CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 30164/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2888-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2888/2020 Ud[OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); -intimata - avverso la sentenza n. 2159/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 11/01/2019 R.G.N. 1205/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Foggia accoglieva l’opposizione alla cartella di pagamento emessa dall’INPS nei confronti della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per contributi non versati e per la somma di euro 58.130,26 e, per l’effetto, dichiarava non dovuti i contributi iscritti a ruolo. 2. Avverso detta sentenza proponeva appello l’INPS; la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.n.c. si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello. Con la sentenza n. 2159/2018 depositata in data 11/01/2019 la Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, previo parziale accoglimento dell’appello, dichiarava non dovuti solo i contributi iscritti a ruolo per il periodo fino al 20/12/2002 in ragione della maturata prescrizione e, nel resto, rigettava l’opposizione a cartella dichiarando dovuti i restanti contributi iscritti. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre strumenti di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.n.c.. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata. 4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 24/10/2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Bari «ritenuto ammissibile l’appello così come formulato e proposto dall’INPS anche se privo di rigorosa forma, dei requisiti e delle caratteristiche richieste dal novellato art. 342 c.p.c.». 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza perché non spiega e non chiarisce come sia stato formulato l’appello e per quali motivi sarebbe stato tanto generico da meritare la sanzione di inammissibilità. Lo strumento di impugnazione fa generico riferimento agli atti di causa che non sono riportati nemmeno per estratto e non mette la Corte in condizione di apprezzare la doglianza nel concreto. 2.1. Si consideri che: in tema diricorso per cassazione, il principio diautosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo diricorso con cui il ricorrente, nel dolersi che la corte d'appelloaveva erroneamente disatteso l'eccezione diinammissibilità dell'appello proposto dalla controparte, per avere dedotto, in sede di gravame, fatti totalmente nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente introdotti a fondamento della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, aveva omesso di fornire idonea indicazione dei fatti specifici non esaminabili, in quanto estranei al giudizio, e degli atti processuali pertinenti, con particolare riguardo all'atto d'appellocontenente i riferimenti fattuali contestati e la loro specifica indicazione differenziale rispetto ai contenuti dell'atto di citazione, non allegato) (Cass. 30/07/2024 , n. 21346 ). E nella medesima prospettiva, si consideri che: l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde ilricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stessoricorso per cassazione, per il principio diautosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione diinammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo diappello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenutonella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto diappello (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24048 ). 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 2700 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, «per avere la sentenza impugnata errato nel ritenere fidefaciente fino a querela di falso il verbale di accertamento esaminato e nel non ritenere che spettava all’INPS fornire prova dei fatti posti a fondamento del recupero contributivo e tanto perché, come efficacemente osservato dalla sentenza di primo grado, la società odierna ricorrente aveva fin dal ricorso originario contestato specificamente la ricostruzione dei fatti di cui al verbale». 3.1. Il motivo è infondato e travisa la motivazione della sentenza impugnata. 3.2. La sentenza impugnata non limita la sua motivazione alla sintesi tratteggiata nel motivo di ricorso. La Corte di Appello richiama – come peraltro già fatto dal Tribunale all’esito del primo grado di giudizio –una pluralità convergente di elementi istruttori. La motivazione della sentenza non si fonda affatto in via esclusiva sulla fede privilegiata da attribuirsi al verbale. 3.3. Osserva, poi, il Collegio che nella valutazione del verbale ispettivo e della efficacia probatoria di quella fonte, la motivazione della sentenza non si pone in contrasto con i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte. Fin dalla pronuncia Cass. 19/04/2010, n.9251 si è affermato che: «i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti». Più di recente, secondo un indirizzo che si è mantenuto costante, si è affermato che: i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria; invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Cass.28/08/2024,n. 23252 ). Ed ancora: i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione. (Cass. 23/04/2025, n. 10634 ). 3.4. Fermo questo inquadramento giuridico, corretto, la sentenza nel concreto ha verificato il contenuto del verbale e ha richiamato gli accertamenti direttamente condotti sui libri e sulle scritture contabili e sui registri dei lavoratori dagli ispettori; ha ravvisato la violazione dei minimi retributivi e valorizzato le verifiche condotte circa i DM 10 dagli ispettori. La motivazione della sentenza afferma che la società odierna ricorrente non ha fornito in contrario elementi probatori univoci e convincenti, sicchè la Corte di appello ha esercitato la sua discrezionale possibilità di valutare il materiale probatorio e non sussiste, pertanto, ilvizio di violazione di legge denunciato e il motivo si risolve, piuttosto, in una critica all’apprezzamento del compendio istruttorio. 4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce «violazione falsa applicazione ovvero omesso esame di norme di diritto e in particolare dell’art. 115 c.p.c. e delle disposizioni emanate a favore delle imprese e delle popolazioni colpite dal sisma del 31.10.2022 in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.». 4.1. Il motivo è, per come formulato, inammissibile: lo strumento di impugnazione invoca la violazione dell’art. 115 c.p.c. ma non deduce alcun difetto di interpretazione ovvero di applicazione della disposizione; afferma che il giudice di merito avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo ma, in realtà, ciò che sarebbe stato trascurato sono le argomentazioni giuridiche svolte dalla società appellante. 4.2. Si consideri che l’inammissibilità di motivi così formulati è costantemente affermata da questa Corte: in tema di ricorso percassazione, può essere dedotta la violazione dell'art.115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a unadecisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (Cass.26/04/2022, n. 12971 ). Ed ancora: la violazione dell'art.115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale. (Cass.28/02/2018,n. 4699 ). 4.3. Orbene, considerati questi limiti circa la deduzione della violazione dell’art. 115 c.p.c., il motivo di ricorso non vi rientra perché non deduce cosa il giudice avrebbe omesso di valutare e non specifica alcun fatto decisivo. 4.4. Non è neppure fondata l’osservazione secondo la quale la Corte di Appello avrebbe trascurato la questione della applicabilità delle disposizioni emanate a favore delle imprese e delle popolazioni colpite dal sisma del 31.10.2022: in realtà la sentenzaimpugnata valuta le argomentazioni della società, le confuta specificamente e con riguardo a questi passaggi argomentativi della sentenza il ricorso nulla oppone, sicchè risulta confermata l’inammissibilità del motivo di ricorso. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 6. Alla soccombenza fa seguito la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari, liquidate in ragione del valore di causa, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Nulla per le spese quanto alla Agenzia delle Entrate Riscossione che è rimasta intimata. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione nei confronti dell’INPS delle spese di lite liquidate in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p