CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 45730/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA .sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 30/09/2022 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell"Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 30 settembre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 18 gennaio 2022 del Tribunale di Terrnini imerese che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 137, comma 5 e 6, d.igs. n. 152 del 2006, perché, in qualità di sindaco 'del Comune di Vicari, ente proprietario dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, aveva effettuato lo scarico dei liquami provenienti dalla rete fognaria urbana, riversando nel torrente acque in cui si accertava la presenza di elevatissimi carichi batteriologici e il superamento dei limiti della tabella 3, allegato 5, tl.lgs. n. 152 del 2006 per i parametri di odore, SST„ COD, BOD5, azoto ammoniacale, escherichia coli, reato accertato in Vicari fino al 2 ottobre 2017. 2. L'imputato ricorre per cassazione sulla base di un solo motivo con il quale ' lamenta la violazione di legge per errata applicazione delle norme sulla divisione delle competenze e delle responsabilità penali dei sindaci, nonché il travisamento . della prova, con riferimento alle determine sindacali n. 19 del 31 luglio. 2009 e n. 27 del 2 novembre 2009, e l'omessa motivazione in merito alle allegazioni difensive dell'atto di appello, con riferimentò alle determine sindacali n. 29 del 13 gennaio 2013 e n. 38 del 20 gennaio 2015. 'Rappresenta che il Comune di Vicari già dal 2009 aveva nominato un professionista, regolarmente retribuito, come responsabile di settore incaricato della gestione dell'impianto;: che nel 2014 aveva chiesto un finanziamento per i lavori necessari al funzionamento dell'impianto di depurazione comunale che erano stati poi eseguiti con risórse proprie dell'ente; che i successivi controlli dell'ARPA e della forestale non 'avevano evidenziato criticità. Contesta quindi l'attribuzione della responsabilità omissiva e invoca in suo favore le norme relative alla divisione dei poteri e delle competenze tra organo politico e uffici amministrativi nonché la disciplina della delega di funzioni: Nelle note difensive di replica alla requisitoria del Procuratore generale, il ricorrente ribadisce che il funzionario delegato aveva pagato le fatture della società • cui era stato affidato il servizio di gestione tecnica e operativa dell'impianto di depurazione comunale, previa attestazione dell'effettiva esecuzione del servizio. Conclude quindi nel senso della sua completa estraneità ai fat:ti. [OSCURATO:PERSONA] 3. L'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006 al comma 5 stabilisce che: "Salvo che , il fatto costituisca più grave reato, chiunque [ivi compreso il gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, secondo il comma 6, nde], in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fisSati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu` restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autoncme o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro".Tale formulazione normativa meno restrittiva costituisce l'epilogo del dibattito dovuto ai contrasti interpretativi dell'abrogato d.lgs. n. 152 del 1999, relativo ai ciclo delle acque, che sanzionava analoghe condotte. Il legislatore, con la L 25 febbraio 2010, n. 36, recante "Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue", è intervenuto a ridimensionare, in modo significativo, l'applicazione delle sanzioni penali. Pertanto, il superamento dei limiti tabellari integra il reato soltanto nel caso in cui esso riguardi le sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, diversamente rilevando un mero illecito amministrativo. In altri termini, per l'integrazione della fattispecie incriminatrice sono necessarie, e perciò devono concorrere, due condizioni: 1) lo scarico sul corpo idrico di acque reflue industriali; 2) le predette acque reflue industriali scaricate devono contenere le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006 con superamento dei valori limite indicati nella tabella 3. Nella tabella 5 ci sono arsenico, cadmio, cromo totale ed esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), pesticidi fosforiti, composti organici dello stagno, sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53), ai sensi del cl.lgs. n. 52 del 1997 e successive modifiche. Non ci sono invece le sostanze rilevate dall'ARPA nel torrente e oggetto di accertamento da parte dei Giudici di merito, cioè SST, COD, BOD5, azoto ammoniacale, escherichia coli, né rilevano ai fini che qui interessano i parametri di odore. Il fatto contestato, quindi, non è previsto come reato. Della modifica normativa ha preso atto immediatamente la giurisprudenza di questa Sezione (si vedano, Sez. 3, n. 19753 del 19/4/2011, Bergarnini, Rv. 250338-01; n. 11884 del 21/2/2014, Palaia, Rv.. 258704; n. 10484 .del 12/11/2014, dep. 2015, Grue, Rv. 262697-01; n. 21463 del 10/02/2015, Saibene, Rv. 263750; n. 12969 del 5/03/2015, D'Aloisio,_non rnassimata; n. 1870 del 26/11/2015, dep. 2016, Copeti, Rv. 266016-01; n. 46904 del 12/07/2016, Rosa, non massimata; n. 56062 del 19/09/2017, Barbero, non massimata; n. 24797 del 13/02/2019, Venuto, Rv. 276024-01). La sentenza Palaia ha ulteriormente evidenziato che, pur rilevando il fatto come illecito amministrativo, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione, come nel caso in esame, non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui alla legge 24 novembre 198n, n. 689, artt. 40 e 41, in conformità con il principio di diritto stabilito da Sez. U, n. 25457 del 28 giugno 2012, Campagne, Rv. 252693. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previst