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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 08329/2026

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e-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Roma n. 5200/2023 depositata il30/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nel 2022 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso i verbali diaccertamento n. 13211253446, 13211299816, 13211304134,13211304865, 13211307550, 13211201063, 13211226355,Numero registro generale 21258/2023Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 8329/2026Data pubblicazione 03/04/202613211229972, 13211373458, 13211382591, 132114001102,13211408890, 13211361680 e 13211365330 elevati da [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ad una serie di accessi a ZTL in assenza di permesso.La stessa ha dedotto che il veicolo con cui erano avvenute le condottesanzionate era a trazione integralmente elettrica e che, malgrado ilComune avesse previsto la necessità di una preventiva comunicazionedella targa, ciò non poteva limitare l’accesso del veicolo, in quantol’articolo 7, comma 9-bis, d. lgs. n. 285/1992 dispone che, nelladelimitazione delle zone a traffico limitato di cui al comma 9, debba essereconsentito, in ogni caso, l’accesso libero ai veicoli dotati di propulsioneelettrica o ibrida.

L’opponente, inoltre, ha dedotto la nullità dei verbali n.13211307550 e 13211365330, in quanto relativi a transito lungo lamedesima strada a distanza di breve tempo.[OSCURATO:PERSONA] si è costituita, eccependo che, all’epoca degli accessi, nonera avvenuta la comunicazione della targa del mezzo alla società RomaServizi per la [OSCURATO:SOCIETA]., in osservanza della delibera n. 58/2011.Con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace di Roma ha dichiaratoinammissibile il ricorso in relazione ai verbali di accertamento n.13211201063, 13211226355 e 13211229972 per intervenuta definizionedelle sanzioni mediante pagamento in misura ridotta, e ha accoltol’opposizione quanto agli altri verbali, compensando tra le parti le speseprocessuali.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza diRoma [OSCURATO:PERSONA], la quale ha proposto appello incidentale, il Tribunale diRoma, con sentenza n. 5200/2023 pubblicata il 30.03.2023, ha accoltol’appello incidentale proposto dal Comune e respinto l’appello principale e,per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettatol’opposizione, confermando i verbali di accertamento impugnati edisponendo la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.Numero registro generale 21258/2023Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 8329/2026Data pubblicazione 03/04/2026Nella motivazione, il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che la delibera n. 58/2011 fosse rispettosa della disposizione dilegge, prevedendo che i veicoli ad alimentazione elettrica rientrino traquelli che possono accedere alla ZTL, indipendentemente dalla sussistenzadelle altre condizioni, quali ad esempio la residenza, e limitandosi a porrea carico dei privati l’onere di comunicare la targa del veicolo e la tipologiadell’alimentazione al fine di consentire al Comune di armonizzarel’esercizio di tale diritto con le modalità organizzative adottate al fine digarantire le caratteristiche urbanistiche di Roma e la salute dei cittadini.

Ilgiudice del merito ha anche ritenuto che, in riforma della sentenza diprimo grado, dovesse essere respinta l’opposizione per tutti i verbali, nonrisultando prodotta documentazione da cui evincere l’avvenuta oblazione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza delTribunale sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte, domandando l’accoglimento del primomotivo, e le parti hanno entrambe depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedelle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 2697c.c.; artt. 112, 115, 116 e 324 c.p.c.; art. 7 c.d.s.Il ricorrente, premesso che deve ritenersi coperta dal giudicato laconstatazione che il veicolo oggetto di causa era a trazione elettrica e inpossesso dei requisiti per l’accesso alle ZTL, sostiene che, analogamente aquanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ingressonelle ZTL dei veicoli dei disabili, deve essere ritenuta illegittima ladisposizione regolamentare che subordini l’esercizio del diritto di accesso,Numero registro generale 21258/2023Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 8329/2026Data pubblicazione 03/04/2026previsto direttamente dalla legge, all’assolvimento di un obbligo dipreventiva comunicazione.Il motivo è infondato.L’art. 7, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992, nel testo vigente all’epoca delleinfrazioni oggetto di causa, prevede che, «nel delimitare le zone di cui alcomma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone aiveicoli a propulsione elettrica o ibrida».A sua volta, l’art. 22, comma 5-quinquies, d.l. n. 50/2017, convertito conmodificazioni dalla l. n. 96/2017, prevede che, «al fine di assicurare latutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, ilcomune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente delMinistero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottaredeliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centrostorico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, cheabbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone,incluso il conducente».Al riguardo, in sede di giurisprudenza amministrativa (cfr.: Consiglio diStato n. 86 del 7 gennaio 2025) si è osservato che la normativa di cui aicommi 9 e 9-bis dell’art. 7 c.d.s. attribuisce ai Comuni il potere diindividuare per il tramite della [OSCURATO:PERSONA] le zone in cui è consentitao vietata la circolazione dei veicoli; con riferimento ai veicoli elettrici, ladisciplina nasce onde agevolare la circolazione dei veicoli a minore impattoinquinante, ma ciò non significa che il loro ingresso sia sottratto aqualunque controllo e/o contingentamento.Il Consiglio di Stato, dunque, nella motivazione del precedente innanzimenzionato, ha ritenuto condivisibili le considerazioni del giudice di primogrado (TAR Toscana n. 106 del 2023), secondo cui era di immediataevidenza come la previsione di cui all’art. 22, comma 5-quinquies del D.L.24 aprile 2017, n. 50 (aggiunto dalla L. di conversione 21 giugno 2017, n.96) risulti essere caratterizzata da requisiti di applicabilità decisamente piùNumero registro generale 21258/2023Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 8329/2026Data pubblicazione 03/04/2026specifici di quelli propri della norma generale dell’art. 7, comma 9-bis delD.

Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e preveda chiaramente, con riferimento aicentri storici, la possibilità di prevedere limitazioni alla circolazione, ancheestese ai veicoli elettrici, che risultano ulteriormente più stringenti dellaprevisione generale destinata alle zone a traffico limitato prevista dalCodice della strada (che esclude, in linea generale, la possibilità diinterdire ai veicoli elettrici il traffico nelle Z.T.L.).Sempre nella stessa sede, si è osservato che la finalità di regolazione dellacircolazione può consistere in misure parzialmente o totalmenteinterdittive in determinati contesti da tutelare caratterizzati da elevatovolume di traffico di veicoli e di persone, analogamente a quanto avvenutoin altri ambiti, con particolare riferimento al commercio, riguardo adalcune categorie di esercizi nell’ambito del territorio Unesco.Deve dunque ritenersi che le norme di cui ai commi 9 e 9-bis dell’art. 7c.d.s. siano strettamente connesse e che il comma 9-bis, nel collegare lafacoltà di accesso alle ZTL da parte delle vetture a minore impattoambientale all’esercizio dell’attività pianificatoria-regolatoria dei Comuni,più che prevedere direttamente in capo ai privati un diritto da far valereincondizionatamente nei confronti dell’Amministrazione, si rivolga aquest’ultima affinché la stessa, nell’esercizio della sua attivitàpianificatoria-regolatoria, caratterizzata da ampia discrezionalità, favoriscal’accesso alle ZTL da parte delle vetture a minore impatto ambientale.Quanto precede non è in contrasto con i precedenti di legittimità in temadi accesso dei disabili alle ZTL.Invero, con riferimento a quest’ultima tematica si è affermato chel’autorizzazione è diretta a ridurre il più possibile impedimentideambulatori, e non può trovare ostacoli generati dalle difficoltàorganizzative dell’ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio,il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge (cfr.: Cass. n.24015/2022; Cass. n. 28144/2022).Numero registro generale 21258/2023Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 8329/2026Data pubblicazione 03/04/2026Ora, la possibilità per i disabili di accedere senza limitazioni alle zone atraffico limitato è prevista da norme speciali (artt. 11 e 12 d.P.R. 24 luglio1996, n. 503) differenti da quella invocata dall’odierna ricorrente, sicché iprincipi di diritto affermati per i primi non possono essere applicati allafattispecie in esame, oggetto di una diversa disciplina.La previsione dell’obbligo di comunicare preventivamente la targa delveicolo elettrico non può, dunque, ritenersi illegittima.La ricorrente, con la memoria illustrativa, ha dedotto che il Tribunale diRoma, con sentenza n. 14992/2024, passata in giudicato, avrebbeacclarato il suo diritto di non essere sanzionata per gli accessi alla ZTL purnon avendo ella comunicato la targa dell’auto a trazione elettrica.Al riguardo, si osserva che, pur dovendosi ritenere che l’esistenza delgiudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d’ufficio, non soloquando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anchenell’ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia dellasentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto ex art. 372c.p.c. (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 2735/2017), la decisione passata ingiudicato non è stata ritualmente prodotta, non potendo a ciò equipararsila riproduzione fotografica del documento all’interno della memoriaillustrativa, né comunque dalla sentenza in questione è dato evincere aquale auto essa si riferisca in concreto, sicché essa va valutata in questasede semplicemente quale precedente giurisprudenziale, e ciò non senzaconsiderare che in tale processo l’odierna ricorrente è risultata vittoriosasoltanto perché si è ritenuto che il Comune non avesse fornito prova dellasussistenza delle limitazioni all’accesso, diversamente dal caso di specie,in cui esse non sono in discussione.2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo agliartt. 2697 c.c.; artt. 100, 115 e 116 c.p.c.; art. 24 Costituzione.Numero registro generale 21258/2023Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 8329/2026Data pubblicazione 03/04/2026Secondo la ricorrente, la mancata menzione nei verbali di accertamentodella norma comunale che prevedeva l’obbligo di comunicazione, inviolazione dell’art. 383 reg. es. c.d.s., costituiva ulteriore motivo diillegittimità dei verbali stessi, determinando in capo alla ricorrente unalesione del diritto di difesa.Il motivo è inammissibile.Al riguardo, deve osservarsi che i motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese neltema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per laprima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazionenon trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (cfr.: Cass., Sez.Un., n. 10502/2012).Pertanto, ove una determinata questione giuridica - che implichi unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede dilegittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilitàper novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale attodel giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte diCassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima diesaminare nel merito la questione stessa (cfr.: Cass. n. 20518/2008;Cass., Sez.

Un., n. 10502/2012; Cass. n. 2038/2019).In concreto, deve rilevarsi che l’Amministrazione controricorrente haeccepito la novità della questione, dichiarando di non accettare ilcontraddittorio sul punto, e la ricorrente non ha fornito alcuna delleindicazioni menzionate nei principi di diritto di cui innanzi.3.

Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedelle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 2697c.c.; artt. 115, 116 e 324 c.p.c.Numero registro generale 21258/2023Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 8329/2026Data pubblicazione 03/04/2026In particolare, la ricorrente lamenta che il Tribunale, in violazione degliartt. 112 e 324 c.p.c., abbia rigettato l’opposizione anche con riferimentoai verbali n. 13211201063, 13211226355 e 13211229972, riguardo aiquali il giudice di primo grado aveva dichiarato l’opposizione medesimainammissibile per intervenuta definizione delle sanzioni mediantepagamento in misura ridotta, nonostante la declaratoria in questione nonfosse stata appellata da nessuna delle parti.Il motivo è fondato.Il Tribunale, nella motivazione della sentenza impugnata, si è espresso sulpunto, affermando che «in riforma della sentenza del Giudice di pace5724/2022 deve essere respinta la opposizione per tutti i verbali nonrisultando prodotta documentazione dalla quale evincere l’avvenutaoblazione».Considerato che nella medesima sede si era dato atto che «con sentenza5724/2022 il Giudice di pace ha dichiarato inammissibile il ricorso inrelazione ai verbali di accertamento 13211201063, 13211226355 e13211229972 in quanto gli stessi erano estinti per intervenuta oblazione»e che dal provvedimento impugnato non si evincono richiami all’oblazionequanto ad altri verbali, l’asserto motivazionale di cui innanzi non può cheriferirsi ai tre verbali sopra citati.Non risultando essere stata impugnata la decisione di primo grado sulpunto in questione, sulla stessa si era formato il giudicato ed essa eraestranea al thema decidendum, sicché erroneamente il Tribunale haemesso la pronuncia di rigetto dell’opposizione in relazione ad essi.4.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto quanto al terzomotivo, rigettato quanto al primo e dichiarato inammissibile quanto alsecondo.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi la causanel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, va dichiarata l’inammissibilità dell’originariaNumero registro generale 21258/2023Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 8329/2026Data pubblicazione 03/04/2026opposizione in relazione ai verbali di accertamento n. 13211201063,13211226355 e 13211229972, per intervenuta definizione delle sanzionimediante pagamento in misura ridotta.In considerazione della parziale fondatezza del ricorso, va disposta lacompensazione tra le parti delle spese processuali relative al giudizio dilegittimità e ai gradi di merito.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiarainammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originariaopposizione in relazione ai verbali di accertamento n. 13211201063,13211226355 e 13211229972;Compensa interamente tra le parti le spese processuali relative ai gradi dimerito e al presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 26 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Roma n. 5200/2023 depositata il30/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nel 2022 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso i verbali diaccertamento n. 13211253446, 13211299816, 13211304134,13211304865, 13211307550, 13211201063, 13211226355,Numero registro generale 21258/2023Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 8329/2026Data pubblicazione 03/04/202613211229972, 13211373458, 13211382591, 132114001102,13211408890, 13211361680 e 13211365330 elevati da [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ad una serie di accessi a ZTL in assenza di permesso.La stessa ha dedotto che il veicolo con cui erano avvenute le condottesanzionate era a trazione integralmente elettrica e che, malgrado ilComune avesse previsto la necessità di una preventiva comunicazionedella targa, ciò non poteva limitare l’accesso del veicolo, in quantol’articolo 7, comma 9-bis, d. lgs. n. 285/1992 dispone che, nelladelimitazione delle zone a traffico limitato di cui al comma 9, debba essereconsentito, in ogni caso, l’accesso libero ai veicoli dotati di propulsioneelettrica o ibrida. L’opponente, inoltre, ha dedotto la nullità dei verbali n.13211307550 e 13211365330, in quanto relativi a transito lungo lamedesima strada a distanza di breve tempo.[OSCURATO:PERSONA] si è costituita, eccependo che, all’epoca degli accessi, nonera avvenuta la comunicazione della targa del mezzo alla società RomaServizi per la [OSCURATO:SOCIETA]., in osservanza della delibera n. 58/2011.Con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace di Roma ha dichiaratoinammissibile il ricorso in relazione ai verbali di accertamento n.13211201063, 13211226355 e 13211229972 per intervenuta definizionedelle sanzioni mediante pagamento in misura ridotta, e ha accoltol’opposizione quanto agli altri verbali, compensando tra le parti le speseprocessuali.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza diRoma [OSCURATO:PERSONA], la quale ha proposto appello incidentale, il Tribunale diRoma, con sentenza n. 5200/2023 pubblicata il 30.03.2023, ha accoltol’appello incidentale proposto dal Comune e respinto l’appello principale e,per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettatol’opposizione, confermando i verbali di accertamento impugnati edisponendo la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.Numero registro generale 21258/2023Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 8329/2026Data pubblicazione 03/04/2026Nella motivazione, il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che la delibera n. 58/2011 fosse rispettosa della disposizione dilegge, prevedendo che i veicoli ad alimentazione elettrica rientrino traquelli che possono accedere alla ZTL, indipendentemente dalla sussistenzadelle altre condizioni, quali ad esempio la residenza, e limitandosi a porrea carico dei privati l’onere di comunicare la targa del veicolo e la tipologiadell’alimentazione al fine di consentire al Comune di armonizzarel’esercizio di tale diritto con le modalità organizzative adottate al fine digarantire le caratteristiche urbanistiche di Roma e la salute dei cittadini. Ilgiudice del merito ha anche ritenuto che, in riforma della sentenza diprimo grado, dovesse essere respinta l’opposizione per tutti i verbali, nonrisultando prodotta documentazione da cui evincere l’avvenuta oblazione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza delTribunale sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte, domandando l’accoglimento del primomotivo, e le parti hanno entrambe depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedelle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 2697c.c.; artt. 112, 115, 116 e 324 c.p.c.; art. 7 c.d.s.Il ricorrente, premesso che deve ritenersi coperta dal giudicato laconstatazione che il veicolo oggetto di causa era a trazione elettrica e inpossesso dei requisiti per l’accesso alle ZTL, sostiene che, analogamente aquanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ingressonelle ZTL dei veicoli dei disabili, deve essere ritenuta illegittima ladisposizione regolamentare che subordini l’esercizio del diritto di accesso,Numero registro generale 21258/2023Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 8329/2026Data pubblicazione 03/04/2026previsto direttamente dalla legge, all’assolvimento di un obbligo dipreventiva comunicazione.Il motivo è infondato.L’art. 7, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992, nel testo vigente all’epoca delleinfrazioni oggetto di causa, prevede che, «nel delimitare le zone di cui alcomma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone aiveicoli a propulsione elettrica o ibrida».A sua volta, l’art. 22, comma 5-quinquies, d.l. n. 50/2017, convertito conmodificazioni dalla l. n. 96/2017, prevede che, «al fine di assicurare latutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, ilcomune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente delMinistero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottaredeliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centrostorico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, cheabbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone,incluso il conducente».Al riguardo, in sede di giurisprudenza amministrativa (cfr.: Consiglio diStato n. 86 del 7 gennaio 2025) si è osservato che la normativa di cui aicommi 9 e 9-bis dell’art. 7 c.d.s. attribuisce ai Comuni il potere diindividuare per il tramite della [OSCURATO:PERSONA] le zone in cui è consentitao vietata la circolazione dei veicoli; con riferimento ai veicoli elettrici, ladisciplina nasce onde agevolare la circolazione dei veicoli a minore impattoinquinante, ma ciò non significa che il loro ingresso sia sottratto aqualunque controllo e/o contingentamento.Il Consiglio di Stato, dunque, nella motivazione del precedente innanzimenzionato, ha ritenuto condivisibili le considerazioni del giudice di primogrado (TAR Toscana n. 106 del 2023), secondo cui era di immediataevidenza come la previsione di cui all’art. 22, comma 5-quinquies del D.L.24 aprile 2017, n. 50 (aggiunto dalla L. di conversione 21 giugno 2017, n.96) risulti essere caratterizzata da requisiti di applicabilità decisamente piùNumero registro generale 21258/2023Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 8329/2026Data pubblicazione 03/04/2026specifici di quelli propri della norma generale dell’art. 7, comma 9-bis delD. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e preveda chiaramente, con riferimento aicentri storici, la possibilità di prevedere limitazioni alla circolazione, ancheestese ai veicoli elettrici, che risultano ulteriormente più stringenti dellaprevisione generale destinata alle zone a traffico limitato prevista dalCodice della strada (che esclude, in linea generale, la possibilità diinterdire ai veicoli elettrici il traffico nelle Z.T.L.).Sempre nella stessa sede, si è osservato che la finalità di regolazione dellacircolazione può consistere in misure parzialmente o totalmenteinterdittive in determinati contesti da tutelare caratterizzati da elevatovolume di traffico di veicoli e di persone, analogamente a quanto avvenutoin altri ambiti, con particolare riferimento al commercio, riguardo adalcune categorie di esercizi nell’ambito del territorio Unesco.Deve dunque ritenersi che le norme di cui ai commi 9 e 9-bis dell’art. 7c.d.s. siano strettamente connesse e che il comma 9-bis, nel collegare lafacoltà di accesso alle ZTL da parte delle vetture a minore impattoambientale all’esercizio dell’attività pianificatoria-regolatoria dei Comuni,più che prevedere direttamente in capo ai privati un diritto da far valereincondizionatamente nei confronti dell’Amministrazione, si rivolga aquest’ultima affinché la stessa, nell’esercizio della sua attivitàpianificatoria-regolatoria, caratterizzata da ampia discrezionalità, favoriscal’accesso alle ZTL da parte delle vetture a minore impatto ambientale.Quanto precede non è in contrasto con i precedenti di legittimità in temadi accesso dei disabili alle ZTL.Invero, con riferimento a quest’ultima tematica si è affermato chel’autorizzazione è diretta a ridurre il più possibile impedimentideambulatori, e non può trovare ostacoli generati dalle difficoltàorganizzative dell’ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio,il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge (cfr.: Cass. n.24015/2022; Cass. n. 28144/2022).Numero registro generale 21258/2023Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 8329/2026Data pubblicazione 03/04/2026Ora, la possibilità per i disabili di accedere senza limitazioni alle zone atraffico limitato è prevista da norme speciali (artt. 11 e 12 d.P.R. 24 luglio1996, n. 503) differenti da quella invocata dall’odierna ricorrente, sicché iprincipi di diritto affermati per i primi non possono essere applicati allafattispecie in esame, oggetto di una diversa disciplina.La previsione dell’obbligo di comunicare preventivamente la targa delveicolo elettrico non può, dunque, ritenersi illegittima.La ricorrente, con la memoria illustrativa, ha dedotto che il Tribunale diRoma, con sentenza n. 14992/2024, passata in giudicato, avrebbeacclarato il suo diritto di non essere sanzionata per gli accessi alla ZTL purnon avendo ella comunicato la targa dell’auto a trazione elettrica.Al riguardo, si osserva che, pur dovendosi ritenere che l’esistenza delgiudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d’ufficio, non soloquando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anchenell’ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia dellasentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto ex art. 372c.p.c. (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 2735/2017), la decisione passata ingiudicato non è stata ritualmente prodotta, non potendo a ciò equipararsila riproduzione fotografica del documento all’interno della memoriaillustrativa, né comunque dalla sentenza in questione è dato evincere aquale auto essa si riferisca in concreto, sicché essa va valutata in questasede semplicemente quale precedente giurisprudenziale, e ciò non senzaconsiderare che in tale processo l’odierna ricorrente è risultata vittoriosasoltanto perché si è ritenuto che il Comune non avesse fornito prova dellasussistenza delle limitazioni all’accesso, diversamente dal caso di specie,in cui esse non sono in discussione.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo agliartt. 2697 c.c.; artt. 100, 115 e 116 c.p.c.; art. 24 Costituzione.Numero registro generale 21258/2023Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 8329/2026Data pubblicazione 03/04/2026Secondo la ricorrente, la mancata menzione nei verbali di accertamentodella norma comunale che prevedeva l’obbligo di comunicazione, inviolazione dell’art. 383 reg. es. c.d.s., costituiva ulteriore motivo diillegittimità dei verbali stessi, determinando in capo alla ricorrente unalesione del diritto di difesa.Il motivo è inammissibile.Al riguardo, deve osservarsi che i motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese neltema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per laprima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazionenon trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (cfr.: Cass., Sez.Un., n. 10502/2012).Pertanto, ove una determinata questione giuridica - che implichi unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede dilegittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilitàper novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale attodel giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte diCassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima diesaminare nel merito la questione stessa (cfr.: Cass. n. 20518/2008;Cass., Sez. Un., n. 10502/2012; Cass. n. 2038/2019).In concreto, deve rilevarsi che l’Amministrazione controricorrente haeccepito la novità della questione, dichiarando di non accettare ilcontraddittorio sul punto, e la ricorrente non ha fornito alcuna delleindicazioni menzionate nei principi di diritto di cui innanzi.3. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedelle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 2697c.c.; artt. 115, 116 e 324 c.p.c.Numero registro generale 21258/2023Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 8329/2026Data pubblicazione 03/04/2026In particolare, la ricorrente lamenta che il Tribunale, in violazione degliartt. 112 e 324 c.p.c., abbia rigettato l’opposizione anche con riferimentoai verbali n. 13211201063, 13211226355 e 13211229972, riguardo aiquali il giudice di primo grado aveva dichiarato l’opposizione medesimainammissibile per intervenuta definizione delle sanzioni mediantepagamento in misura ridotta, nonostante la declaratoria in questione nonfosse stata appellata da nessuna delle parti.Il motivo è fondato.Il Tribunale, nella motivazione della sentenza impugnata, si è espresso sulpunto, affermando che «in riforma della sentenza del Giudice di pace5724/2022 deve essere respinta la opposizione per tutti i verbali nonrisultando prodotta documentazione dalla quale evincere l’avvenutaoblazione».Considerato che nella medesima sede si era dato atto che «con sentenza5724/2022 il Giudice di pace ha dichiarato inammissibile il ricorso inrelazione ai verbali di accertamento 13211201063, 13211226355 e13211229972 in quanto gli stessi erano estinti per intervenuta oblazione»e che dal provvedimento impugnato non si evincono richiami all’oblazionequanto ad altri verbali, l’asserto motivazionale di cui innanzi non può cheriferirsi ai tre verbali sopra citati.Non risultando essere stata impugnata la decisione di primo grado sulpunto in questione, sulla stessa si era formato il giudicato ed essa eraestranea al thema decidendum, sicché erroneamente il Tribunale haemesso la pronuncia di rigetto dell’opposizione in relazione ad essi.4. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto quanto al terzomotivo, rigettato quanto al primo e dichiarato inammissibile quanto alsecondo.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi la causanel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, va dichiarata l’inammissibilità dell’originariaNumero registro generale 21258/2023Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 8329/2026Data pubblicazione 03/04/2026opposizione in relazione ai verbali di accertamento n. 13211201063,13211226355 e 13211229972, per intervenuta definizione delle sanzionimediante pagamento in misura ridotta.In considerazione della parziale fondatezza del ricorso, va disposta lacompensazione tra le parti delle spese processuali relative al giudizio dilegittimità e ai gradi di merito. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiarainammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originariaopposizione in relazione ai verbali di accertamento n. 13211201063,13211226355 e 13211229972;Compensa interamente tra le parti le spese processuali relative ai gradi dimerito e al presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 26 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 08329/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris