CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11627/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in attidomiciliata,[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1483/18 della Commissione TributariaRegionale della Toscana, pubblicata in data 23 luglio 2018.Udita la relazione del Consigliere designato, dott. FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Toscana ha accolto l’appello dellaNumero registro generale 7621/2019Numero sezionale 2445/2026Numero di raccolta generale 11627/2026Data pubblicazione 28/04/2026Toscana [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 34/16 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Lucca, con la quale erastato parzialmente accolto -con riferimento, in particolare,all’applicazione dell’IVA- il ricorso intentato dalla societàcontribuente avverso sei avvisi di accertamento TIA, relativialle annualità 2010, 2011 e 2012, emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ente di accertamento e riscossione delComune di Capannori (LU), in relazione a due stabilimentiubicati alle frazioni di Colle di Compito e Marlia, in via di Tiglio(avvisi di accertamento numeri 4343, 4344 e 4345) ed in viadel Fanuccio (avvisi di accertamento 4339, 4340 e 4342).2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a tre motivi di impugnazione ed illustrandoulteriormente le sue difese con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito, depositandocontroricorso e, successivamente, memoria, concludendo per lareiezione delle avverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, meritaaccoglimento.2. Con il primo motivo la società ricorrente, ai sensi dell’art.360, comma primo, num. 4, c.p.c., ha dedotto la meraapparenza della motivazione della sentenza impugnata, redattain violazione dei principi enucleabili dall’art. 132 c.p.c., nonchéil vizio di ultrapetizione della decisione, con la quale era statainopinatamente riconosciuta -sempre che questo fosse il sensodel dictum giudiziale, assolutamente incerto nelle suestatuizioni, oltre che nelle ragioni che lo sorreggevano-un’esenzione mai richiesta, avente ad oggetto alcune areeNumero registro generale 7621/2019Numero sezionale 2445/2026Numero di raccolta generale 11627/2026Data pubblicazione 28/04/2026asseritamente accessorie o pertinenziali a quelle destinateall’attività produttiva.3. Il motivo è fondato.3.1. La riformulazione dell’art. 360, comma primo, num. 5,c.p.c., disposta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134del 2012, deve essere interpretata alla luce dei criteriermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al“minimo costituzionale” del sindacato di legittimitàsulla motivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solol’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.Numero registro generale 7621/2019Numero sezionale 2445/2026Numero di raccolta generale 11627/2026Data pubblicazione 28/04/2026n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).3.2. Orbene, la corte regionale toscana, nella vicenda inesame, ha esordito affermando che, “con ampia produzionedocumentale”, la società appellante aveva comprovato come“l’attività d’impresa” alla quale era destinata “la strutturaaziendale” determinasse la produzione di “rifiuti speciali”, hacontinuato evidenziando come, secondo la giurisprudenza dilegittimità, “nella determinazione della superficie tassabile” nonsi dovesse tenere conto “di quella parte di essa dove perspecifiche caratteristiche strutturali o per destinazione” siformavano, “di regola, rifiuti speciali” -fermo restando che latariffa doveva essere applicata nei confronti di chiunqueoccupasse o conducesse locali o aree scoperte ad uso privato“non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi …salva l’applicazione di un coefficiente di riduzione proporzionalealle quantità di rifiuti assimilati”, smaltiti in proprio dalproduttore- ed ha poi aggiunto -transitando dalle declamazionidi principio al caso concreto- che “l’accertamento effettuatosulla base della documentazione allegata dalla societàappellante”, la quale, quindi, aveva “ottemperato al relativoNumero registro generale 7621/2019Numero sezionale 2445/2026Numero di raccolta generale 11627/2026Data pubblicazione 28/04/2026onere”, aveva escluso dall’imposizione “solo le aree occupatedai macchinari (e relativi vani tecnici) senza valutare per leulteriori, ed estese, aree il relativo carattere di accessorietà opertinenza ai locali già effettivamente esclusi dalla tassazioneperché assoggettati all’attività produttiva”, concludendo perl’accoglimento dell’appello “con riferimento alle superficirelative a laboratorio, magazzino (D), magazzino (E) ed areascoperta-deposito relativamente allo stabilimento di Marlia,nonché per laboratorio, magazzino e deposito relativamenteallo stabilimento di Colle di Compito”, apparendo “il relativoassoggettamento a TIA … apodittico ed immotivato” (cfr. lasentenza impugnata, alle pagine 4 e 5).3.3. Esprimendosi in tal modo, però, i giudici di secondogrado non hanno illustrato in maniera adeguata e nell’alveo dal“minimo costituzionale” poc’anzi rammentato le ragioni che lihanno indotti a reputare fondato il gravame, tenendo a mente,in primo luogo, che, in dispositivo, si fa riferimentoall’accoglimento dell’appello tout court, mentre, in motivazione,esclusivamente all’accoglimento dell’appello in relazione allesuperfici precedentemente indicate.In secondo luogo, non è dato comprendere se -al di là delgenerico richiamo a principi giurisprudenziali, contenuto nellasentenza impugnata- l’accoglimento dell’appello -che, a riprovadella sostanziale incertezza che connota il decisum e l’iterargomentativo che dovrebbe giustificarlo, sembra riconducibile,almeno secondo quanto è possibile evincere dalla motivazione,solamente ad alcune superfici- sia dipeso dalla prova, che lasocietà contribuente avrebbe dato, della produzione di rifiutispeciali -sulla cui tipologia ed incidenza in concreto sulriconoscimento dell’esenzione nessuna delucidazione, in terminiNumero registro generale 7621/2019Numero sezionale 2445/2026Numero di raccolta generale 11627/2026Data pubblicazione 28/04/2026compiuti ed esaurienti, è rinvenibile nella decisione- o dallanatura accessoria o pertinenziale delle suddette superfici.In terzo luogo, non sono state chiarite -sempre chequest’ultima sia stata l’opzione avuta in mente dalla corteterritoriale (e, cioè, che il gravame sia stato reputatomeritevole di accoglimento per la natura delle succitatesuperfici)- le ragioni in virtù delle quali esse avrebbero avuto lecaratteristiche di accessorietà o pertinenzialità che la legge -ela giurisprudenza di legittimità sul punto formatasi- prescrive aifini della fruizione dell’esenzione.4. Il ricorso, in conclusione, avuto riguardo alle osservazionifin qui esposte, deve essere accolto, essendo fondato il primomotivo ed assorbiti (oltre alla censura relativa al vizio diultrapetizione, contenuta anch’essa nel primo motivo) ilsecondo ed il terzo (con i quali la società ricorrente haprospettato: -ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3,c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 49, comma 3,d.lgs. n. 22 del 1997, degli artt. 62 e 66 d.lgs. n. 507 del1993, del reg. TIA del Comune di Capannori e dell’art. 2697c.c., per essere state reputate esenti dalla tassazione areereputate pertinenziali nonostante non ricorressero tutti ipresupposti richiesti dalla legge, non dimostrati dalla societàcontribuente, la quale non aveva nemmeno denunciatooriginariamente o in variazione la natura delle suddette aree; -ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione degli artt. 21 e 49 d.lgs. n. 22del 1997 e del reg. TIA del Comune di Capannori, nonrientrando i rifiuti prodotti dalla società contribuente, in parte,tra quelli presi in considerazione dalla disciplina di riferimento,trattandosi di rifiuti liquidi, in parte, tra quelli speciali nonNumero registro generale 7621/2019Numero sezionale 2445/2026Numero di raccolta generale 11627/2026Data pubblicazione 28/04/2026assimilati, non essendo stata dimostrata -né denunciata-neanche la sussistenza dei presupposti per la riduzioned’imposta, in relazione a rifiuti smaltiti a cura della societàcontribuente). La sentenza impugnata, quindi, deve esserecassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado della Toscana, in diversa composizione, affinché effettuiun nuovo giudizio e provveda, altresì, alla regolamentazionedelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, nei terminispecificati in motivazione, assorbiti il secondo ed il terzomotivo;cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata;rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana, in diversa composizione, affinché effettui un nuovogiudizio e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]