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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 settembre 1980

Cassazione n. 29708/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 03LMUNV nato il 25/09/1980 [OSCURATO:PERSONA] 019D1DI nato il 14/0411975 avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRI:BUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Verona che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, contestato a entrambi, e per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., conl:estato al solo [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che i motivi proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (ex multis, Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761- 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, P.v. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 03LMUNV nato il 25/09/1980 [OSCURATO:PERSONA] 019D1DI nato il 14/0411975 avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRI:BUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Verona che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, contestato a entrambi, e per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., conl:estato al solo [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che i motivi proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (ex multis, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761- 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, P.v. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
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