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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 12471/2024

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.26/03/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15330/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti Lorenzo, Elisabetta e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,

V. [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliodigitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 599/2019depositata il 29/03/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Nel 2012 il Tribunale di Lanciano accolse l’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 1, l.fall., proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. (di seguito Fallimento, dichiarato il 20.11.2008) e dichiarò inefficace i l contratto di compravendita del 12.3.2008 con cui la Cosind aveva venduto a l [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s .n.c. (di seguito Pastificio) un opificio industriale al prezzo di € 330.000,00 – ritenuto s proporzion ato alla luce di apposita c.t.u. che aveva calcolato il valore, alla data dell'atto, in € 491.479,60, sulla base di valutazioni ritenute logicamente e tecnicamente esaurienti e corrette, a fronte di altra precedente c.t.u., priva di specifici riferimenti ai criteri adottati – senza che il Pastificio avesse dimostrato la propria inscientia decoctionis, intesa come consapevolezza dello stato di insolenza della venditrice, avendo prodotto solo due certificati attestanti l'assenza di procedure esecutive e di procedimenti monitori,nonché la visura dei protesti, mentre la conoscenza dello stato di insolvenza era desumibile dall'importo dei debiti risultanti dal bilancio della venditrice nell'anno 2005 ( € 650.882,00 ), rimasti invariati nell'anno 2006, che la stessa non sarebbe stata in grado di pagare nemmeno con il corrispettivo della vendita.

1.1. – La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto dal Pastificio, osservando: A) quanto al presupposto soggettivo della inscientia decoctionis: i) che la documentazione prodotta dal Pastificio è insufficiente , «considerando che l'atto di compravendita oggetto della domanda di revoca, seppure ha costituito un unico rapporto tra le parti ha assunto indubbiamente un valore rilevante, è stato stipulato in data 12.3.2008 tra due Società con sede in Comuni vicini della stessa Provincia; la Società venditrice è stata posta in liquidazione circa un mese dopo tale stipulazione e il 20.11.2008 è stata dichiarata fallita.

Si deve inoltre considerare che una parte rilevante del prezzo della vendita è stata pagata dall'acquirente direttamente alla Banca ipotecaria ad estinzione del credito della stessa, ricorrendo dunque ad una delegazione di pagamento e cioè una modalità non normale di estinzione del debito.

Tale modalità, seppure ininfluente sotto il profilo oggettivo dell'azione, proposta ai sensi del primo comma, n. 1, dell'art. 67 legge fallim., assume rilievo sotto il profilo soggettivo, emergendo la consapevolezza dell'acquirente dello stato di insolvenza della venditrice dalla predisposizione, in favore della Banca ipotecaria, di una modalità sicura e immediata di realizzazione del proprio credito»; ii) che ciò vale indipendentemente dai dati di bilancio della venditrice, « la cui consultazione si deve comunque ritenere verosimile da parte dell'acquirente, considerando, secondo ciò che normalmente accade, la diligenza media richiesta a un soggetto giuridico, come la stessa acquirente, significativamente operante sul mercato e il carattere dell'operazione commerciale in esame, di notevole impegno economico e finanziario.

Dai dati del predetto bilancio emerge effettivamente una situazione di elevato indebitamento, invariata dal 2005 al 2006; in quest'ultimo anno l'utile di esercizio si è ridotto di oltre il 50% rispetto all'anno precedente, cioè da € 12.678,00 nel 2005 a € 5.496,00 nel 2006»; B) quanto al presupposto oggettivo della sproporzione, con riguardo ai gravi vizi, errori e omissioni del CTU lamentati dall’appellante: i) che il CTU ha compiuto una media tra vari metodi di determinazione del valore, all'esito della quale ha determinato il valore unitario in € 485,00/mq., valore addirittura inferiore al valore minimo normale dei capannoni industriali indicato dall'Agenzia del Territorio per il secondo semestre dell'anno 2008, con riguardo alla zona industriale del Comune di Casoli; ii) che, per quanto concerne i contratti di locazione dallo stesso esaminati, non è possibile affermare che la superficie dell'immobile oggetto del contratto di locazione stipulato il 19.6.2003 sia di mg 700 per ogni piano, non desumendosi ciò dal tenore letterale del contratto, mentre la planimetria cui l'appellante si è riferito è stata sottoscritta dalle parti dell'altro contratto di locazione esaminato dal CTU, cioè quello stipulato in data 11.12.2203, avente ad oggetto il fabbricato della superficie di mg. 1200 e l'area esterna di mq. 5582, sicché non si può ritenere che il C.T.U. sia incorso nell'erronea determinazione del reddito che l'edificio è in grado di produrre; iii) che, quanto al valore del residuo terreno edificabile ,si deve considerare che il CTU ha correttamente determinato il valore di trasformazione, individuando la percentuale dell'incidenza dell'area sul costo di costruzione nella misura del 12%, in ragione della particolarità dell'intervento industriale; il valore del terreno è stato quindi determinato in € 52.554,60 addirittura inferiore a quello indicato nella CTP dell’appellante; iv) che il preteso errore del CTU nella determinazione del costo di costruzione non assume alcun rilievo poiché, ribadito che tale valore è stato rapportato a quello della redditività dell'edificio, l'incidenza delle tre rettifiche indicate dall'appellante non è comunque idonea a determinare l'esclusione della sproporzione prevista dall’art. 67, comma 1 , n. 1, l.fall., tenendo conto della media compiuta dal CTU con il risultato del secondo criterio di valutazione, e dell'ulteriore valore costituito dal terreno residuo.

2. – Avverso detta decisione il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, illustrato da memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. – Il primo motivo lamenta la n ullità della sentenza « per errore di percezione della documentazione prodotta, posta a base della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c.», in quanto la corte d'appello avrebbe errato nella ricognizione del contenuto oggettivo dei contratti di locazione e della allegata planimetria, posti a base della CTU, e quindi delle prove relative ad una circostanza che è stata oggetto di discussione tra le parti ( il r equisito oggettivo della sproporzione).

In particolare - si assume - se la corte territoriale avesse correttamente attribuito la planimetria prodotta al contratto del 19.6.2003, piuttosto che a quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe constatato che l'immobile locato era ampio mq. 1.400 (mq. 704 per 2 piani) piuttosto che mq. 700, con conseguente sopravvalutazione del valore del capannone preso a riferimento per il metodo di capitalizzazione dei fitti, ai fini dell’accertata sproporzione.

2.2. – Il secondo mezzo de duce un’ a nomalia motivazionale «per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella motivazione della sentenza impugnata in punto del valore del costo di costruzione, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c., violazione dell'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c.», per avere la corte d'appello commesso un paralogismo, sostenendo l'inidoneità delle correzioni apportate dal Pastificio volte ad escludere il superamento della soglia ex art. 67, comma1, l.fall., pur avendone riconosciutol’esattezza.

2.3. – Con il terzo motivo si denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, l.fall., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697, 2727e 2729 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto sussistente in capo al Pastificio la conoscenza dello stato di insolvenza della Cosind per il solo fatto che entrambe le società avevano sede in Comuni limitrofi e che il p rezzo era stato versato direttamente alla b anca munita di ipoteca , ad estinzione d el finanziamento da essa effettuato nel 2002 alla Cosind; conclusioni ritenuto del tutto illogiche, oltre che infondate in fatto e in diritto.

2.4. – Il quarto mezzo deduce « v iolazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, e violazione dell'art. 132 c.p.c.», per avere i giudici di secondo grado ritenuto irrilevanti, alla luce delle errate considerazioni svolte nel merito, i mezzi istruttori richiesti già nel giudizio di primo grado, che, essendo decisivi, dovevano essere ammessi e valutati.

3. – Va p reliminarmente rigettata l’eccezione , sollevata in controricorso, di nullità della procura speciale conferita d a l ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( mentre nei precedenti gradi di giudizio era stato parte [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) per difetto di ius postuland i , «non essendo provate le vicende evolutive-modificative della società in nome collettivo nonché la sussistenza del potere rappresentativo in capo alla odierna ricorrente».

3.1. –In primo luogo occorre dare atto che, nel costituirsi in giudizio in sostituzione del precedente difensore ( de ceduto) , il nuovo procuratore di parte ricorrente ha depositato procura speciale dalla quale risulta espressamente la trasformazione della società da s.n.c. a s.r.l., corroborata dal deposito di visura camerale storica.

Al riguardo, premessa l’inconferenza dei precedenti citati a pag. 3 del controricorso, si richiama lo stabile indirizzo di questa Corte per cui la trasformazione di una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto (Cass. sez.

U, 23019/2007) , la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo, ma integra un a mera mutazione formale d i organizzazione, che sopravvive, senza soluzione di continuità , alla vicenda della trasformazione (Cass. 9569/2007, 21961/2010, 18373/2016).

Di conseguenza, si è detto più volte, la circostanza che nell'atto introduttivo dell'impugnazione sia stata indicata come parte istante la società con la denominazione anteriore alla trasformazione – o viceversa, come nel caso di specie, trattandosi di trasformazione sopravvenuta al giudizio di appello – non è influ ente quand o non implica una situazione d'incertezza sull'identificazione della parte stessa e l'impugnazione sia stata proposta da procuratore dotato di "ius postulandi" per averne avuto il relativo potere dal legale rappresentante all'epoca abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società (Cass. 13434/2002; cfr. Cass. 2636/2005, 26826/2006, 9569/2007, 13467/2011, 17690/2011, 22560/2015, 24045/2015 con riguardo alla messa in liquidazione).

E’ stato anche chiarito (salva la specialità della procura richiesta nel giudizio di legittimità) che la procura alle liti conferita dagli organi di un ente (in quel caso azienda consortile di gestione del servizio idrico) continua a produrre effetti anche per il soggetto nel quale l’ente preesistente, «non estintosi, si è trasformato»(lì una società per azioni, ai sensi dell’art. 60, l. n. 142/90), « con conseguente validità dellaprocura al difensore e legittimazione sostanziale ad agire ed impugnare anche per conto dellasocietà» (Cass.21399/2011).

4. – Passando all’esame dei motivi, gli stessi risultano tutti inammissibili.

4.1. – Ai fini della inammissibilità dei primi due, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, è sufficiente richiamare il recente arresto di Cass. Sez.

U, 5792/2024, per cui « i l travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale».

La Corte chiarisce, tra l’altro, che, «se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, inteso nel senso bifronte di cui si è detto, rendendo pervio l’articolo 115 c.p.c. ben oltre il significato che ad esso è riconosciuto (si tratta di indirizzo scontato, sicché basterà citare Cass., Sez.

Un., 30 settembre 2020, n. 20867), il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull’intero compendio delle «carte» processuali, sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l’assetto ante riforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più, consentendo appunto l’ingresso a censure concernenti il menzionato vizio extratestuale.

Insomma, per dirla con chiarezza, la ricorribilità per cassazione per travisamento della prova assegnerebbe alla Corte di cassazione il potere di rifare daccapo il giudizio di merito».

E dunque, «un travisamento della prova, nel suo “ contenuto oggettivo”, non denunciabile per revocazione, che occorrerebbe spendere nel giudizio di legittimità, non esiste: il travisamento della prova in senso proprio, come si è detto, è difatti un travisamento bifronte, al quale possono ricondursi sia il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività, sia il momento dell’individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio, considerato nella sua oggettività, possono per inferenza logica desumersi.

Ebbene, per un verso, il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione; per altro verso il momento dell’individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio possono desumersi è, come è sempre stato, affare del giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, beninteso, non dissimilmente dal passato, che il giudice di merito si sia in proposito speso in una motivazione eccedente la soglia del “minimo costituzionale”».

4.2. –Nel caso in esame, la suddetta soglia risulta rispettata, alla luce delle plurime argomentazioni addotte dalla corte territoriale, che il ricorrente censura in modo così analitico da finire per puntare surrettiziamente ad una diversa lettura della c.t.u. , attraverso un’autonoma rielaborazione dei dati istruttori.

Ricorre allora, in questo caso, proprio quel «tentativo di una verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio», avendo i giudici di merito fatto riferimento a specifici criteri di stima mediati e ad altri riscontri oggettivi (come i dati dell’Agenzia del Territorio e le conclusioni del CTP dello stesso appellante), sicché la valutazione risulta molto più complessa rispetto al semplice dato che si assume travisato (superficie planimetrica), su cui, peraltro , viene richiesta addirittura prova testimoniale, a conferma che non si tratta di una semplice svista, o di errore di percezione.

4.3. – Inammissibile è anche il terzo motivo, perché totalmente versato nel merito, avuto riguardo al requisito della scientia decoctionis, che viene nuovamente contestato mediante la riproposizione di censure già sottoposte alla corte d’appello e da questa decise sulla base di congrua motivazione, sicché il mezzo si risolve nella proposta di una diversa lettura delle circostanze di fatto valorizzate in sentenza.

4.4. – L’inammissibilità dei primi due motivi si riflette infine sul quarto, che ne resta assorbito, avendo ad oggetto i mezzi istruttori che la corte d'appello ha ritenuto irrilevanti per le ragioni con essi censurate.

5. – A lla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

6. – S ussist ono i presupposti di cui all’ art. 13, co mma 1 - quater, d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez.

U, 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidatein Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.26/03/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15330/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti Lorenzo, Elisabetta e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliodigitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 599/2019depositata il 29/03/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Nel 2012 il Tribunale di Lanciano accolse l’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 1, l.fall., proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. (di seguito Fallimento, dichiarato il 20.11.2008) e dichiarò inefficace i l contratto di compravendita del 12.3.2008 con cui la Cosind aveva venduto a l [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s .n.c. (di seguito Pastificio) un opificio industriale al prezzo di € 330.000,00 – ritenuto s proporzion ato alla luce di apposita c.t.u. che aveva calcolato il valore, alla data dell'atto, in € 491.479,60, sulla base di valutazioni ritenute logicamente e tecnicamente esaurienti e corrette, a fronte di altra precedente c.t.u., priva di specifici riferimenti ai criteri adottati – senza che il Pastificio avesse dimostrato la propria inscientia decoctionis, intesa come consapevolezza dello stato di insolenza della venditrice, avendo prodotto solo due certificati attestanti l'assenza di procedure esecutive e di procedimenti monitori,nonché la visura dei protesti, mentre la conoscenza dello stato di insolvenza era desumibile dall'importo dei debiti risultanti dal bilancio della venditrice nell'anno 2005 ( € 650.882,00 ), rimasti invariati nell'anno 2006, che la stessa non sarebbe stata in grado di pagare nemmeno con il corrispettivo della vendita. 1.1. – La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto dal Pastificio, osservando: A) quanto al presupposto soggettivo della inscientia decoctionis: i) che la documentazione prodotta dal Pastificio è insufficiente , «considerando che l'atto di compravendita oggetto della domanda di revoca, seppure ha costituito un unico rapporto tra le parti ha assunto indubbiamente un valore rilevante, è stato stipulato in data 12.3.2008 tra due Società con sede in Comuni vicini della stessa Provincia; la Società venditrice è stata posta in liquidazione circa un mese dopo tale stipulazione e il 20.11.2008 è stata dichiarata fallita. Si deve inoltre considerare che una parte rilevante del prezzo della vendita è stata pagata dall'acquirente direttamente alla Banca ipotecaria ad estinzione del credito della stessa, ricorrendo dunque ad una delegazione di pagamento e cioè una modalità non normale di estinzione del debito. Tale modalità, seppure ininfluente sotto il profilo oggettivo dell'azione, proposta ai sensi del primo comma, n. 1, dell'art. 67 legge fallim., assume rilievo sotto il profilo soggettivo, emergendo la consapevolezza dell'acquirente dello stato di insolvenza della venditrice dalla predisposizione, in favore della Banca ipotecaria, di una modalità sicura e immediata di realizzazione del proprio credito»; ii) che ciò vale indipendentemente dai dati di bilancio della venditrice, « la cui consultazione si deve comunque ritenere verosimile da parte dell'acquirente, considerando, secondo ciò che normalmente accade, la diligenza media richiesta a un soggetto giuridico, come la stessa acquirente, significativamente operante sul mercato e il carattere dell'operazione commerciale in esame, di notevole impegno economico e finanziario. Dai dati del predetto bilancio emerge effettivamente una situazione di elevato indebitamento, invariata dal 2005 al 2006; in quest'ultimo anno l'utile di esercizio si è ridotto di oltre il 50% rispetto all'anno precedente, cioè da € 12.678,00 nel 2005 a € 5.496,00 nel 2006»; B) quanto al presupposto oggettivo della sproporzione, con riguardo ai gravi vizi, errori e omissioni del CTU lamentati dall’appellante: i) che il CTU ha compiuto una media tra vari metodi di determinazione del valore, all'esito della quale ha determinato il valore unitario in € 485,00/mq., valore addirittura inferiore al valore minimo normale dei capannoni industriali indicato dall'Agenzia del Territorio per il secondo semestre dell'anno 2008, con riguardo alla zona industriale del Comune di Casoli; ii) che, per quanto concerne i contratti di locazione dallo stesso esaminati, non è possibile affermare che la superficie dell'immobile oggetto del contratto di locazione stipulato il 19.6.2003 sia di mg 700 per ogni piano, non desumendosi ciò dal tenore letterale del contratto, mentre la planimetria cui l'appellante si è riferito è stata sottoscritta dalle parti dell'altro contratto di locazione esaminato dal CTU, cioè quello stipulato in data 11.12.2203, avente ad oggetto il fabbricato della superficie di mg. 1200 e l'area esterna di mq. 5582, sicché non si può ritenere che il C.T.U. sia incorso nell'erronea determinazione del reddito che l'edificio è in grado di produrre; iii) che, quanto al valore del residuo terreno edificabile ,si deve considerare che il CTU ha correttamente determinato il valore di trasformazione, individuando la percentuale dell'incidenza dell'area sul costo di costruzione nella misura del 12%, in ragione della particolarità dell'intervento industriale; il valore del terreno è stato quindi determinato in € 52.554,60 addirittura inferiore a quello indicato nella CTP dell’appellante; iv) che il preteso errore del CTU nella determinazione del costo di costruzione non assume alcun rilievo poiché, ribadito che tale valore è stato rapportato a quello della redditività dell'edificio, l'incidenza delle tre rettifiche indicate dall'appellante non è comunque idonea a determinare l'esclusione della sproporzione prevista dall’art. 67, comma 1 , n. 1, l.fall., tenendo conto della media compiuta dal CTU con il risultato del secondo criterio di valutazione, e dell'ulteriore valore costituito dal terreno residuo. 2. – Avverso detta decisione il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, illustrato da memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Il primo motivo lamenta la n ullità della sentenza « per errore di percezione della documentazione prodotta, posta a base della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c.», in quanto la corte d'appello avrebbe errato nella ricognizione del contenuto oggettivo dei contratti di locazione e della allegata planimetria, posti a base della CTU, e quindi delle prove relative ad una circostanza che è stata oggetto di discussione tra le parti ( il r equisito oggettivo della sproporzione). In particolare - si assume - se la corte territoriale avesse correttamente attribuito la planimetria prodotta al contratto del 19.6.2003, piuttosto che a quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe constatato che l'immobile locato era ampio mq. 1.400 (mq. 704 per 2 piani) piuttosto che mq. 700, con conseguente sopravvalutazione del valore del capannone preso a riferimento per il metodo di capitalizzazione dei fitti, ai fini dell’accertata sproporzione. 2.2. – Il secondo mezzo de duce un’ a nomalia motivazionale «per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella motivazione della sentenza impugnata in punto del valore del costo di costruzione, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c., violazione dell'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c.», per avere la corte d'appello commesso un paralogismo, sostenendo l'inidoneità delle correzioni apportate dal Pastificio volte ad escludere il superamento della soglia ex art. 67, comma1, l.fall., pur avendone riconosciutol’esattezza. 2.3. – Con il terzo motivo si denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, l.fall., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697, 2727e 2729 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto sussistente in capo al Pastificio la conoscenza dello stato di insolvenza della Cosind per il solo fatto che entrambe le società avevano sede in Comuni limitrofi e che il p rezzo era stato versato direttamente alla b anca munita di ipoteca , ad estinzione d el finanziamento da essa effettuato nel 2002 alla Cosind; conclusioni ritenuto del tutto illogiche, oltre che infondate in fatto e in diritto. 2.4. – Il quarto mezzo deduce « v iolazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, e violazione dell'art. 132 c.p.c.», per avere i giudici di secondo grado ritenuto irrilevanti, alla luce delle errate considerazioni svolte nel merito, i mezzi istruttori richiesti già nel giudizio di primo grado, che, essendo decisivi, dovevano essere ammessi e valutati. 3. – Va p reliminarmente rigettata l’eccezione , sollevata in controricorso, di nullità della procura speciale conferita d a l ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( mentre nei precedenti gradi di giudizio era stato parte [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) per difetto di ius postuland i , «non essendo provate le vicende evolutive-modificative della società in nome collettivo nonché la sussistenza del potere rappresentativo in capo alla odierna ricorrente». 3.1. –In primo luogo occorre dare atto che, nel costituirsi in giudizio in sostituzione del precedente difensore ( de ceduto) , il nuovo procuratore di parte ricorrente ha depositato procura speciale dalla quale risulta espressamente la trasformazione della società da s.n.c. a s.r.l., corroborata dal deposito di visura camerale storica. Al riguardo, premessa l’inconferenza dei precedenti citati a pag. 3 del controricorso, si richiama lo stabile indirizzo di questa Corte per cui la trasformazione di una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto (Cass. sez. U, 23019/2007) , la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo, ma integra un a mera mutazione formale d i organizzazione, che sopravvive, senza soluzione di continuità , alla vicenda della trasformazione (Cass. 9569/2007, 21961/2010, 18373/2016). Di conseguenza, si è detto più volte, la circostanza che nell'atto introduttivo dell'impugnazione sia stata indicata come parte istante la società con la denominazione anteriore alla trasformazione – o viceversa, come nel caso di specie, trattandosi di trasformazione sopravvenuta al giudizio di appello – non è influ ente quand o non implica una situazione d'incertezza sull'identificazione della parte stessa e l'impugnazione sia stata proposta da procuratore dotato di "ius postulandi" per averne avuto il relativo potere dal legale rappresentante all'epoca abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società (Cass. 13434/2002; cfr. Cass. 2636/2005, 26826/2006, 9569/2007, 13467/2011, 17690/2011, 22560/2015, 24045/2015 con riguardo alla messa in liquidazione). E’ stato anche chiarito (salva la specialità della procura richiesta nel giudizio di legittimità) che la procura alle liti conferita dagli organi di un ente (in quel caso azienda consortile di gestione del servizio idrico) continua a produrre effetti anche per il soggetto nel quale l’ente preesistente, «non estintosi, si è trasformato»(lì una società per azioni, ai sensi dell’art. 60, l. n. 142/90), « con conseguente validità dellaprocura al difensore e legittimazione sostanziale ad agire ed impugnare anche per conto dellasocietà» (Cass.21399/2011). 4. – Passando all’esame dei motivi, gli stessi risultano tutti inammissibili. 4.1. – Ai fini della inammissibilità dei primi due, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, è sufficiente richiamare il recente arresto di Cass. Sez. U, 5792/2024, per cui « i l travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale». La Corte chiarisce, tra l’altro, che, «se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, inteso nel senso bifronte di cui si è detto, rendendo pervio l’articolo 115 c.p.c. ben oltre il significato che ad esso è riconosciuto (si tratta di indirizzo scontato, sicché basterà citare Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867), il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull’intero compendio delle «carte» processuali, sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l’assetto ante riforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più, consentendo appunto l’ingresso a censure concernenti il menzionato vizio extratestuale. Insomma, per dirla con chiarezza, la ricorribilità per cassazione per travisamento della prova assegnerebbe alla Corte di cassazione il potere di rifare daccapo il giudizio di merito». E dunque, «un travisamento della prova, nel suo “ contenuto oggettivo”, non denunciabile per revocazione, che occorrerebbe spendere nel giudizio di legittimità, non esiste: il travisamento della prova in senso proprio, come si è detto, è difatti un travisamento bifronte, al quale possono ricondursi sia il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività, sia il momento dell’individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio, considerato nella sua oggettività, possono per inferenza logica desumersi. Ebbene, per un verso, il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione; per altro verso il momento dell’individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio possono desumersi è, come è sempre stato, affare del giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, beninteso, non dissimilmente dal passato, che il giudice di merito si sia in proposito speso in una motivazione eccedente la soglia del “minimo costituzionale”». 4.2. –Nel caso in esame, la suddetta soglia risulta rispettata, alla luce delle plurime argomentazioni addotte dalla corte territoriale, che il ricorrente censura in modo così analitico da finire per puntare surrettiziamente ad una diversa lettura della c.t.u. , attraverso un’autonoma rielaborazione dei dati istruttori. Ricorre allora, in questo caso, proprio quel «tentativo di una verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio», avendo i giudici di merito fatto riferimento a specifici criteri di stima mediati e ad altri riscontri oggettivi (come i dati dell’Agenzia del Territorio e le conclusioni del CTP dello stesso appellante), sicché la valutazione risulta molto più complessa rispetto al semplice dato che si assume travisato (superficie planimetrica), su cui, peraltro , viene richiesta addirittura prova testimoniale, a conferma che non si tratta di una semplice svista, o di errore di percezione. 4.3. – Inammissibile è anche il terzo motivo, perché totalmente versato nel merito, avuto riguardo al requisito della scientia decoctionis, che viene nuovamente contestato mediante la riproposizione di censure già sottoposte alla corte d’appello e da questa decise sulla base di congrua motivazione, sicché il mezzo si risolve nella proposta di una diversa lettura delle circostanze di fatto valorizzate in sentenza. 4.4. – L’inammissibilità dei primi due motivi si riflette infine sul quarto, che ne resta assorbito, avendo ad oggetto i mezzi istruttori che la corte d'appello ha ritenuto irrilevanti per le ragioni con essi censurate. 5. – A lla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 6. – S ussist ono i presupposti di cui all’ art. 13, co mma 1 - quater, d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidatein Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v
Sentenza Cassazione n. 12471/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris