CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 1969
Cassazione n. 39793/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1969 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., è per più versi inammissibile; che, infatti, le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono state introdotte dal difensore solo in sede di motivi aggiunti in assenza di collegamento funzionale con l'atto d'appello che investiva esclusivamente il profilo della responsabilità; che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259- 01;Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Rv. 272821-01; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294-01); che, in ogni caso, le doglianze sono manifestamente infondate, avendo la Corte di merito legittimamente valorizzato ai fini del diniego la cospicua mole di precedenti specifici (49) che milita a carico dell'imputato, stimando la ludopatia un mero movente dell'azione delittuosa, inidonea a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]