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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 21931/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20330-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 928/2022 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 1168 e ss. c.c. [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto in corso di causa, e [OSCURATO:PERSONA], evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Vasto, chiedendo di essere reintegrati nel possesso di unaservitù di passaggio su una stradella , funzionale a consentire l’accesso al fondo di loro proprietà.

Con sentenza n. 141/2019, resa nella resistenza della parte convenuta, il Tribunale rigettava la domanda.

Interponevanoappello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di L’Aquila , con la sentenza impugnata, n. 928/2022, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c . e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi: 1)violazione degli artt. 1168, 1170, 950 e 951 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi e “omessa risposta”, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie;2)“omessa risposta” in relazione alla censura afferente il governo delle spese operato dalgiudice di prima istanza.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso proposto avverso statuizione di rigetto di domanda di reintegrazione omanutenzione del possesso (doppia conforme).

Il ricorrente invoca, con i due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, un riesame della valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, dolendosi del rigetto della propria domanda, senza peraltro confrontarsi con la duplice ratio del suo rigetto, rappresentata: 1)dalla ravvisata carenza della prova di una alterazione dello stato dei luoghi idonea a compromettere l’esercizio del possesso in capo all’odierno ricorrente (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); 2)dalla ritenuta mancanza della prova del fatto che il passaggio fosse stato effettivamente esercitato su una striscia di terreno della larghezza di metri 4, a fronte dell’esistenza di un titolo prevedente la minore estensione di metri 2,5 (cfr. pag. 3 della sentenza).

In aggiunta, il ricorrente non considera che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790) e che l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e la scelta, tra di esse, di quelle ritenute decisive, costituisce appannaggio del giudice di merito, il quale nonè tenuto a fornire specifica motivazione in relazione ad ogni singolo elemento istruttorio, essendo sufficiente che la sentenza indichi le ragioni del suo convincimento, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione in concreto adottata, e dia quindi atto della ratio decidendi (cfr. Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014,Rv. 631330)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c.

La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dovere aggiungere che il secondo motivo, rubricato come“omessa risposta” non è qualificato , né è qualificabile , tra le ipotesi per le quali l’art. 360 c.p.c. consente il ricorso per cassazione.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, per effetto del mancato svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamentodi una somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso.Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20330-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 928/2022 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 1168 e ss. c.c. [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto in corso di causa, e [OSCURATO:PERSONA], evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Vasto, chiedendo di essere reintegrati nel possesso di unaservitù di passaggio su una stradella , funzionale a consentire l’accesso al fondo di loro proprietà. Con sentenza n. 141/2019, resa nella resistenza della parte convenuta, il Tribunale rigettava la domanda. Interponevanoappello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di L’Aquila , con la sentenza impugnata, n. 928/2022, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c . e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi: 1)violazione degli artt. 1168, 1170, 950 e 951 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi e “omessa risposta”, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie;2)“omessa risposta” in relazione alla censura afferente il governo delle spese operato dalgiudice di prima istanza. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso proposto avverso statuizione di rigetto di domanda di reintegrazione omanutenzione del possesso (doppia conforme). Il ricorrente invoca, con i due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, un riesame della valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, dolendosi del rigetto della propria domanda, senza peraltro confrontarsi con la duplice ratio del suo rigetto, rappresentata: 1)dalla ravvisata carenza della prova di una alterazione dello stato dei luoghi idonea a compromettere l’esercizio del possesso in capo all’odierno ricorrente (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); 2)dalla ritenuta mancanza della prova del fatto che il passaggio fosse stato effettivamente esercitato su una striscia di terreno della larghezza di metri 4, a fronte dell’esistenza di un titolo prevedente la minore estensione di metri 2,5 (cfr. pag. 3 della sentenza). In aggiunta, il ricorrente non considera che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790) e che l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e la scelta, tra di esse, di quelle ritenute decisive, costituisce appannaggio del giudice di merito, il quale nonè tenuto a fornire specifica motivazione in relazione ad ogni singolo elemento istruttorio, essendo sufficiente che la sentenza indichi le ragioni del suo convincimento, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione in concreto adottata, e dia quindi atto della ratio decidendi (cfr. Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014,Rv. 631330)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dovere aggiungere che il secondo motivo, rubricato come“omessa risposta” non è qualificato , né è qualificabile , tra le ipotesi per le quali l’art. 360 c.p.c. consente il ricorso per cassazione. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, per effetto del mancato svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamentodi una somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso.Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, s
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