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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 14708/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15781/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e dife si dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per legge dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 6079/2020depositata il 03/12/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 15781/2021 Cron.

Rep.

C.C. 26/3/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I dottori [OSCURATO:PERSONA] (oggi non più in giudizio), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze e – assumendo di aver frequentato e positivamente concluso le rispettive scuole di specializzazione – chiesero che fosse riconosciuto l’inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna dei convenuti al pagamento, in loro favore, dell’adeguata remunerazione ovvero, in subordine, al risarcimento del danno.

A sostegno della domanda esposero, tra l’altro, di aver conseguito: il dott. [OSCURATO:PERSONA] la specializzazione in pediatria, con iscrizione nell’anno accademico 1982-1983; il dott. [OSCURATO:PERSONA] e la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] la medesima specializzazione, con iscrizione nell’anno accademico 1980-1981; il dott. [OSCURATO:PERSONA] la specializzazione in oncologia, con iscrizione nell’anno accademico 1981-1982.

Aggiunsero di aver sempre lavorato a tempo pieno e di non aver percepito alcuna remunerazione.

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Tribunale, dopo aver accolto la domanda presentata dal solo dott. [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda nei confronti degli altri medici suindicati, con compensazione delle spese.

In motivazione, tra l’altro, il Tribunale rilevò che gli attori avevano tutti interrotto tempestivamente il decorso della prescrizione, ma che la loro domanda non poteva essere accolta poiché si erano iscritti ai corsi di specializzazione in epoca antecedente rispetto all’anno accademico 1983-1984; limitatamente al dott. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, il Tribunale osservò che la specializzazione in oncologia non risultava compresa negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE.

2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 3 dicembre 2020, ha rigettato l’appello e ha compensato le ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che la giurisprudenza di legittimità aveva subito, negli ultimi anni, alcuni cambiamenti in relazione alla posizione dei medici iscritti ai corsi di specializzazione in data antecedente il 1983.

A seguito della sentenza delle Sezioni Unite 31 luglio 2018, n. 30648, ribadita in seguito, l’orientamento ormai maturato era nel senso che per i c.d. specializzandi a cavallo il risarcimento doveva essere riconosciuto solo a partire dal 1° gennaio 1983 e solo per i medici iscritti nell’anno 1982.

Dando seguito a tale giurisprudenza, la Corte romana ha rigettato l’appello rilevando che tutti i medici appellanti si erano iscritti in epoca antecedente il 1983.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato a sei motivi.

Resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri con controricorso.

La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 cod. proc. civ., dell’art.111 Cost., degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive n.75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oltre a violazione e falsa applicazione delle stesse norme di cui al primo motivo.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle stesse norme di cui al primo motivo.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive n.75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999.

Questi primi quattro motivi hanno ad oggetto la posizione del solo dott. [OSCURATO:PERSONA] e contestano, sotto diverse angolazioni, il fatto che la Corte d’appello, pur avendo dichiarato di voler dare seguito alla giurisprudenza di legittimità di cui si è detto, abbia poi rigettato la domanda di quel medico senza considerare, o senza comunque valutare, il fatto che egli si era iscritto al corso nell’anno accademico 1982-1983, per cui la sua domanda avrebbe dovuto pacificamente essere accolta.

Poiché il Tribunale aveva rigettato la domanda proprio in base all’anno di iscrizione, il dott. [OSCURATO:PERSONA] rileva di aver posto la questione in appello e che la Corte di merito avrebbe perciò errato nel non riformare la decisione di primo grado.

Tale lacuna determinerebbe, inoltre, la nullità della sentenza.

Richiamando, poi, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 24 gennaio 2018, il ricorso specifica che in relazione al dott. [OSCURATO:PERSONA] detta pronuncia ha eliminato ogni dubbio circa la sussistenza del diritto alla remunerazione di cui alle indicate direttive, trattandosi appunto di un medico che ha cominciato a frequentare il corso di specializzazione nel 1982.

5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive n.75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999.

Il ricorso premette che questa censura si riferisce a tutti i medici ricorrenti, ivi compreso anche il dott. [OSCURATO:PERSONA].

Si rileva che la suindicata sentenza della Corte di giustizia UE non contiene affatto una limitazione in danno dei medici iscritti ai corsi di specializzazione in anni precedenti al 1982; dalla motivazione, anzi, emergerebbe un’indicazione in senso contrario, e cioè che tutti i medici le cui specializzazioni sono ricomprese negli elenchi di cui alle citate direttive debbono versi riconoscere il diritto alla giusta remunerazione.

Ciò significa che anche ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – che hanno intrapreso la frequenza nell’anno accademico 1981-1982 –spetterebbe il compenso nei termini richiesti.

6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., degli 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, del d.P.R. n. 714 del 1980 e del d.m. 31 ottobre 1991.

Questo motivo ha ad oggetto la sola posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], unico tra i ricorrenti ad essere specializzato in oncologia.

La censura ricorda che il Tribunale aveva speso ad abundantiam, nei confronti di tale medico, l’argomento per cui la citata specializzazione non figurava negli elenchi di cui alle menzionate direttive.

La Corte d’appello, nonostante tale aspetto fosse stato oggetto di apposito motivo di appello, non avrebbe in alcun modo affrontato l’argomento.

Per tale ragione il motivo in esame trascrive il testo del relativo motivo di appello e ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni stabilito che anche una specializzazione non compresa nell’elenco può dare diritto alla remunerazione prevista dalla legge, purché si tratti di specializzazione conforme a quelle indicate nelle norme comunitarie; e sarebbe evidente che l’oncologia rientri in questo gruppo.

La sentenza impugnata viene censurata, quindi, sia per omessa decisione sul punto che per l’erroneità dell’esclusione in qualunque modo anche implicitamente motivata.

7. [OSCURATO:PERSONA] osserva che i primi cinque motivi di ricorso, sebbene formulati con distinte prospettazioni, ruotano tutti – benché i primi quattro, come si è detto, abbiano ad oggetto la posizione del solo dott. [OSCURATO:PERSONA] – intorno allo stesso problema e sono tutti fondati, alla luce della più recente e ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte.

Si deve infatti osservare che, com’è stato ormai più volte affermato (v., tra le altre, l’ordinanza 27 giugno 2023, n. 18341), a seguito della rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato.

Ne consegue che la decisione della Corte d’appello non è corretta, perché, richiamando la giurisprudenza di questa Corte maturatasi in epoca precedente rispetto agli ultimi sviluppi che qui si sono descritti, ha affermato che ai medici oggi ricorrenti non doveva essere riconosciuto alcun diritto ad una remunerazione ed ha, pertanto, rigettato la loro domanda risarcitoria assumendo come unico elemento della decisione il dato temporale della data di inizio dei corsi.

Nella motivazione della sentenza impugnata, inoltre, non vi è alcun accenno alle specializzazioni di cui si discute ed alla loro ricomprensione o meno negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 delle suindicate direttive; il che significa che il giudice di rinvio dovrà provvedere a decidere nuovamente l’appello alla luce del principio di diritto suindicato, affrontando, se del caso, anche il problema della ricomprensione delle specializzazioni in oncologia e pediatria.

Il fatto che la questione della ricomprensione sia rimasta impregiudicata esclude, altresì, che la decisione del presente ricorso debba essere rinviata in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte conseguente all’ordinanza interlocutoria 4 marzo 2024, n. 5690, della Prima Sezione Civile.

