Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36830/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22281/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legal e rappresentant e pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultim a , sito in Roma, via Sabotino, 31 -ricorrente principale, intimato in via incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona de i rispettivi legal i rappresentant i pro tempore , rappresentat e e difes e dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, via largo di [OSCURATO:PERSONA], 11 -controricorrenti, ricorrenti in via incidentale - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 298 /201 9 , depositata il21 gennaio 2019.

Oggetto: marchio Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 21 gennaio 2019, che, pronunciandosi a seguito della cassazione con rinvio di una sua precedente sentenza, ha accertato che l’uso del marchio «Tortionata» da parte della predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costituiva contraffazione del marchio «Tortionate»di titolarità, sino al 12 marzo 2017, della [OSCURATO:SOCIETA]. e, successivamente, della [OSCURATO:PERSONA] dal 1805 s.r.l., ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con inibizione alla odierna ricorrente, assistita da penale, di ogni ulteriore utilizzo del marchio «Tortionata», e condannato la medesima società al risarcimento dei danni quantificati, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., in euro 24.398,00, e, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in euro 137.847,00, oltre interessi legali a decorrere dal 14 maggio 2018; -la Corte di appello ha riferito che : l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la nullità del marchio « Tortionate », da quest’ultimaregistrato e poi ceduto alla prima , per difetto del requisito della novità e per la contraffazione del marchio «Tortionata»di cui era titolaree il relativo risarcimento dei danni ; il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda di nullità, con inibizione alle convenute dell’ulteriore utilizzazione del nome di dominio tortionata.it, e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva accertato il diritto di quest’ultima, quale avente causa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla prosecuzione dell’uso del segno «Tortionate» in relazione alla produzione e commercializzazione del correlativo prodotto dolciario; con una prima pronuncia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità del marchio dell’attrice per difetto di novità, rigettando sia le domande di parte attrice, sia quelle della [OSCURATO:SOCIETA]. di contraffazione del marchio di cui era titolare e di risarcimento dei danni; -ha dato atto che la Corte di cassazione aveva annullato tale pronuncia nella parte in cui aveva omesso di considerare che l'accertamento della nullità di un marchio per difetto di novità comporta che l'eventuale continuazione nell'utilizzo dello stesso costituiva, ai sensi dell'art. 10, r.d. 21 giugno 1929, n. 929, violazione del marchio preusato ovvero del marchio legittimamente rilasciat o, che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva riproposto la domanda risarcitoria, che leggere modificazione al marchio non ne alterano il predetto carattere e quindi implicano che l'uso effettuato sia sempre quello delmedesimo segno distintivo e che la domanda risarcitoriadella [OSCURATO:SOCIETA]. aveva a oggetto non solo i danni già verificatisi,ma anche quelli futuri ; -quindi, disattese le eccezion i di carenza di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]. e di cessazione della materia del contendere per carenza di interesse [OSCURATO:PERSONA] dal 1805 s.r.l., ha proceduto alla liquidazione dei danni, nella misura riferita in precedenza; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resistono, con unico controricors o , la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., le quali propongono ricorso incidentale affiato a tre motivi; -la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna difesa; - in relazione al ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. e dell a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non spiega alcuna difesa; - la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] rishment s.r.l. depositano unica memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrent e principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 112, primo comma, 113, primo comma, e 115 cod. proc. civ., e 24, primo comma, e 111, sesto comma, Cost., per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’uso contraffattorio del marchio «Tortionata» fosse stato realizzato anche successivamente al 30 giugno 2015, avuto riguardo alle vendite effettuate in favore della [OSCURATO:SOCIETA].; - con la medesima censura deduce la perplessità e incomprensibilità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che l’uso contraffattorio del marchio altrui doveva ritenersi esteso anche alle vendite effettuate alla [OSCURATO:SOCIETA]. sino alla fine del 2017, « non essendo stati evidenziati (salvo errore, nde ) dalle parti documenti di contenuto diverso, per le vendite ad [OSCURATO:SOCIETA], da quelli prima esaminati»; -il motivo è inammissibile; - quanto alla prospettata violazione di legge, si rileva che la Corte di appello ha affermato che, alla luce degli elementi probatori acquisiti, l’odierna ricorrente principale, pur avendo cessato di indicare il marchio «Tortionata» nelle