CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 18478/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21945/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dagli avv.tiALESSIO ROSATI e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 4235/2017 depositata il 23/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 7 – 21945/2018 - S2 – CC 19/04/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2005 Giovanni, Giuseppe, Andrea, Angela e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di Rieti, Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento negativo di una servitù di passaggio, la rimo- zione della recinzione apposta nel loro fondo (particella 201 del foglio 8del catasto rilevante), il rilascio della correlativa porzione di fondo, la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni. La parte convenuta eccepiva l’usucapione; argomentava poi che il titolo di acquisto della sua proprietà (un atto di frazionamento del 1984, intrapreso dal dante causa [OSCURATO:PERSONA]) riportava allegata una planimetria da cui risul- tavache il confine tra i due fondi era contrassegnato da una linea con- tinua tracciata in corrispondenzadella strada interpoderale di accesso, cosicchéil confine era segnato dalla linea di mezzeria di quest’ultima. In primo grado veniva accolta la domanda degli attori. La pronuncia è stata confermata in secondo grado. Ricorre in cassazione la parte convenuta con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste la parte attrice con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - C on il primo motivo si censura che sia stato accertato che il confine della particella 201 di proprietà degli attori non coincide con l’andamento della strada interpoderale costituita con l ’ atto di frazionamento del 1984 e che tale stradello ricad e quasi completamente all’interno della suddetta particella ( si deduce viola- zione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c.). Il fatto decisivodi cui sarebbe stato omesso l ’ esame è che il confine della particella 344, acquistata nel 1984 da i convenuti ricorrenti , era 3di 7 – 21945/2018 - S2 – CC 19/04/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. stato indicato graficamente da una linea continua, ricadente nella mezzeria della strada interpoderale, riportata nella planimetria allegata al titolo di acquisto. Al fine di risalire all ’ esatto confine tra due fondi sarebbe stato necessario ripercorrere l’ordine cronologico delle varie vendite sino all’ultima effettuata nel 2002 in favore della parte attrice e non viceversa, come invece avrebbefatto la Corte di appello . Da tale omissionescaturirebbe anche la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., poiché essa ha impedito di accertare la comune intenzione delle parti in relazione all’individuazione del confine tra la particella 344, di proprietà dei convenuti ricorrenti, e la particella 201, rimasta al dante causa e alienata nel 2002 alla parte attrice. Con il secondo motivo di ricorso si riprende la sostanza del primo e si censura che non sia stato inizialmente esaminato l’atto di acquisto dei convenuti ricorrenti, trattandosi della prima alie- nazione, in ordine cronologico, rispetto a quelle succedutesi nel frattempoe sino all’ultima del 2002 in favore della parte attrice. In virtù di tale esame si sarebbe dovuto escludere che la strada interpoderale ricadesse quasi completamente all ’ interno della particella 201 di proprietà della parte attrice (si deduce viola- zione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c.). Con il terzo motivo si riprende la sostanza dei primi due motivi e si censura di nuovo che non sia stato esaminato dapprima il contenuto del titolo di acquisto del 1984 deiconvenuti ricorrenti, con particolare riferimento al frazionamento n. 976/84 allegato al medesimo titolo, ove l ’ originaria particella 344, di proprietà dei convenuti ricorrenti, è delimitata da una linea continua che per il tratto a valle passa nel mezzo della preesistente strada interpoderale de quae costituisce il confine tra i due fondi. 4di 7 – 21945/2018 - S2 – CC 19/04/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2. – I tre motivi sono d a esaminare congiuntamente per ché condividono fondamentalmente la medesima sostanza: la pre- valenza da assegnare al titolo di acquisto del 1984 per la deter- minazione del confine. Di ciascuno di loro è da dichiarare l’inam- missibilità. La parte censurata della sentenza è essenzialmente la seguente: «Invero, gli appellanti sostengono di avere acqui- stato la proprietà del fondo fino alla mezzeria della strada inter- poderale in virtù del contratto stipulato nel novembre 1984 e di avere legittimamente apposto la recinzione lungo il reale confine del terreno di loro proprietà […] non coincidente con le risultanze delle mappe catastali. Assumono, infatti, che il frazionamento sarebbe stato effettuato in modo erroneo senza utilizzare le mi- surazioni in loco, ma avendoesclusivo riguardo ai carteggi cata- stali. Effettivamente i terreni di causa sono stati oggetto, nel tempo, di numerosi frazionamenti, tutti ad opera dell’unico pro- prietario originario, [OSCURATO:PERSONA], cosicché allo stato appare difficile ricostruire il confine reale dei vari appezzamenti di ter- reno nell’attuale consistenza. Proprio in ragione dell’oggettiva diffi- coltà insorta nell’individuazione dell’esatto confine delle particelle di proprietà degli appellanti, nella presente fase di appello è stata dispo- sta una consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare - alla stregua dei rispettivi titoli di acquisto, delle risultanze catastali e dell’interve- nuto frazionamento -l’esatta posizione dei confini e gli eventuali scon- finamenti realizzati, in ossequio al principio secondo cui il relativo ac- certamento va effettuato in ragione dei suindicati elementi e, in caso di incertezza, facendo ricorso ad ogni altro mezzo di prova[…]. Il c.t.u. Arch. Mombello, in esito ad un lavoro accurato dalle cui risultanzenon vi è motivo per discostarsi, ha riscontrato alcune differenze di distanze tra quantodichiarato dal tecnico redattore in sede di frazionamento e 5di 7 – 21945/2018 - S2 – CC 19/04/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. quanto rilevato sul posto, presumibilmente riferibili proprio all ’ esecu- zione dei rilievi alla stregua delle misureriportate nei fogli di mappa e non anche di quelle desumibili dallo stato dei luoghi;tuttavia, in esito alle conseguenti compensazioni il consulente tecnico ha comunqueac- certato che la particella 201 (che costituisce la risultanza dei quattro frazionamentidei lotti) non coincide con l’andamento della strada in- terpoderale costituita con il frazionamento n. 976/84 e che l ’ attuale stradello ricade quasi completamenteall’interno della stessa particella 201 (salva la parte finale che sconfina leggermente adanno delle par- ticelle 346 e 348). Alla luce delle risultanze acquisite può affermarsi che la particella 201appartiene agli odierni appellati in ragione di un sesto ciascuno, come emerge inmodo inequivocabile dal testo contrat- tuale ove si legge che ‘la particella 201 sulla quale insiste la strada privata viene parimenti ceduta in parti eguali ai proprietari dei lotti come sopra acquistati che accettano ed acquistano in ragione di 1/6 (un sesto)ciascuno impegnandosi a ripartire nella stessa proporzione le spese relative allamanutenzione». Contrariamente a quanto mostra di ritenere la parte ricorrente, l’ar- gomentazione adottata dalla Corte di appello è conforme alla giurispru- denza di questa Corte in tema di determinazione dei confini tra fondi in ipotesi di frazionamentoe quindi non si espone a censure ammissibili in sede di giudizio di legittimità. Infatti,«ove […] i dati sul confine de- sumibili dai tipi di frazionamento non siano tra loro concordanti, e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, lalinea confinaria dovrà identificarsi, nella carenza di altri elementi dicertezza, in quella desu- mibile dal tipo di frazionamento allegato al titolo diacquisto, ed in que- sto richiamato, anteriormente formatosi e trascritto» (così Cass.12322/2020, con rinvio ad altre pronunce). Ne segue chela prevalenza probatoria delfrazionamento allegato al titolo di acquisto più risalente 6di 7 – 21945/2018 - S2 – CC 19/04/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. nel tempo riveste un carattere sussidiario ed entra ingioco «nella ca- renza di altri elementi di certezza», cioè in difetto di altri elementi pas- sibili di accertamento probatorio, in coerenza con la regola ex art. 950, co. 2 c.c. secondo al quale «ogni mezzo di prova è ammesso» al fine di determinare la lineadi confine. In coerenza con l ’ impostazione de- sumibile dal diritto positivo, si è anche statuito che: «la determinazione del confine fra due fondi limitrofi può fondarsi sul frazionamento alle- gato al contratto con cui è stato originariamente suddiviso l’appezza- mento di terreno in precedenza unico soltanto se nei successivi atti di trasferimento tale frazionamento venga allegato e richiamato con va- lore negoziale vincolante. In caso contrario le misure dei terreni acqui- stati dalle parti, risultanti dai rispettivi atti di acquisto, possono con- sentire elementi idonei ad individuare la linea di confine tra le due pro- prietà»(così, Cass. 26951/2008). Avendo i giudici di appello deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte e non offrendo l’esame dei motivi elementi per mutare orientamento, i motivi di ri- corso vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell’art.360 bis, n. 1, cod. proc. civ. 3. - In conclusione, essendo tutti i motivi di ricorso inammissibil i, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. In ragione del tenore della pronuncia, va dato atto – ai sen si dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115del 2002 – della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la pro- posizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. 7di 7 – 21945/2018 - S2 – CC 19/04/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in €3.500, oltre a € 200, per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che si è qualifi- cato antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a tito