimento. Sul punto il Tribunale aveva già osservato che la non adeguatezza dell'operazione può dipendere da quattro distinte cause: oggetto, tipologia, frequenza e dimensione (art. 29 reg. Consob n.1152/1998) e che "da quanto risulta agli atti i coniugi Morara, quando si rivolsero al promotore Venturi, non avevano alcuna specifica conoscenza in materia finanziaria. I convenuti non hanno, infatti, provato, né peraltro dedotto che i Morara avessero effettuato investimenti in strumenti in materia finanziaria prima del 3.11.1999. Da ciò deriva l'incontestato carattere speculativo degli investimenti effettuati, l'inadempimento del Venturi e il diritto degli attori al risarcimento del danno”. 4. ─[OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione con quattromotivi ed anche memori a . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e : 5.─ Con il primo motivo : N ullità della sentenz a, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c, per motivazione solo apparente, ma in realtà insussistente, in violazione dell'art.132, comma 1, n.4, c.p.c., in sede di rigetto del primo motivo di appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 5.1─ La censura è inammissibileperché la ratio della decisione della Corte d’appello è ben chiara ed effettivaed è corredata da adeguata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. Come esplicitamente trascritto nello stesso ricorso (p. 4), gli investitori sin dalle conclusioni di primo grado avevano chiesto che venisse accertato il danno «da addebitarsi ad esclusiva colpa di [OSCURATO:PERSONA] e solidalmente ai sensi dell’art. 31 TUF anche di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a» e non, come tenta ora di sostene re la censura , che «la domanda era formulata per l’accertamento di nullità di contratti intercorsi con altri soggetti giuridici», poiché è conseguenziale che gli “altri soggetti giuridici” fossero in chiari ed incontestati rapporti con la Banca per i quali è applicabile l’art. 31 TUF. 6.− Con il secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 31 TUF, 2946 e 2947 c.c. in punto di erronea affermazione, in sede di rigetto del secondo motivo di appello, dell'applicabilità del termine di prescrizione decennale con riguardo alla assunta responsabilità risarcitoria dell'intermediario finanziario, che è di natura aquiliana , sicchési applicherebbe il termine di prescrizione quinquennale. 7.─ Con il terzo motivo: Nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e 112 c.p.c. in presenza di motivazione apparente,ma in realtà insussistente, in sede di rigetto del secondo motivo di appello. 7.1─ I l secondo e il terzo motivo sono collegati e possono essere valutati unitariamente. Lecensure sono inammissibil i perché non si confrontanocon la ratio decidendi . L a Corte ha evidenziato che tra l’Istituto di credito e gli investitori il rapporto contrattuale intercorreva deducendolo dall’esistenza de l deposito titoli sul conto corrente d’appoggio, dalla sottoscrizione dei moduli predisposti dalla società di intermediazione e dalla circostanza che gli invest i tori avevanoconferito il danaro sul conto corrente della SIM.Tali elementi, accertati in sede istruttoria, sono stati considerati rilevanti poiché «per radicare la responsabilità ex art. 31, comma 3, TUF è sufficiente sotto il profilo causale un rapporto di occasionalità necessaria «tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli» (Cass., n. 31453/2022). Questa Corte ha più volte ribadito che l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, è riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità (Cass., n.31894/2023), ed è incontestabile che la Corte abbia valutato gli esiti istruttori escludendo anche implicitamente ogni forma di acquiescenza da parte degli investitori. La doglianza assume, così, una valenza rivalutativa degli esiti istruttori non ammissibile in sede di legittimità. 8.− Con il quarto motivo:Nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n.4 c.p.c. e 112 c.p.c. in presenza di motivazione apparente, ma in realtà insussistente e comunque viziata da omessa pronuncia, in sede di rigetto del terzo motivo di appello. 8.1−il motivo è inammissibile. La Corte ha succintamente motivato che la circostanza che i coniugi non avessero voluto fornire le informazioni al promotore all’atto di aderire al [OSCURATO:PERSONA], non esonerava ilVenturi dall’assolvimento degli obblighi di informazione e di valutazione di adeguatezza dell’investimento e che questi non erano stati adeguatamente assolti con la predisposizione di moduli compilati “in autonomia” dal solo promotore.La doglianza assume così valenza rivalutativa degli esiti istruttori inammissibile in sede di legittimità. 9.− Per quanto esposto, il ricorso , va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo . P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 6.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a
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