fatture relative alle vendite effettuate dopo il 30 giugno 2015, sostituendolo con la dicitura «[OSCURATO:PERSONA]», aveva proseguito nell’uso di tale segno apponendolo sulla confezione del prodotto commercializzato; -ha accertato tale uso contraffattorio anche nelle vendite effettuate in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (sino alla fine del 2017); -la ricorrente principale contesta le conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata relativamente ai rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA]., allegando che «non esiste alcuna documentazionecontabile o di altra natura che provi che la ricorrente abbia utilizzato il marchio Tortionata» e che i prodotti venduti a tale società erano contraddistinti esclusivamente dalla dicitura «[OSCURATO:PERSONA]», sia nella documentazione fiscale, sia nel packaging, sia in tutti gli altri contesti; -la doglianza muove, dunque, da un presupposto fattuale, consistente nel mancato utilizzo del segno “Tortionata” nei rapporti commerciali con la [OSCURATO:SOCIETA]. che il giudice di appello ha puntualmente accertato; -orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamenteriservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); -la doglianza in esame non rispetta tale limite; - sotto altro profilo, si osserva che la censura, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (come reso evidente dai ripetuti riferimenti al contenuto della documentazione fiscale e alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio), non consentita in questa sede (cfr. Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); -quanto al prospettato vizio motivazionale, si osserva che l’espressione «salvo errore» utilizzata dal la Corte di appello in relazione alle sua valutazione delle risultanze probatorie non si present a idonea a infirmare l’assunto – perentorio e motivato con il richiamo ai singoli elementi di prova– in ordine all’utilizzo del marchio «Tortionata» anche nei rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA]. successivamente al 30 giugno 2015, risolvendosi in una clausola di stile, come desumibile anche dal fatto di essere racchiusa tra due parentesi; -con il secondo motivo la ricorrente principale si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ. e 125 cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata riconosciuto , quale importo risarcitorio, anche il costo di una campagna pubblicitaria di ricostruzione correttiva dell’immagine aziendale del marchio degradata, benché la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avesse mai svolto attività di produzione del prodotto dolciario e di uso del relativo marchio; -anche tale motivo è inammissibile; - si osserva, in primo lu ogo, che la doglianza, nell’affidarsi alla deduzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pur titolare del marchio «Tortionata», non avrebbe mai svolto alcuna attività di produzione del relativo prodotto dolciario, né avrebbe usato tale segno distintivo, si risolve in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte di appelloin ordine all’esistenza di un pregiudizio all’«immagine aziendale» e al « marchio degradato » della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., derivante dalla contraffazione del suo marchio; -come evidenziato in precedenza, una siffatta critica, sollecitando una rivalutazione da parte della Corte di cassazione dei fatti storici accertati dal giudice di merito, non è prospettabile in questa sede; - va ag giunto, inoltre, che l’argomentazione spesa dalla ricorrente principale non è concludente, in quanto la circostanza dedotta, quand’anche veritiera, non si è idonea, di per sé, a far venir meno l’esistenza del danno accertato, il quale può ben esistere anche in assenza di un’utilizzazione attuale e diretta del segno distintivo da parte del suo titolare; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso principale va dichiarato inammissibile; -in relazione alla sentenza impugnata, non notificata e pubblicata il 21 gennaio 2019, parte controricorrente ha proposto ricorso incidentale con atto notificatosolo il 27 settembre 2019 e, dunque, tardivamente rispetto al termine lungo di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ.; - per tale motivo, tale impugnazione va dichiarata inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. , non assumendo rilevanza la circostanza che la stessasia stata propost a nel rispetto del termine di cui all'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ., ossia di quarantagiorni dalla notificazione del ricorso principale (cfr. Cass. 22 giugno 2021, n. 17707; Cass. 26 marzo 2015, n. 6077; Cass. 6 aprile 2006, n. 8105); - le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza – da intendersi riferita alla sola parte ricorrente in via principale e che è di gran lunga prevalente e perci ò assorbente ogni valutazione in ordine alla eventuale fondatezza del ricorso incidentale (cfr. Cass. 12 giugno 2018, n. 15220; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4074) –e si liquidano come in dispositivo; - la declaratoria di inefficacia del controricorso incidentale osta alla condanna della parte ricorrente incidentale al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.(cfr. Cass. 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass. 25 luglio 2017, n. 18348) P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile e il ricorso incidentale inefficace; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22281/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legal e rappresentant e pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultim a , sito in Roma, via Sabotino, 31 -ricorrente principale, intimato in via incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona de i rispettivi legal i rappresentant i pro tempore , rappresentat e e difes e dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, via largo di [OSCURATO:PERSONA], 11 -controricorrenti, ricorrenti in via incidentale - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 298 /201 9 , depositata il21 gennaio 2019. Oggetto: marchio Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 21 gennaio 2019, che, pronunciandosi a seguito della cassazione con rinvio di una sua precedente sentenza, ha accertato che l’uso del marchio «Tortionata» da parte della predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costituiva contraffazione del marchio «Tortionate»di titolarità, sino al 12 marzo 2017, della [OSCURATO:SOCIETA]. e, successivamente, della [OSCURATO:PERSONA] dal 1805 s.r.l., ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con inibizione alla odierna ricorrente, assistita da penale, di ogni ulteriore utilizzo del marchio «Tortionata», e condannato la medesima società al risarcimento dei danni quantificati, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., in euro 24.398,00, e, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in euro 137.847,00, oltre interessi legali a decorrere dal 14 maggio 2018; -la Corte di appello ha riferito che : l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la nullità del marchio « Tortionate », da quest’ultimaregistrato e poi ceduto alla prima , per difetto del requisito della novità e per la contraffazione del marchio «Tortionata»di cui era titolaree il relativo risarcimento dei danni ; il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda di nullità, con inibizione alle convenute dell’ulteriore utilizzazione del nome di dominio tortionata.it, e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva accertato il diritto di quest’ultima, quale avente causa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla prosecuzione dell’uso del segno «Tortionate» in relazione alla produzione e commercializzazione del correlativo prodotto dolciario; con una prima pronuncia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità del marchio dell’attrice per difetto di novità, rigettando sia le domande di parte attrice, sia quelle della [OSCURATO:SOCIETA]. di contraffazione del marchio di cui era titolare e di risarcimento dei danni; -ha dato atto che la Corte di cassazione aveva annullato tale pronuncia nella parte in cui aveva omesso di considerare che l'accertamento della nullità di un marchio per difetto di novità comporta che l'eventuale continuazione nell'utilizzo dello stesso costituiva, ai sensi dell'art. 10, r.d. 21 giugno 1929, n. 929, violazione del marchio preusato ovvero del marchio legittimamente rilasciat o, che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva riproposto la domanda risarcitoria, che leggere modificazione al marchio non ne alterano il predetto carattere e quindi implicano che l'uso effettuato sia sempre quello delmedesimo segno distintivo e che la domanda risarcitoriadella [OSCURATO:SOCIETA]. aveva a oggetto non solo i danni già verificatisi,ma anche quelli futuri ; -quindi, disattese le eccezion i di carenza di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]. e di cessazione della materia del contendere per carenza di interesse [OSCURATO:PERSONA] dal 1805 s.r.l., ha proceduto alla liquidazione dei danni, nella misura riferita in precedenza; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resistono, con unico controricors o , la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., le quali propongono ricorso incidentale affiato a tre motivi; -la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna difesa; - in relazione al ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. e dell a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non spiega alcuna difesa; - la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] rishment s.r.l. depositano unica memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrent e principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 112, primo comma, 113, primo comma, e 115 cod. proc. civ., e 24, primo comma, e 111, sesto comma, Cost., per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’uso contraffattorio del marchio «Tortionata» fosse stato realizzato anche successivamente al 30 giugno 2015, avuto riguardo alle vendite effettuate in favore della [OSCURATO:SOCIETA].; - con la medesima censura deduce la perplessità e incomprensibilità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che l’uso contraffattorio del marchio altrui doveva ritenersi esteso anche alle vendite effettuate alla [OSCURATO:SOCIETA]. sino alla fine del 2017, « non essendo stati evidenziati (salvo errore, nde ) dalle parti documenti di contenuto diverso, per le vendite ad [OSCURATO:SOCIETA], da quelli prima esaminati»; -il motivo è inammissibile; - quanto alla prospettata violazione di legge, si rileva che la Corte di appello ha affermato che, alla luce degli elementi probatori acquisiti, l’odierna ricorrente principale, pur avendo cessato di indicare il marchio «Tortionata» nelle fatture relative alle vendite effettuate dopo il 30 giugno 2015, sostituendolo con la dicitura «[OSCURATO:PERSONA]», aveva proseguito nell’uso di tale segno apponendolo sulla confezione del prodotto commercializzato; -ha accertato tale uso contraffattorio anche nelle vendite effettuate in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (sino alla fine del 2017); -la ricorrente principale contesta le conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata relativamente ai rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA]., allegando che «non esiste alcuna documentazionecontabile o di altra natura che provi che la ricorrente abbia utilizzato il marchio Tortionata» e che i prodotti venduti a tale società erano contraddistinti esclusivamente dalla dicitura «[OSCURATO:PERSONA]», sia nella documentazione fiscale, sia nel packaging, sia in tutti gli altri contesti; -la doglianza muove, dunque, da un presupposto fattuale, consistente nel mancato utilizzo del segno “Tortionata” nei rapporti commerciali con la [OSCURATO:SOCIETA]. che il giudice di appello ha puntualmente accertato; -orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamenteriservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); -la doglianza in esame non rispetta tale limite; - sotto altro profilo, si osserva che la censura, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (come reso evidente dai ripetuti riferimenti al contenuto della documentazione fiscale e alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio), non consentita in questa sede (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); -quanto al prospettato vizio motivazionale, si osserva che l’espressione «salvo errore» utilizzata dal la Corte di appello in relazione alle sua valutazione delle risultanze probatorie non si present a idonea a infirmare l’assunto – perentorio e motivato con il richiamo ai singoli elementi di prova– in ordine all’utilizzo del marchio «Tortionata» anche nei rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA]. successivamente al 30 giugno 2015, risolvendosi in una clausola di stile, come desumibile anche dal fatto di essere racchiusa tra due parentesi; -con il secondo motivo la ricorrente principale si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ. e 125 cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata riconosciuto , quale importo risarcitorio, anche il costo di una campagna pubblicitaria di ricostruzione correttiva dell’immagine aziendale del marchio degradata, benché la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avesse mai svolto attività di produzione del prodotto dolciario e di uso del relativo marchio; -anche tale motivo è inammissibile; - si osserva, in primo lu ogo, che la doglianza, nell’affidarsi alla deduzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pur titolare del marchio «Tortionata», non avrebbe mai svolto alcuna attività di produzione del relativo prodotto dolciario, né avrebbe usato tale segno distintivo, si risolve in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte di appelloin ordine all’esistenza di un pregiudizio all’«immagine aziendale» e al « marchio degradato » della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., derivante dalla contraffazione del suo marchio; -come evidenziato in precedenza, una siffatta critica, sollecitando una rivalutazione da parte della Corte di cassazione dei fatti storici accertati dal giudice di merito, non è prospettabile in questa sede; - va ag giunto, inoltre, che l’argomentazione spesa dalla ricorrente principale non è concludente, in quanto la circostanza dedotta, quand’anche veritiera, non si è idonea, di per sé, a far venir meno l’esistenza del danno accertato, il quale può ben esistere anche in assenza di un’utilizzazione attuale e diretta del segno distintivo da parte del suo titolare; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso principale va dichiarato inammissibile; -in relazione alla sentenza impugnata, non notificata e pubblicata il 21 gennaio 2019, parte controricorrente ha proposto ricorso incidentale con atto notificatosolo il 27 settembre 2019 e, dunque, tardivamente rispetto al termine lungo di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ.; - per tale motivo, tale impugnazione va dichiarata inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. , non assumendo rilevanza la circostanza che la stessasia stata propost a nel rispetto del termine di cui all'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ., ossia di quarantagiorni dalla notificazione del ricorso principale (cfr. Cass. 22 giugno 2021, n. 17707; Cass. 26 marzo 2015, n. 6077; Cass. 6 aprile 2006, n. 8105); - le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza – da intendersi riferita alla sola parte ricorrente in via principale e che è di gran lunga prevalente e perci ò assorbente ogni valutazione in ordine alla eventuale fondatezza del ricorso incidentale (cfr. Cass. 12 giugno 2018, n. 15220; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4074) –e si liquidano come in dispositivo; - la declaratoria di inefficacia del controricorso incidentale osta alla condanna della parte ricorrente incidentale al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.(cfr. Cass. 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass. 25 luglio 2017, n. 18348) P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile e il ricorso incidentale inefficace; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo
Sentenza Cassazione n. 36830/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris