CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18717/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
y-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Taranto n. 31/2022 depositatail 03/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato con la Racesper l’ammontare di €. 14.952, rimborsabile in 84 rate mensili, il contrattoè stato notificato il 19/11/2009 alla datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA],questa è stata successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Bari e laRaces Finanziaria, dopo aver inutilmente tentato di far ammettere alNumero registro generale 10098/2022Numero sezionale 2443/2026Numero di raccolta generale 18717/2026Data pubblicazione 09/06/2026passivo del fallimento il suo credito, ha proposto ricorso monitorio davantial Tribunale di Taranto per ottenere il pagamento della somma ancoradovuta di €. 14.318,36, oltre interessi.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo resodal Tribunale di Taranto in data 30/7/2014.Il Tribunale di Taranto, con sentenza pubblicata in data 8/5/2018, haaccolto l'opposizione.A seguito di appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] spa, la Corted’Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, ha accolto l’appello e, in riformadella sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione, ha dichiarato lavalidità del contratto 12/11/2009, ha revocato il decreto ingiuntivo(essendo state pagate delle somme in corso di causa) e ha condannato ilsig. Coccioli a pagare la residua somma di €. 10.818,36.La Corte d’Appello, in particolare, ha distinto il TAEG/ISC, parametrodi costo che funge da indicatore del costo totale del prestito e comprendetutte le spese, dal TEG, che viene impiegato per le verifiche di usurarietà,in confronto al [OSCURATO:PERSONA], e ha rilevato che il Tribunaleaveva preso in considerazione i parametri errati e che, invece, il TEGricavabile dal contratto è inferiore al tasso soglia.2) Con ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, proponendo duemotivi di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] spa non si è costituita in sede di legittimitàIl ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione dell’art. 132 nr.4c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4 c.p.c. in quanto la sentenzaimpugnata è affetta da nullità per omessa pronuncia”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata perché riconosce pienavalidità al contratto di finanziamento, senza prendere in considerazione ilNumero registro generale 10098/2022Numero sezionale 2443/2026Numero di raccolta generale 18717/2026Data pubblicazione 09/06/2026disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata prodotta dallaRaces Finanziaria e del contenuto di essa, illeggibile nella copia digitaleversata in atti, che egli aveva espresso sin dalla prima difesa, nell’atto dicitazione in opposizione, e poi ripetuto nelle successive difese, anche inappello.Il ricorrente, pertanto, sostiene che la Corte abbia violato l’art. 112c.p.c., per aver omesso la pronuncia sull’eccezione da lui ritualmenteintrodotta in giudizio.Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2072 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per aver la Corte d’Appello deciso sulla base di una scrittura privatala cui sottoscrizione è stata disconosciuta dalla parte contro la quale èstata prodotta”.Il ricorrente rileva che la parte opposta non aveva avanzato istanza diverificazione della scrittura disconosciuta e che dunque la Corte avrebbedovuto ritenere che la scrittura privata del contratto di finanziamento noncostituisse piena prova, ai sensi dell’art. 2702 c.c., di quanto in essacontenuto, con conseguente inutilizzabilità del TEG, parametro che laCorte di Appello ha, invece, utilizzato per riformare integralmente lasentenza di primo grado, mentre, in assenza di prova documentale chedimostri le condizioni economiche del mutuo, gli interessi dovrebberoessere applicati nella misura legale.1.1) Il ricorso è inammissibile per mancata sommaria esposizione deifatti di causa (art. 366 n. 3 cpc).Si osserva che, per giurisprudenza costante di questa S.C., nel ricorsoper cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c.(nel testo applicabile ratione temporis), dell'esposizione sommaria dei fattisostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente inmodo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determinal'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionaleNumero registro generale 10098/2022Numero sezionale 2443/2026Numero di raccolta generale 18717/2026Data pubblicazione 09/06/2026alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità,pertinenza e fondatezza delle censure proposte (per es.: Cass. civ.,24/4/2018, n. 10072; Cass. civ., sez. II, 24/11/2025, n. 30824).Nel presente caso, in primo luogo non risulta indicata la causa petendi,perché manca una sommaria esposizione dei motivi dell’opposizione adecreto ingiuntivo. Nel ricorso viene esposto che il ricorrente non ha mainegato il rapporto contrattuale e riconosce di aver sottoscritto uncontratto di finanziamento con cessione del quinto con la Racescontatto per assenza di forma scritta e le contestazioni dell’opponentepaiono incentrarsi sulle condizioni economiche previste dal contratto, mala relativa eccezione è vaga, oscillante tra la contestazione di assenza dipattuizione del tasso di interesse e quella di usurarietà del tasso previsto.Inoltre, non sono esposti la motivazione della sentenza di primo gradoed i motivi di appello: si tratta di fatti processuali che la parte avrebbedovuto indicare per lo scrutinio dei motivi del ricorso in cassazione, postoche non si conosce se vi sia stata una statuizione e quale sia statal’eventuale statuizione del Tribunale sul disconoscimento – ritualità deldisconoscimento, ecc. -, e che, non conoscendosi la motivazione delgiudice di primo grado, non è inoltre possibile apprezzare se l’odiernaricorrente avesse un onere di proposizione di appello incidentale sullaquestione del disconoscimento.2) Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Non si fa luogo al giudizio sulle spese, non essendosi la contropartecostituita in sede di legittimità.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 10098/2022Numero sezionale 2443/2026Numero di raccolta generale 18717/2026Data pubblicazione 09/06/2026titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 29/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteDott.[OSCURATO:PERSONA]