CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 03680/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL] del Foro di Milano -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma ed elettivamen te domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 33 -controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescian.564/2023 pubblicata il 29.3.2023, non notificata. Oggetto: Buoni postali fruttiferi Udita la relazione svolta nella Camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.− Con atto di citazione notificato in data 23 marzo 2021 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo al Tribunale di Bergamo di condannare la predetta società a corrisponderle –a fronte della già ricevuta somma di € 221.544,08 –l’ulteriore importo di € 166.651,52, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, in quanto contitolare di otto [OSCURATO:PERSONA] “serie P- Q/P” di £5.000.000 ciascuno emessi successivamente al 13.6.1986; subordinatamente formulava domanda risarcitoria, volta al ristoro del danno subito dalla medesima a causa della condotta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.nel collocamento dei predetti titoli, in violazione degli artt.1337 e 1375 c.c. 2.─ Con sentenza n 852/2022 del 7. 4.2022, il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda promossa da [OSCURATO:PERSONA], condannandola alla refusione delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] spa, in misura pari a € 9.415,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. 3.─[OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Brescia. LaCorte adita , con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello parzialmente , limitatamente alla sola compensazioneper intero delle spese del primo e del secondo grado. 4. ─[OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione basato su diun motiv o . Poste italiane s.p.a.ha presentato controricorso ed anche memoria . 5.− Il Consigliere delegato haproposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso.Con istanza del 19.4.2024 la ricorrente ha chiesto la fissazione di udienza in camera di consiglio, conferendo specifica procura alle liti. In data 17.12.2024 la ricorrente ha dichiarato, ai sensi dell’art.390 c.p.c., di voler rinunciare, al ricorso per cassazione iscritto al R.G. n. 21711/2023 R.G., chiede ndo la statuizione sulla compensazione totale delle spese di lite del presente grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 6. ─ La ricorrent e deduc e v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1337, 1175 e 1375 c.c. (ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla violazione dell’art. 132, 2 co n. 4 c.p.c. (ai sensi art. 360 n. 4 c.p.c.). La sentenza viene censurata esclusivamente nella parte in cui non ha riconosciuto il danno subito dall’attuale esponente per effetto della condotta decettiva realizzata in sede di formazione del contratto dalla [OSCURATO:SOCIETA] . L a ricorrente non aveva affatto a ssunto una violazione degli obblighi informativi riguardo alla modifica dei tassi come, per contro, ha dichiaratola Corte bresciana. La ricorrente aveva assunto, invece, la positiva violazione del principio di onestà e chiarezza informativa, come attributo costitutivo del canone di buona fede oggettiva. La fonte causativa del danno èla condotta assunta dal collocatore in sede di formazione del contratto che ha ingenerato nella signora Bonaccorsi la legittima aspettativa di ricevere, al termine dell’investimento, la complessiva somma richiesta con l’azione giudiziaria. La rilevanza dell’affidamento era stata creatadalle risultanze cartolari del buono postale fruttifero ed il comportamento era stato lesivo dell’obbligo di buona fede nella fase di formazione del contratto che implica, necessariamente, l’esistenza di onestà e correttezza informativa: ciò, in specie, in punto di chiarezza e univocità del dato trasmesso al destinatario (qui consumatore). 7.− Stante l’attuata rinuncia al ricorso, il processova dichiarato estinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 5.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.