8. In conclusione, sono accolti i motivi di ricorso dal primo al quinto, mentre rimane assorbito il sesto.

La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale deciderà il merito dell’appello attenendosi alle indicazioni della presente ordinanza e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi di ricorso dal primo al quinto, assorbito il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15781/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e dife si dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per legge dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 6079/2020depositata il 03/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 15781/2021 Cron. Rep. C.C. 26/3/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I dottori [OSCURATO:PERSONA] (oggi non più in giudizio), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze e – assumendo di aver frequentato e positivamente concluso le rispettive scuole di specializzazione – chiesero che fosse riconosciuto l’inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna dei convenuti al pagamento, in loro favore, dell’adeguata remunerazione ovvero, in subordine, al risarcimento del danno. A sostegno della domanda esposero, tra l’altro, di aver conseguito: il dott. [OSCURATO:PERSONA] la specializzazione in pediatria, con iscrizione nell’anno accademico 1982-1983; il dott. [OSCURATO:PERSONA] e la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] la medesima specializzazione, con iscrizione nell’anno accademico 1980-1981; il dott. [OSCURATO:PERSONA] la specializzazione in oncologia, con iscrizione nell’anno accademico 1981-1982. Aggiunsero di aver sempre lavorato a tempo pieno e di non aver percepito alcuna remunerazione. Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale, dopo aver accolto la domanda presentata dal solo dott. [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda nei confronti degli altri medici suindicati, con compensazione delle spese. In motivazione, tra l’altro, il Tribunale rilevò che gli attori avevano tutti interrotto tempestivamente il decorso della prescrizione, ma che la loro domanda non poteva essere accolta poiché si erano iscritti ai corsi di specializzazione in epoca antecedente rispetto all’anno accademico 1983-1984; limitatamente al dott. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, il Tribunale osservò che la specializzazione in oncologia non risultava compresa negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE. 2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 3 dicembre 2020, ha rigettato l’appello e ha compensato le ulteriori spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale che la giurisprudenza di legittimità aveva subito, negli ultimi anni, alcuni cambiamenti in relazione alla posizione dei medici iscritti ai corsi di specializzazione in data antecedente il 1983. A seguito della sentenza delle Sezioni Unite 31 luglio 2018, n. 30648, ribadita in seguito, l’orientamento ormai maturato era nel senso che per i c.d. specializzandi a cavallo il risarcimento doveva essere riconosciuto solo a partire dal 1° gennaio 1983 e solo per i medici iscritti nell’anno 1982. Dando seguito a tale giurisprudenza, la Corte romana ha rigettato l’appello rilevando che tutti i medici appellanti si erano iscritti in epoca antecedente il 1983. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato a sei motivi. Resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri con controricorso. La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 cod. proc. civ., dell’art.111 Cost., degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive n.75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oltre a violazione e falsa applicazione delle stesse norme di cui al primo motivo. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle stesse norme di cui al primo motivo. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive n.75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999. Questi primi quattro motivi hanno ad oggetto la posizione del solo dott. [OSCURATO:PERSONA] e contestano, sotto diverse angolazioni, il fatto che la Corte d’appello, pur avendo dichiarato di voler dare seguito alla giurisprudenza di legittimità di cui si è detto, abbia poi rigettato la domanda di quel medico senza considerare, o senza comunque valutare, il fatto che egli si era iscritto al corso nell’anno accademico 1982-1983, per cui la sua domanda avrebbe dovuto pacificamente essere accolta. Poiché il Tribunale aveva rigettato la domanda proprio in base all’anno di iscrizione, il dott. [OSCURATO:PERSONA] rileva di aver posto la questione in appello e che la Corte di merito avrebbe perciò errato nel non riformare la decisione di primo grado. Tale lacuna determinerebbe, inoltre, la nullità della sentenza. Richiamando, poi, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 24 gennaio 2018, il ricorso specifica che in relazione al dott. [OSCURATO:PERSONA] detta pronuncia ha eliminato ogni dubbio circa la sussistenza del diritto alla remunerazione di cui alle indicate direttive, trattandosi appunto di un medico che ha cominciato a frequentare il corso di specializzazione nel 1982. 5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive n.75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999. Il ricorso premette che questa censura si riferisce a tutti i medici ricorrenti, ivi compreso anche il dott. [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva che la suindicata sentenza della Corte di giustizia UE non contiene affatto una limitazione in danno dei medici iscritti ai corsi di specializzazione in anni precedenti al 1982; dalla motivazione, anzi, emergerebbe un’indicazione in senso contrario, e cioè che tutti i medici le cui specializzazioni sono ricomprese negli elenchi di cui alle citate direttive debbono versi riconoscere il diritto alla giusta remunerazione. Ciò significa che anche ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – che hanno intrapreso la frequenza nell’anno accademico 1981-1982 –spetterebbe il compenso nei termini richiesti. 6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., degli 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, del d.P.R. n. 714 del 1980 e del d.m. 31 ottobre 1991. Questo motivo ha ad oggetto la sola posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], unico tra i ricorrenti ad essere specializzato in oncologia. La censura ricorda che il Tribunale aveva speso ad abundantiam, nei confronti di tale medico, l’argomento per cui la citata specializzazione non figurava negli elenchi di cui alle menzionate direttive. La Corte d’appello, nonostante tale aspetto fosse stato oggetto di apposito motivo di appello, non avrebbe in alcun modo affrontato l’argomento. Per tale ragione il motivo in esame trascrive il testo del relativo motivo di appello e ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni stabilito che anche una specializzazione non compresa nell’elenco può dare diritto alla remunerazione prevista dalla legge, purché si tratti di specializzazione conforme a quelle indicate nelle norme comunitarie; e sarebbe evidente che l’oncologia rientri in questo gruppo. La sentenza impugnata viene censurata, quindi, sia per omessa decisione sul punto che per l’erroneità dell’esclusione in qualunque modo anche implicitamente motivata. 7. [OSCURATO:PERSONA] osserva che i primi cinque motivi di ricorso, sebbene formulati con distinte prospettazioni, ruotano tutti – benché i primi quattro, come si è detto, abbiano ad oggetto la posizione del solo dott. [OSCURATO:PERSONA] – intorno allo stesso problema e sono tutti fondati, alla luce della più recente e ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte. Si deve infatti osservare che, com’è stato ormai più volte affermato (v., tra le altre, l’ordinanza 27 giugno 2023, n. 18341), a seguito della rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato. Ne consegue che la decisione della Corte d’appello non è corretta, perché, richiamando la giurisprudenza di questa Corte maturatasi in epoca precedente rispetto agli ultimi sviluppi che qui si sono descritti, ha affermato che ai medici oggi ricorrenti non doveva essere riconosciuto alcun diritto ad una remunerazione ed ha, pertanto, rigettato la loro domanda risarcitoria assumendo come unico elemento della decisione il dato temporale della data di inizio dei corsi. Nella motivazione della sentenza impugnata, inoltre, non vi è alcun accenno alle specializzazioni di cui si discute ed alla loro ricomprensione o meno negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 delle suindicate direttive; il che significa che il giudice di rinvio dovrà provvedere a decidere nuovamente l’appello alla luce del principio di diritto suindicato, affrontando, se del caso, anche il problema della ricomprensione delle specializzazioni in oncologia e pediatria. Il fatto che la questione della ricomprensione sia rimasta impregiudicata esclude, altresì, che la decisione del presente ricorso debba essere rinviata in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte conseguente all’ordinanza interlocutoria 4 marzo 2024, n. 5690, della Prima Sezione Civile. 8. In conclusione, sono accolti i motivi di ricorso dal primo al quinto, mentre rimane assorbito il sesto. La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale deciderà il merito dell’appello attenendosi alle indicazioni della presente ordinanza e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie i motivi di ricorso dal primo al quinto, assorbito il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Sentenza Cassazione n. 14708/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris