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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 02594/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/2/2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di condanna, emessa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rigettando l'appello dell'imputato in merito al riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4 cod. pen. 2.

Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione, con il quale deduce la violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. sostenendo che la Corte di appello non avrebbe fatto applicazione del principio, recentemente affermato da Sez.U, n. 24990 del 30/1/2020, Dabo, Rv.279499, secondo cui l'attenuante del danno di speciale tenuità è compatibile con la fattispecie di reato prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Nel caso di specie, non poteva dubitarsi del fatto che l'imputato avesse conseguito un lucro minimale, posto che il reato concerneva la cessione di due dosi di cocaina per il valore di €60,00.

Del tutto inconferente risultava, invece, il riferimento contenuto in sentenza alle modalità della condotta ed al precedente specifico di cui l'imputato era gravato, trattandosi di elementi valutativi non riguardanti la minima entità del lucro conseguito.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. La sentenza impugnata è correttamente giunta al rigetto del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

Devono richiamarsi i principi di diritto affermati dalle Sezioni unite, secondo cui l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. è astrattamente compatibile con il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Infatti, mentre la valutazione della lieve entità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 è relativa alla condotta - avuto riguardo ai mezzi, alla modalità e alle circostanze dell'azione - e all'oggetto materiale del reato, in relazione alla qualità e quantità delle sostanze, la verifica della "speciale tenuità" rilevante per il riconoscimento dell'attenuante di cui alla seconda parte dell'art. 62, n. 4 cod. pen. attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato (Sez.U, n. 24990 del 30/1/2020, Dabo, Rv.279499).

Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone una puntuale ed esaustiva verifica, che dia conto sia dell'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che della gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata (per completezza, è utile rammentare che nel caso esaminato dalle Sezioni unite era risultata la cessione di una dose di hashish al prezzo di €10,00).

Applicando tale principio al caso di specie, si rileva che - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - l'imputato aveva ricavato la somma di €60,00 dalla vendita di 1,4 gr. di cocaina, risultando ancora in possesso di un ulteriore quantitativo pari a gr. 2,8.

Il lucro effettivamente perseguito dall'agente, pertanto, era sicuramente superiore alla somma di €60,00, il che determina il superamento di quella minima redditività del fatto e modesta gravità dell'evento pericoloso che sono alla base dell'attenuante.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 dicembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/2/2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di condanna, emessa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rigettando l'appello dell'imputato in merito al riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4 cod. pen. 2. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione, con il quale deduce la violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. sostenendo che la Corte di appello non avrebbe fatto applicazione del principio, recentemente affermato da Sez.U, n. 24990 del 30/1/2020, Dabo, Rv.279499, secondo cui l'attenuante del danno di speciale tenuità è compatibile con la fattispecie di reato prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Nel caso di specie, non poteva dubitarsi del fatto che l'imputato avesse conseguito un lucro minimale, posto che il reato concerneva la cessione di due dosi di cocaina per il valore di €60,00. Del tutto inconferente risultava, invece, il riferimento contenuto in sentenza alle modalità della condotta ed al precedente specifico di cui l'imputato era gravato, trattandosi di elementi valutativi non riguardanti la minima entità del lucro conseguito. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La sentenza impugnata è correttamente giunta al rigetto del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Devono richiamarsi i principi di diritto affermati dalle Sezioni unite, secondo cui l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. è astrattamente compatibile con il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Infatti, mentre la valutazione della lieve entità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 è relativa alla condotta - avuto riguardo ai mezzi, alla modalità e alle circostanze dell'azione - e all'oggetto materiale del reato, in relazione alla qualità e quantità delle sostanze, la verifica della "speciale tenuità" rilevante per il riconoscimento dell'attenuante di cui alla seconda parte dell'art. 62, n. 4 cod. pen. attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato (Sez.U, n. 24990 del 30/1/2020, Dabo, Rv.279499). Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone una puntuale ed esaustiva verifica, che dia conto sia dell'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che della gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata (per completezza, è utile rammentare che nel caso esaminato dalle Sezioni unite era risultata la cessione di una dose di hashish al prezzo di €10,00). Applicando tale principio al caso di specie, si rileva che - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - l'imputato aveva ricavato la somma di €60,00 dalla vendita di 1,4 gr. di cocaina, risultando ancora in possesso di un ulteriore quantitativo pari a gr. 2,8. Il lucro effettivamente perseguito dall'agente, pertanto, era sicuramente superiore alla somma di €60,00, il che determina il superamento di quella minima redditività del fatto e modesta gravità dell'evento pericoloso che sono alla base dell'attenuante. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2022
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