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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 32815/2026

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ro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13/03/2026 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] o Puri., (110.44-V-

1. Con la ECITEM-Z in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha rigettato la richiesta di restituzione nei termini per proporre appello avanzata dai ricorrenti in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Noia il 3 giugno 2025, che li ha condannati per il reato di cui all'art. 73 T.U.

Stup., divenuta irrevocabile il 4 luglio 2025. 1La Corte di appello ha ritenuto infondata la richiesta, osservando che le condotte del precedente difensore, pur astrattamente suscettibili di rilievo disciplinare, non avevano impedito agli imputati di proporre tempestivo appello.

Gli imputati, infatti, avevano avuto conoscenza del processo attraverso la regolare notificazione del decreto di citazione a giudizio.

La stessa instaurazione di un rapporto professionale con il nuovo difensore di fiducia nel corso del giudizio di primo grado prima della definizione del giudizio con la sentenza di condanna, unitamente alla libera scelta di non presenziare al!e udienze, non consente di ritenere che le condotte scorrette del precedente difensore possano integrare il caso fortuito o la forza maggiore/che rappresentano i presupposti per l'accoglimento della richiesta.

Secondo la Corte territoriale, la nomina del nuovo difensore di fiducia nel novembre 2024 avrebbe consentito agli imputati di vigilare sull'andamento del procedimento e al nuovo legale di assumere le iniziative necessarie allo svolgimento del mandato, anche in presenza del rifiuto del precedente difensore di consegnare la documentazione, indicare gli estremi del procedimento e comunicare la data dell'udienza.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i tre condannati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]!, che deducono i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che non sia stato attribuito adeguato rilievo alla documentazione prodotta dal nuovo difensore, dalla quale emergerebbe che il precedente difensore avrebbe di fatto impedito la tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado.

In estrema sintesi, si rappresenta che il nuovo difensore aveva richiesto al precedente difensore la comunicazione della data dell'udienza e del numero di iscrizione del procedimento pendente a carico dei tre assistiti.

Il rifiuto di fornire tali indicazioni, unito alla mancata formalizzazione della rinuncia al mandato, avrebbe integrato un abbandono della difesa e impedito l'attivazione delle informazioni dovute dalla cancelleria ai fini della nomina di un difensore d'ufficio.

Inoltre, la pluralità di procedimenti a carico e la scarsa comprensione della lingua italiana da parte dei tre imputati avrebbe compromesso la conoscenza del processo, considerato che [OSCURATO:PERSONA] era anche detenuto per altra causa, impedimento non comunicato dal difensore al Giudice procedente, e tali circostanze avrebbero loro impedito di conoscere la sentenza di primo grado e di impugnarla. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere rigettati perché le censure dedotte sono infondate.

Occorre premettere che i ricorrenti non contestano di avere avuto conoscenza della pendenza del processo e della citazione per il giudizio di primo grado, ma deducono di essere rimasti ignari della sentenza di condanna sino alla fase esecutiva.

La verifica richiesta, pertanto, non riguarda la ritualità della vocatio in iudicium, bensì l'idoneità delle condotte attribuite al precedente difensore a integrare un impedimento assoluto, non superabile con l'ordinaria diligenza, all'esercizio tempestivo del diritto di impugnazione.

Ne consegue che la conoscenza della pendenza del giudizio, desunta dalla rituale notificazione del decreto di citazione a giudizio a mani proprie, non esaurisce da sola la verifica richiesta, ma costituisce un dato decisivo per valutare se il successivo mancato esercizio del potere di impugnazione sia dipeso da un impedimento assoluto ovvero da una situazione superabile mediante l'ordinaria diligenza degli imputati e del difensore subentrante.

In questa prospettiva, il comportamento del precedente difensore assume rilievo solo se abbia concretamente impedito ogni utile iniziativa del difensore subentrante e degli stessi imputati, non essendo sufficiente la mera difficoltà di acquisire informazioni già ricavabili dagli atti introduttivi ricevuti.

Nel ricorso non viene fornita alcuna giustificazione delle ragioni per le quali il nuovo legale incaricato della difesa, una volta preso atto della mancanza di collaborazione del precedente difensore, non abbia assunto alcuna iniziativa anche sul piano disciplinare per indurre il predetto avvocato a fornire le indicazioni richieste, e soprattutto perché non abbia assunto autonomamente le informazioni necessarie sulla pendenza del processo e sulle date delle udienze di rinvio recandosi presso il Tribunale di Noia.

La dedotta scarsa comprensione della lingua italiana da parte degli imputati non assume rilievo decisivo, poiché la copia del decreto di citazione a giudizio era stata consegnata al momento della notificazione dell'atto introduttivo, eseguita a mani proprie almeno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

È irrilevante, inoltre, che per [OSCURATO:PERSONA] la notificazione sia stata effettuata a mani della moglie convivente, giacché il dato centrale non è soltanto la conoscenza personale del processo, ma la possibilità per il difensore subentrante di ricavare dagli atti ricevuti il numero del procedimento e l'indicazione del giudice procedente.

Nel ricorso il nuovo difensore di fiducia ha documentato, anche mediante lo scambio di corrispondenza, il rifiuto del primo legale di fornire le indicazioni necessarie per individuare il procedimento e l'autorità giudiziaria procedente. 3Tuttavia, non ha spiegato per quale ragione non abbia richiesto ai tre imputati la copia del decreto di citazione a giudizio in loro possesso, dalla quale avrebbe potuto ricavare il numero del procedimento e l'indicazione del Tribunale di Noia, né perché, nella veste di difensore subentrante, non abbia assunto presso quell'ufficio le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato.

L'atteggiamento ostruzionistico del precedente difensore non costituisce, dunque, una ragione idonea a giustificare la mancata impugnazione della sentenza di primo grado.

Il nuovo difensore era stato interpellato dagli imputati sin dal novembre 2024, otto mesi prima della pronuncia della sentenza del 3 giugno 2025, e disponeva quindi di un arco temporale ampiamente sufficiente per acquisire autonomamente le informazioni necessarie.

Per queste considerazioni deve ritenersi privo di fondamento l'addotto impedimento dovuto a forza maggiore, che avrebbe determinato il mancato esercizio del potere di impugnazione nel rispetto dei termini di legge.

A tale proposito va ricordato il consolidato principio di diritto secondo cui il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in situazioni di fatto, superabili mediante la normale diligenza ed attenzione, valendo anche l'onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 2, n. 16066 del 02/04/2015, Costica, Rv. 26376; Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022 Coppola, Rv. 282667).

2. All'infondatezza dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13/03/2026 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] o Puri., (110.44-V- 1. Con la ECITEM-Z in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha rigettato la richiesta di restituzione nei termini per proporre appello avanzata dai ricorrenti in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Noia il 3 giugno 2025, che li ha condannati per il reato di cui all'art. 73 T.U. Stup., divenuta irrevocabile il 4 luglio 2025. 1La Corte di appello ha ritenuto infondata la richiesta, osservando che le condotte del precedente difensore, pur astrattamente suscettibili di rilievo disciplinare, non avevano impedito agli imputati di proporre tempestivo appello. Gli imputati, infatti, avevano avuto conoscenza del processo attraverso la regolare notificazione del decreto di citazione a giudizio. La stessa instaurazione di un rapporto professionale con il nuovo difensore di fiducia nel corso del giudizio di primo grado prima della definizione del giudizio con la sentenza di condanna, unitamente alla libera scelta di non presenziare al!e udienze, non consente di ritenere che le condotte scorrette del precedente difensore possano integrare il caso fortuito o la forza maggiore/che rappresentano i presupposti per l'accoglimento della richiesta. Secondo la Corte territoriale, la nomina del nuovo difensore di fiducia nel novembre 2024 avrebbe consentito agli imputati di vigilare sull'andamento del procedimento e al nuovo legale di assumere le iniziative necessarie allo svolgimento del mandato, anche in presenza del rifiuto del precedente difensore di consegnare la documentazione, indicare gli estremi del procedimento e comunicare la data dell'udienza. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i tre condannati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]!, che deducono i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che non sia stato attribuito adeguato rilievo alla documentazione prodotta dal nuovo difensore, dalla quale emergerebbe che il precedente difensore avrebbe di fatto impedito la tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado. In estrema sintesi, si rappresenta che il nuovo difensore aveva richiesto al precedente difensore la comunicazione della data dell'udienza e del numero di iscrizione del procedimento pendente a carico dei tre assistiti. Il rifiuto di fornire tali indicazioni, unito alla mancata formalizzazione della rinuncia al mandato, avrebbe integrato un abbandono della difesa e impedito l'attivazione delle informazioni dovute dalla cancelleria ai fini della nomina di un difensore d'ufficio. Inoltre, la pluralità di procedimenti a carico e la scarsa comprensione della lingua italiana da parte dei tre imputati avrebbe compromesso la conoscenza del processo, considerato che [OSCURATO:PERSONA] era anche detenuto per altra causa, impedimento non comunicato dal difensore al Giudice procedente, e tali circostanze avrebbero loro impedito di conoscere la sentenza di primo grado e di impugnarla. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati perché le censure dedotte sono infondate. Occorre premettere che i ricorrenti non contestano di avere avuto conoscenza della pendenza del processo e della citazione per il giudizio di primo grado, ma deducono di essere rimasti ignari della sentenza di condanna sino alla fase esecutiva. La verifica richiesta, pertanto, non riguarda la ritualità della vocatio in iudicium, bensì l'idoneità delle condotte attribuite al precedente difensore a integrare un impedimento assoluto, non superabile con l'ordinaria diligenza, all'esercizio tempestivo del diritto di impugnazione. Ne consegue che la conoscenza della pendenza del giudizio, desunta dalla rituale notificazione del decreto di citazione a giudizio a mani proprie, non esaurisce da sola la verifica richiesta, ma costituisce un dato decisivo per valutare se il successivo mancato esercizio del potere di impugnazione sia dipeso da un impedimento assoluto ovvero da una situazione superabile mediante l'ordinaria diligenza degli imputati e del difensore subentrante. In questa prospettiva, il comportamento del precedente difensore assume rilievo solo se abbia concretamente impedito ogni utile iniziativa del difensore subentrante e degli stessi imputati, non essendo sufficiente la mera difficoltà di acquisire informazioni già ricavabili dagli atti introduttivi ricevuti. Nel ricorso non viene fornita alcuna giustificazione delle ragioni per le quali il nuovo legale incaricato della difesa, una volta preso atto della mancanza di collaborazione del precedente difensore, non abbia assunto alcuna iniziativa anche sul piano disciplinare per indurre il predetto avvocato a fornire le indicazioni richieste, e soprattutto perché non abbia assunto autonomamente le informazioni necessarie sulla pendenza del processo e sulle date delle udienze di rinvio recandosi presso il Tribunale di Noia. La dedotta scarsa comprensione della lingua italiana da parte degli imputati non assume rilievo decisivo, poiché la copia del decreto di citazione a giudizio era stata consegnata al momento della notificazione dell'atto introduttivo, eseguita a mani proprie almeno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È irrilevante, inoltre, che per [OSCURATO:PERSONA] la notificazione sia stata effettuata a mani della moglie convivente, giacché il dato centrale non è soltanto la conoscenza personale del processo, ma la possibilità per il difensore subentrante di ricavare dagli atti ricevuti il numero del procedimento e l'indicazione del giudice procedente. Nel ricorso il nuovo difensore di fiducia ha documentato, anche mediante lo scambio di corrispondenza, il rifiuto del primo legale di fornire le indicazioni necessarie per individuare il procedimento e l'autorità giudiziaria procedente. 3Tuttavia, non ha spiegato per quale ragione non abbia richiesto ai tre imputati la copia del decreto di citazione a giudizio in loro possesso, dalla quale avrebbe potuto ricavare il numero del procedimento e l'indicazione del Tribunale di Noia, né perché, nella veste di difensore subentrante, non abbia assunto presso quell'ufficio le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato. L'atteggiamento ostruzionistico del precedente difensore non costituisce, dunque, una ragione idonea a giustificare la mancata impugnazione della sentenza di primo grado. Il nuovo difensore era stato interpellato dagli imputati sin dal novembre 2024, otto mesi prima della pronuncia della sentenza del 3 giugno 2025, e disponeva quindi di un arco temporale ampiamente sufficiente per acquisire autonomamente le informazioni necessarie. Per queste considerazioni deve ritenersi privo di fondamento l'addotto impedimento dovuto a forza maggiore, che avrebbe determinato il mancato esercizio del potere di impugnazione nel rispetto dei termini di legge. A tale proposito va ricordato il consolidato principio di diritto secondo cui il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in situazioni di fatto, superabili mediante la normale diligenza ed attenzione, valendo anche l'onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 2, n. 16066 del 02/04/2015, Costica, Rv. 26376; Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022 Coppola, Rv. 282667). 2. All'infondatezza dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q P.Q.M
Decreto Cassazione n. 32815/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris