CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13256/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] - che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio - la pena da lui concordata con il Procuratore generale. 2. Avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale. La Corte di appello, secondo il ricorrente, avrebbe speso <<poche parole>> in ordine all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile non solo perché generico, non esponendo quale sarebbe la causa di proscioglimento non valutata, ma anche perché propone motivi non consentiti dalla legge. Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). 4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così decis