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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 1988

Cassazione n. 39482/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/06/1988 avverso l'ordinanza del 08/03/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all'applicazione della sanzione pecuniaria e l'annullamento con rinvio nel resto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 8 marzo 2023 il Tribunale di Lecce, provvedendo quale Giudice del rinvio (art. 627 cod. proc. pen.) - a seguito della sentenza di questa Corte in data 7 dicembre 2021 -, sulla richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ha rideterminato in trenta anni di reclusione ed euro 6.950 la pena complessiva irrogata al condannato, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di più pronunce irrevocabili della Corte di appello di Lecce (segnatamente rese nelle seguenti date:

1. 4 aprile 2012;

2. 15 luglio 2014;

3. 30 maggio 2016; 24 settembre 2016;

5. 7 novembre 2018).

2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del Tarantino, denunciando, con un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), la violazione degli artt. 78, 81, 99 cod. pen., 442, 623, comma 1, lett. a), e 671 cod. proc. pen., adducendo che: a. sarebbe stata erroneamente irrogata la pena pecuniaria, sia in violazione del divieto reformatio in peius sia perché il reato più grave (quello di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990) è punito soltanto con pena detentiva; b. sarebbe stato violato il divieto di reformatio in peius anche nella determinazione della pena per i rimanenti reati; c. sarebbe stato violato pure il disposto dell'art. 78 cod. pen. in relazione alla pena complessiva per i reati oggetto di giudizio abbreviato, in ordine alla quale - tenuto conto della diminuzione per il rito, non si potrebbe superare la durata massima di venti anni (pur a fronte del cumulo tra le pene inflitte al ricorrente all'esito di separati giudizi), occorrendo anzi al riguardo un intervento delle Sezioni Unite (in quanto l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità sarebbe in contrasto, anzitutto, con Sez.

U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 - 01, e con «alcune considerazioni contenute» in Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073 - 01), dovendosi considerare pure che in materia di misure cautelari l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. individua «meccanismi riparatori» in presenza di procedimenti separati.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha rappresentato la fondatezza del ricorso in ordine sia all'erronea irrogazione della pena pecuniaria sia alla violazione del reformatio in peius; e ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all'applicazione della sanzione pecuniaria e l'annullamento con rinvio nel resto.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza ex art. 610, comma 2, cod. proc. pen. di rimessione del procedimento alle Sezioni Unite, riportando in parte qua le argomentazioni esposte in ricorso ed adducendo un contrasto giurisprudenziale in relazione all'applicazione in executivis del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. rispetto alla riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. nel giudizio di cognizione celebrato nelle forme del rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito esposti, ad eccezione della parte in cui ha prospettato la violazione dell'arti. 78 cod. pen., non sussistendo al riguardo i presupposti per rimettere la decisione alle Sezioni Unite.

1. In primo luogo, è effettivamente erronea l'irrogazione all'imputato della pena pecuniaria, atteso che il Giudice del rinvio ha ritenuto più grave il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 per cui il ricorrente è stato condannato: le Sezioni Unite, infatti, hanno chiarito che, «se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento [ex art. 81, comma 2, cod. pen.] si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave» (Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01), il che assorbe ogni ulteriore considerazione in relazione alla pena pecuniaria applicata con l'ordinanza impugnata.

Inoltre, ricorre nella specie la violazione del divieto di reformatio in peius: questa Corte ha già chiarito che, «in caso di annullamento, a seguito di ricorso per cassazione del solo condannato, dell'ordinanza di parziale accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione deve, in sede di rinvio, rispettare [tale] divieto [...] in ordine ai punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente», in quanto si tratta di «un principio di portata generale, che va applicato anche nel giudizio di rinvio rapportando la pena inflitta con la sentenza annullata e quella inflitta dal giudice del rinvio, non potendosi in nessun caso ammettere che l'imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che possa essere peggiorata in forza di un atto che mirava, invece, a rimuoverla» (così, per tutte, Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019, Natale, Rv. 277747 - 01).Nel caso in esame, l'ordinanza già oggetto di annullamento aveva determinato la pena base per i reati di cui alla sentenza sub 4 in anni diciotto di reclusione; e l'aveva aumentata: per i reati di cui alla sentenza sub 1 di anni quattro e mesi sei, per i reati di cui alla sentenza sub 2 di anni due e mesi sei, per i reati di cui alla sentenza sub 3 di mesi otto, per i reati di cui alla sentenza sub 5 di anni quattro e mesi nove; fino a complessivi anni trenta e mesi cinque di reclusione.

Quella qui impugnata - al di là dell'erronea irrogazione della multa, già rilevata, su cui dunque non occorre immorare - ha determinato la pena per i reati giudicati con rito abbreviato come segue: pena base per il reato di cui all'art. 74 cit. giudicato con la sentenza sub 4, anni 22 di reclusione; aumentata per i reati di cui alla sentenza sub 2 di anni quattro e mesi Lndici, per i reati di cui alla sentenza sub 3 di anno uno e mesi tre, per i reati satellite di cui alla sentenza sub 4 di anno uno e giorni quindici, per i reati di cui alla sentenza sub 5 di anni quattro e mesi nove; fino a complessivi anni quarantadue, mesi sei e giorni quindici, ridotti per il rito a anni ventotto, mesi quattro e giorni dieci di reclusione.

A tale pena ha poi aggiunto l'aumento per i reati giudicati con la sentenza sub 1, determinato (quanto alla pena detentiva) in anni quattro e mesi dieci di reclusione, per un totale di anni trentatré e mesi due di reclusione che ha ridotto ad anni trenta ex art. 78 cod. pen.

Dunque, tranne che per i reati oggetto della sentenza sub 4 (per cui, a fronte di una pena complessiva già determinata in diciotto anni di reclusione, ha irrogato la pena di diciassette anni e dieci giorni, alla luce della riduzione per il rito), i rimanenti aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. (pur tenendo conto della riduzione per il rito abbreviato) sono superiori a quelli che erano stati determinati dall'ordinanza annullata su ricorso del condannato.

2. È, invece, manifestamente infondata la prospettazione difensiva relativa alle modalità di applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., non constando per vero alcun contrasto in relazione al quale rimettere la decisione alle Sezioni Unite, in quanto «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278494 - 01;Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, Rv. 265867; Sez. 1, n. 42316 del 11/11/2010, Cutaia, Rv. 249027).

Tale principio non può dirsi utilmente confutato dal ricorrente per il tramite del generico riferimento ad «alcune considerazioni» svolte da Sez.

U, n. 28659/2017, cit., né dal richiamo di Sez.

U, n. 45583/2007, cit.: quest'ultima decisione, nel porre per il giudizio di cognizione il principio secondo cui «la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta», ha dato conto proprio del differente modus operandi del criterio moderatore in sede esecutiva (cfr. spec. par. 13).

Il che esime dal dilungarsi per rilevare l'inconducenza del richiamo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., relativo alla decorrenza (in presenza di più ordinanze, nei limiti previsti dalla stessa norma) del termine delle misure cautelari, ossia di restrizioni della libertà anteriori alla condanna definitiva.

P.Q.M.

Annulla il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/06/1988 avverso l'ordinanza del 08/03/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all'applicazione della sanzione pecuniaria e l'annullamento con rinvio nel resto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8 marzo 2023 il Tribunale di Lecce, provvedendo quale Giudice del rinvio (art. 627 cod. proc. pen.) - a seguito della sentenza di questa Corte in data 7 dicembre 2021 -, sulla richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ha rideterminato in trenta anni di reclusione ed euro 6.950 la pena complessiva irrogata al condannato, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di più pronunce irrevocabili della Corte di appello di Lecce (segnatamente rese nelle seguenti date: 1. 4 aprile 2012; 2. 15 luglio 2014; 3. 30 maggio 2016; 24 settembre 2016; 5. 7 novembre 2018). 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del Tarantino, denunciando, con un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), la violazione degli artt. 78, 81, 99 cod. pen., 442, 623, comma 1, lett. a), e 671 cod. proc. pen., adducendo che: a. sarebbe stata erroneamente irrogata la pena pecuniaria, sia in violazione del divieto reformatio in peius sia perché il reato più grave (quello di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990) è punito soltanto con pena detentiva; b. sarebbe stato violato il divieto di reformatio in peius anche nella determinazione della pena per i rimanenti reati; c. sarebbe stato violato pure il disposto dell'art. 78 cod. pen. in relazione alla pena complessiva per i reati oggetto di giudizio abbreviato, in ordine alla quale - tenuto conto della diminuzione per il rito, non si potrebbe superare la durata massima di venti anni (pur a fronte del cumulo tra le pene inflitte al ricorrente all'esito di separati giudizi), occorrendo anzi al riguardo un intervento delle Sezioni Unite (in quanto l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità sarebbe in contrasto, anzitutto, con Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 - 01, e con «alcune considerazioni contenute» in Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073 - 01), dovendosi considerare pure che in materia di misure cautelari l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. individua «meccanismi riparatori» in presenza di procedimenti separati. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha rappresentato la fondatezza del ricorso in ordine sia all'erronea irrogazione della pena pecuniaria sia alla violazione del reformatio in peius; e ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all'applicazione della sanzione pecuniaria e l'annullamento con rinvio nel resto. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza ex art. 610, comma 2, cod. proc. pen. di rimessione del procedimento alle Sezioni Unite, riportando in parte qua le argomentazioni esposte in ricorso ed adducendo un contrasto giurisprudenziale in relazione all'applicazione in executivis del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. rispetto alla riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. nel giudizio di cognizione celebrato nelle forme del rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito esposti, ad eccezione della parte in cui ha prospettato la violazione dell'arti. 78 cod. pen., non sussistendo al riguardo i presupposti per rimettere la decisione alle Sezioni Unite. 1. In primo luogo, è effettivamente erronea l'irrogazione all'imputato della pena pecuniaria, atteso che il Giudice del rinvio ha ritenuto più grave il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 per cui il ricorrente è stato condannato: le Sezioni Unite, infatti, hanno chiarito che, «se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento [ex art. 81, comma 2, cod. pen.] si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave» (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01), il che assorbe ogni ulteriore considerazione in relazione alla pena pecuniaria applicata con l'ordinanza impugnata. Inoltre, ricorre nella specie la violazione del divieto di reformatio in peius: questa Corte ha già chiarito che, «in caso di annullamento, a seguito di ricorso per cassazione del solo condannato, dell'ordinanza di parziale accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione deve, in sede di rinvio, rispettare [tale] divieto [...] in ordine ai punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente», in quanto si tratta di «un principio di portata generale, che va applicato anche nel giudizio di rinvio rapportando la pena inflitta con la sentenza annullata e quella inflitta dal giudice del rinvio, non potendosi in nessun caso ammettere che l'imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che possa essere peggiorata in forza di un atto che mirava, invece, a rimuoverla» (così, per tutte, Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019, Natale, Rv. 277747 - 01).Nel caso in esame, l'ordinanza già oggetto di annullamento aveva determinato la pena base per i reati di cui alla sentenza sub 4 in anni diciotto di reclusione; e l'aveva aumentata: per i reati di cui alla sentenza sub 1 di anni quattro e mesi sei, per i reati di cui alla sentenza sub 2 di anni due e mesi sei, per i reati di cui alla sentenza sub 3 di mesi otto, per i reati di cui alla sentenza sub 5 di anni quattro e mesi nove; fino a complessivi anni trenta e mesi cinque di reclusione. Quella qui impugnata - al di là dell'erronea irrogazione della multa, già rilevata, su cui dunque non occorre immorare - ha determinato la pena per i reati giudicati con rito abbreviato come segue: pena base per il reato di cui all'art. 74 cit. giudicato con la sentenza sub 4, anni 22 di reclusione; aumentata per i reati di cui alla sentenza sub 2 di anni quattro e mesi Lndici, per i reati di cui alla sentenza sub 3 di anno uno e mesi tre, per i reati satellite di cui alla sentenza sub 4 di anno uno e giorni quindici, per i reati di cui alla sentenza sub 5 di anni quattro e mesi nove; fino a complessivi anni quarantadue, mesi sei e giorni quindici, ridotti per il rito a anni ventotto, mesi quattro e giorni dieci di reclusione. A tale pena ha poi aggiunto l'aumento per i reati giudicati con la sentenza sub 1, determinato (quanto alla pena detentiva) in anni quattro e mesi dieci di reclusione, per un totale di anni trentatré e mesi due di reclusione che ha ridotto ad anni trenta ex art. 78 cod. pen. Dunque, tranne che per i reati oggetto della sentenza sub 4 (per cui, a fronte di una pena complessiva già determinata in diciotto anni di reclusione, ha irrogato la pena di diciassette anni e dieci giorni, alla luce della riduzione per il rito), i rimanenti aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. (pur tenendo conto della riduzione per il rito abbreviato) sono superiori a quelli che erano stati determinati dall'ordinanza annullata su ricorso del condannato. 2. È, invece, manifestamente infondata la prospettazione difensiva relativa alle modalità di applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., non constando per vero alcun contrasto in relazione al quale rimettere la decisione alle Sezioni Unite, in quanto «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278494 - 01;Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, Rv. 265867; Sez. 1, n. 42316 del 11/11/2010, Cutaia, Rv. 249027). Tale principio non può dirsi utilmente confutato dal ricorrente per il tramite del generico riferimento ad «alcune considerazioni» svolte da Sez. U, n. 28659/2017, cit., né dal richiamo di Sez. U, n. 45583/2007, cit.: quest'ultima decisione, nel porre per il giudizio di cognizione il principio secondo cui «la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta», ha dato conto proprio del differente modus operandi del criterio moderatore in sede esecutiva (cfr. spec. par. 13). Il che esime dal dilungarsi per rilevare l'inconducenza del richiamo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., relativo alla decorrenza (in presenza di più ordinanze, nei limiti previsti dalla stessa norma) del termine delle misure cautelari, ossia di restrizioni della libertà anteriori alla condanna definitiva. P.Q.M. Annulla il
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