CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07262/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12688/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) , in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nia Cerchi , elettivamente domiciliat a presso il loro studio [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1 A –ricorrente – contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] , in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo domicilio telematico,[OSCURATO:EMAIL] –controricorrente– avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 32150/2021 pubblicata il 5 novembre 2021; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 15 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Lacontroversia ha ad oggetto la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione, in epigrafe indicatacon cui è stato accolto il ricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi controricorrente) e rigettato l’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oggi [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poiricorrente). Il contenzioso trae origine dall’impugnazione di avvisi di accertamento da parte dell’odierna ricorrente con cui l’odierno controricorrente ha chiesto il pagamento dell’ICI relativa agli anni 2002, 2003 e 2004per l’importo di complessivi di € 217.411,88. La CTP ha accolto il ricorso. La CTR,confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l’appello dell’odierno controricorrente. La sentenza della S.C., oggi impugnata ha accolto il ricorso dell’odierno controricorrente. La ricorrent e ha proposto ricorso fondato su tre motivi e depositato atto di rinuncia al ricorso, il controricorrente si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente ha presentato istanza di estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse. 2. L’istanza è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dal difensore munitodi specifico potere in forza della procura ad litem(art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Il procedimento deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che, se pure non esige per la sua operatività, l'accettazione della controparte, pur semprepossiede il carattere ricettizio, poiché la norma richiede che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto. Ove, dunque, siaeffettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U, 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). La rinuncia al ricorso per cassazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5, 14 aprile 2022, n. 12131). Nella specie il controricorrenteha accettato la rinuncia aderendo alla compensazione integrale delle spese di lite. L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione,in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez. U -, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023 (Rv. 668224 -02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. La stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5, 9 maggio 2023, n. 12456). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinz