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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46832/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 giugno 2020 la Corte d'Appello di Cagliari- Sezione distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabile del reato di cui all'art. 589, .comma 2 cod. pen., per avere con imprudenza negligenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 184 comma 3 C.d.S., cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], entrambi occupando, in ora serale, la carreggiata della strada provinciàle n. 17, priva di illuminazione, intenti a dialogare, il primo a bordo di un'autovettura, il secondo in sella ad un cavallo, così provocando la caduta del motociclista, il quale, nel tentativo di schivare il cavallo, fermo sulla sua corsia di marcia, perdeva il controllo del mezzo, andando a collidere con l'autovettura di Deidda e rovinava al suolo, battendo violentemente il capo sull'asfalto.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandolo a quattro distinti motivi.

3. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità relativamente alla ricostruzione del sinistro, per avere la Corte territoriale omesso la valutazione di fatti decisi.

Osserva che la sentenza, fondando la responsabilità dell'imputato sulla ricostruzione del perito nominato dal G.I.P. in sede di incidente probatorio, basata sulle dichiarazioni solo di alcune delle persone presenti al sinistro, ha omesso di dare risposta alle tesi difensive formulate con l'atto di appello.

Invero, l'imputato aveva rappresentato con il gravame che il perito, ing.

Caredda, non aveva tenuto in alcuna considerazione il verbale delle sommarie informazioni rese ai Carabinieri da [OSCURATO:PERSONA], motociclista che viaggiava con [OSCURATO:PERSONA], precedendolo, così incorrendo in errore nell'indicazione della posizione dei due motociclisti, lungo la corsia di marcia degli stessi.

Murtas, successivamente escusso in giudizio, infatti, ha precisato che [OSCURATO:PERSONA] procedeva alla sua sinistra e che immediatamente prima dell'incidente ha percepito di essere stato tamponato alla sua sinistra e di avere successivamente verificato che sulla sua moto c'era una scheggiatura sulla parte posteriore sinistra.

Rileva che la Corte ha ritenuto di ignorare la circostanza della posizione di [OSCURATO:PERSONA] alla sinistra di Murtas, così come quella della spinta da parte del primo al motociclo del secondo, formulando la congettura che la vittima nell'avvicinarsi al luogo del sinistro si sia istintivamente spostata verso destra rispetto al motociclista che lo precedeva, avendo visto la corsia opposta occupata dall'auto di Deidda, così andando perdendo l'equilibrio per evitare il cavallo.

Ciò costituisce un evidente travisamento delle dichiarazioni di Murtas, che ha affermato con certezza che [OSCURATO:PERSONA] si trovava alla sua sinistra e che impattò contro la sua moto, sicché nessuna manovra fu posta in essere dalla persona offesa per evitare l'animale.

4. Con il secondo motivo si duole della violazione di legge in relazione all'art. 184, comma 3 C.d.S. e del vizio di motivazione.

Ricorda che con l'atto di appello si era chiarito che [OSCURATO:PERSONA] non aveva la necessità di utilizzare dispositivi luminosi, posto che egli procedeva con il cavallo all'interno del bosco e non sulla strada, circostanza dimostrata dalla testimonianza del carabiniere [OSCURATO:PERSONA], che aveva visto l'imputato, poco prima del sinistro.

Per smentire il fatto il giudice di seconda cura, ritenendo non imparziale l'ulteriore testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], in quanto moglie di Deidda, che si trovava a bordo dell'auto di quest'ultimo, si limita a considerare quanto dichiarato dalla teste [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] procedeva sul ciglio della strada, da ciò ritenendo che l'imputato viaggiasse all'interno della carreggiata.

Nondimeno, non solo il ciglio della strada non è a strada, ma lo stesso Murtas, che pure afferma di aver tentato di evitare il cavallo, riferisce di averlo urtato solo con lo specchietto retrovisore destro, a dimostrazione che il cavallo non impegnava, come sostenuto il centro della strada.

L'interpretazione dei giudici di merito si pone, dunque, in contrasto con il compendio testimoniale.

D'altro canto, neppure se il ricorrente fosse entrato momentaneamente in strada, per parlare con Deidda, avrebbe avuto l'obbligo di munirsi di segnali luminosi, avuto riguardo al fatto che egli sarebbe rimasto pochi istanti, per far ritorno immediatamente al bosco.

Né la presenza di segni di zoccoli sull'asfalto può costituire prova del suo ingresso sulla sede stradale, non solo perché se il cavallo avesse proceduto sull'asse stradale avrebbe lasciato segni non solo sul luogo del sinistro, ma perché lo spavento causato al cavallo ed il suo imbizzarimento ben può averne provocato l'ingresso in strada successivamente all'incidente, non potendo comunque escludersi che i segni siano stati lasciati precedentemente da altro cavallo.

5. Con il terzo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui esclude l'esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro.

Rammenta che entrambi gli imputati, con il gravame, avevano posto in evidenza che la persona offesa aveva omesso di tenere la distanza di sicurezza dal motociclo di Murtas che lo precedeva di poco ed aveva indossato un casco inidoneo alle strade extraurbane.

Siffatte violazioni non possono ritenersi, come fa il giudice di appello, non interruttive del nesso di causalità, integrando un grado di colpa del tutto insignificante.

Seppure astrattamente procedere in assenza di segnali luminosi, in ora notturna, su strada extraurbana configuri un grave inadempimento alle norme sulla circolazione stradale, nondimeno, ciò nel caso di specie non è stata causa determinante del sinistro.

E' la stessa sentenza impugnata, infatti, che nell'affermare che [OSCURATO:PERSONA] non ebbe lo stesso spazio di manovra di Murtas, riconosce che la persona offesa non manteneva la distanza di sicurezza.

La Corte avrebbe, quindi, dovuto esaminare il nesso eziologico tra la colpa e l'evento anche con riferimento 'alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mantenuto la distanza di sicurezza e non indossava casco idoneo.

Al contrario, il giudice di seconda cura non spiega se la corretta condotta della vittima avrebbe evitato il sinistro e l'evento mortale.

Del tutto incoerente è, altresì, la considerazione contenuta in sentenza secondo cui ininfluente sarebbe stata la 'spinta' data da [OSCURATO:PERSONA] alla moto condotta da Murtas, che viene valutata solo dal punto di vista di quest'ultimo, sostenendo che si trattò di un urto di scarsa portata, tanto che Murtas proseguì senza perdere l'equilibrio.

Se, invece, si riguarda il fatto in relazione non al veicolo urtato, ma in relazione a quello che 'spinge' l'altro veicolo, risulta evidente che toccare la moto che precede induce a sterzare per evitare di rovinare addosso alla medesima.

Nel caso di specie, l'urto è avvenuto sulla parte sinistra del motociclo di Murtas, il che ha certamente indotto [OSCURATO:PERSONA] a sterzare a sinistra, perdendo l'equilibrio ed andando a collidere con il passaruota dell'auto di Deidda, per cadere quindi a terra.

A fronte dell'evidenza di questa ricostruzione, invece, la Corte di appello, per affermare ad ogni costo la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] giunge a sostenere l'ininfluenza del mancato rispetto delle distanze di sicurezza, sostanzialmente affermando che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto una sorta di zig zag, dapprima urtando Murtas, senza sterzare a sinistra ed anzi riguadagnando la destra, per poi trovarsi il cavallo di fronte e sterzare a sinistra, in assenza di qualsiasi elemento in questo senso ed anzi, a fronte del dato contrario emergente dalla testimonianza di Murtas e dalle foto del suo motociclo.

6. Con il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione per omesso esame di un punto decisivo.

Deduce che la Corte di appello omette del tutto di esaminare la doglianza con cui si chiedeva di valorizzare la circostanza dell'utilizzo, da parte della vittima, di un casco di tipo leggero, senza mentoniera e slacciato, e con cui si chiedeva di disporre ex art. 603 cod. proc. pen. l'esame del consulente tecnico del pubblico ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale nella sua relazione aveva ritenuto che nulla consentisse di affermare che l'allaccio del caso avrebbe evitato l'evento.

Siffatta richiesta istruttoria era stato oggetto di rinuncia con i motivi nuovi, perché il consulente aveva chiaramente affermato che quel tipo di casco, neppure se allacciato avrebbe consentito di evitare la morte.

Dunque, proprio l'inadeguatezza del casco indossato da [OSCURATO:PERSONA] ne ha cagionato la morte.

Cionondimeno, il giudice di seconda cura, ignorando siffatta evidenza, formula un giudizio tecnico svincolato dal compendio probatorio, giungendo a sostenere che nulla consente di affermare che l'allaccio del casco avrebbe evitato il decesso.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.7.

Con memoria depositata il 3 novembre 2021 il ricorrente formula motivi aggiunti con cui ribadisce le ragioni dell'accoglimento del ricorso.

8. Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

3. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, la Corte territoriale si dilunga sulla posizione dei due motocicli prima del sinistro e nel corso dello stesso, affrontando il contenuto delle dichiarazioni di Murtas, conducente il motociclo che precedeva' [OSCURATO:PERSONA], e tenendo altresì in considerazione quanto affermato dal perito, successivamente alla escussione nel corso del giudizio di Murtas.

Lungi dal formulare congetture il giudice di seconda cura si confronta con il complessivo quadro probatorio e spiega che anche volendo credere che Murtas sia stato urtato da [OSCURATO:PERSONA] -circostanza su cui esprime delle riserve, stante la concitazione del momento, che può avere indotto il teste a ricordare il fatto solo dopo la constatazione del danno alla sua moto, peraltro insignificante- tuttavia la 'spinta' ricevuta da Murtas, per la traiettoria assunta dalla moto di [OSCURATO:PERSONA], come ricostruita dal perito, dovette essere più centrale, conciliandosi con una posizione di quest'ultimo non a sinistra di Murtas, ma alla sua destra.

In ogni caso, nota la sentenza, secondo il perito, anche ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] viaggiasse alla sinistra di Murtas, il quadro non muterebbe perché Murtas, dopo essere riuscito a passare indenne, evitando il cavallo attraverso una manovra non difficile, avrebbe rallentato, tanto da fermarsi quasi subito, mentre [OSCURATO:PERSONA] nell'intento di effettuare una manovra di ben maggior difficoltà può avere urtato a sinistra la moto di Murtas, ma le cause della perdita di controllo della moto e della caduta risiedono nella difficoltà della manovra affrontata per evitare il cavallo.

4. Non può, dunque, affermarsi che la Corte territoriale non affronti adeguatamente la censura proposta con l'appello, con la quale si misura, ritenendone l'infondatezza.

La doglianza qui proposta, dunque, finisce per coincidere con la richiesta di rivalutazione del quadro probatorio considerato dalla sentenza impugnata, senza tenere conto che i vincoli del sindacato di legittimità impediscono la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (per tutte: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 - dep. 02/05/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 25255 del 14/02/2012, Riv. n. 253099).5.

Manifestamente infondato appare anche il secondo motivo di ricorso inerente alla ritenuta insussistenza della violazione dell'obbligo di adottare dispositivi luminosi da parte di [OSCURATO:PERSONA], non avendo questi impegnato la sede stradale.

Anche sul punto la Corte territoriale motiva adeguatamente sulla ricostruzione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] al momento del sinistro, dando conto delle ragioni che consentono di ritenere che il cavaliere si trovasse sulla strada e non sulla banchina laterale, non solo sottolineando la maggior credibilità di quanto narrato dalla teste Pintus -secondo cui il cavallo si trovava sul ciglio della strada- rispetto a quanto riferito dalla teste Pinna (moglie di Deidda) -che ha escluso che l'animale ingombrasse la corsi-, ma valorizzando la deposizione di Murtas che ha dichiarato di essersi trovato l'animale improvvisamente davanti sulla corsia di marcia, tanto che, evitandolo, lo sfiorò con lo specchietto, nonché con il braccio e con la gamba.

Ciò, correttamente osservano i giudici, non sarebbe accaduto se il cavallo non avesse impegnato la corsia di marcia dei motociclisti.

A questo la Corte d'appello aggiunge che anche i segni degli zoccoli, rinvenuti sull'asfalto sono compatibili con la presenza del cavallo sulla strada, avendo i testi Pintus e Mannu affermato che il cavallo s'imbizzarrì dopo il passaggio dei motociclisti.

A fronte della ricomposizione complessiva degli elementi probatori a disposizione, contenuta nella sentenza, il ricorrente si limita ad offrire una versione alternativa, peraltro parcellizzata, tentando di frammentare l'articolato percorso argomentativo, con una lettura della testimonianza della teste Pintus da cui pretende di ricavare che il cavallo, essendo sul ciglio della strada, non la occupava, senza tener conto che i giudici di appello hanno riscontrato le sue dichiarazioni con quelle di Murtas.

Anche sul punto, dunque, la censura proposta si risolve nella richiesta di rivalutazione del quadro probatorio, il cui vaglio non rientra nel sindacato del giudice di legittimità.

Neppure il ricorrente, peraltro, dubita seriamente della sussistenza dell'obbligo di munirsi di segnalatori luminosi, tanto che, per escludere la violazione dell'art. 184, comma 3 C.d.S. è costretto a sostenere che il cavallo non impegnasse la corsia di marcia dei motociclisti, circostanza efficacemente smentita dalla Corte.

6. Il terzo motivo, inerente la valenza interruttiva del nesso causale della condotta tenuta dal motociclista, non è fondato.

7. Va, innanzitutto osservato che il Collegio del gravame non omette affatto il vaglio del contributo causale del comportamento della vittima, ma rileva, in primo luogo, che questa viaggiava ad una velocità (40 km/h) del tutto adeguata alle condizioni di tempo e di luogo e che, proprio a causa dell'assenza di segnali luminosi che manifestassero la presenza di un ingombro stradale da parte del cavallo, il tempo a disposizione dei motociclisti, per dar corso al tentativo di evitare l'ostacolo, fu estremamente ridotto, potendo Murtas percepirlo solo 1,5 secondi prima della manovra e [OSCURATO:PERSONA] solo 2,5 secondi prima.

D'altro canto, il cavallo non poteva essere avvistato a distanza, stante la sua staticità e l'uniformità del colore della sua sagoma nell'oscurità.

In questo quadro, la Corte, pur riconoscendo che [OSCURATO:PERSONA] non manteneva la distanza di sicurezza, ritiene che la sua condotta non possa configurare l'interruzione del nesso di causalità tra il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] e l'evento.

E ciò, perché l'assenza di segnalazione luminosa della presenza del cavallo ne aveva impedito l'avvistamento, rendendo privo di effettiva influenza il mancato rispetto della distanza di sicurezza, per la difficoltà della manovra di svio che l'improvviso palesarsi dell'animale imponeva al motociclista, stante anche la presenza dell'autovettura di Deidda sull'opposta corsia di marcia, su cui, infatti, il medesimo terminò la corsa, cadendo e battendo il capo a terra.

8. Ora, la doglianza con cui si fa presente che la Corte non approfondisce il tema dell'incidenza causale della condotta di [OSCURATO:PERSONA], da un lato, non considera che i giudici hanno ritenuto la sussistenza di un concorso di colpa, sebbene del tutto marginale, della vittima, per il mancato rispetto della distanza di sicurezza, ma hanno contestualmente affermato che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] si pone come condizione causale dell'evento, realizzando la concretizzazione del rischio che la norma cautelare sull'obbligo di munirsi di segnalazioni luminose è volta a tutelare.

Dall'altro, dimentica che la violazione da parte di altro utente della strada di una regola cautelare, che egli è tenuto ad osservare, non comporta per di per sé il venir meno del nesso eziologico fra la condotta dell'agente, anch'essa violativa di una norma di cautela, e l'evento, laddove il comportamento imprudente altrui rientri nei limiti della prevedibilità e l'evento avrebbe potuto essere evitato proprio con il rispetto di quella norma da parte dell'agente.

9. Dunque, nel ragionamento della Corte, concettualmente condivisibile, l'avere l'imputato impegnato la sede stradale, in ora serale, in assenza di illuminazione e privo di dispositivi luminosi di segnalazione della presenza di un animale, in violazione del disposto dell'art. 184, comma 3 C.d.S., non solo è stata condizione senza la quale l'evento non si sarebbe verificato, ma ha concretizzato proprio il rischio che la norma cautelare tende a prevenire ed evitare.

10. In questa prospettiva, la pretesa di attribuire valore causale esclusivo alla condotta della persona offesa capovolge la questione della relazione causale fra il comportamento dell'imputato e l'evento morte, derivante dalla caduta del motociclista.

Il ricorrente, infatti, non si chiede se la condotta omessa da [OSCURATO:PERSONA] sia eziologicamente connessa con l'evento, ma si chiede se l'evento sarebbe egualmente accaduto se la persona offesa avesse mantenuto una corretta condotta di guida.

Con ciò dimenticando tanto il principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. pen., cui, come si è detto, la Corte territoriale coerentemente fa riferimento, quanto il principio secondo cui l'esclusione o la limitazione di responsabilità in ordine alle conseguenze alle altrui condotte prevedibili -o, in altri termini, il poter contare sulla correttezza del comportamento di altri- riduce i suoi margini in ragione della diffusività del pericolo, che impone un corrispondente ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti.

Su questo punto occorre ricordare che "In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità" (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016 - dep. 11/02/2016, Tettamanti, Rv. 26598101; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017 - dep. 01/06/2017, Mulas, Rv. 26999701).

11. Siffatte considerazioni consentono di dare risposta anche all'ultimo motivo.

La Corte territoriale, infatti, dà atto della rinuncia da parte della difesa di [OSCURATO:PERSONA] all'esame del consulente medico legale del pubblico ministero, circa l'adeguatezza del casco indossato dalla persona offesa, ma va al di là delle considerazioni del consulente del pubblico ministero, secondo cui mancano elementi per dire che l'allacciamento del casco avrebbe evitato la morte di [OSCURATO:PERSONA], posto che considera l'assenza di un presidio conforme alle disposizioni ed idoneo alla tipologia di strada, alla stregua del mancato rispetto della distanza di sicurezza mere concause dell'evento, che non si invece sarebbe realizzato se [OSCURATO:PERSONA] avesse adempiuto all'obbligo di tenere acceso un dispositivo di segnalazione luminosa, in modo da rendere visibile il cavallo da lui montato, come previsto dall'art. 184, comma 3 C.d.S..

12. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 giugno 2020 la Corte d'Appello di Cagliari- Sezione distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabile del reato di cui all'art. 589, .comma 2 cod. pen., per avere con imprudenza negligenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 184 comma 3 C.d.S., cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], entrambi occupando, in ora serale, la carreggiata della strada provinciàle n. 17, priva di illuminazione, intenti a dialogare, il primo a bordo di un'autovettura, il secondo in sella ad un cavallo, così provocando la caduta del motociclista, il quale, nel tentativo di schivare il cavallo, fermo sulla sua corsia di marcia, perdeva il controllo del mezzo, andando a collidere con l'autovettura di Deidda e rovinava al suolo, battendo violentemente il capo sull'asfalto. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandolo a quattro distinti motivi. 3. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità relativamente alla ricostruzione del sinistro, per avere la Corte territoriale omesso la valutazione di fatti decisi. Osserva che la sentenza, fondando la responsabilità dell'imputato sulla ricostruzione del perito nominato dal G.I.P. in sede di incidente probatorio, basata sulle dichiarazioni solo di alcune delle persone presenti al sinistro, ha omesso di dare risposta alle tesi difensive formulate con l'atto di appello. Invero, l'imputato aveva rappresentato con il gravame che il perito, ing. Caredda, non aveva tenuto in alcuna considerazione il verbale delle sommarie informazioni rese ai Carabinieri da [OSCURATO:PERSONA], motociclista che viaggiava con [OSCURATO:PERSONA], precedendolo, così incorrendo in errore nell'indicazione della posizione dei due motociclisti, lungo la corsia di marcia degli stessi. Murtas, successivamente escusso in giudizio, infatti, ha precisato che [OSCURATO:PERSONA] procedeva alla sua sinistra e che immediatamente prima dell'incidente ha percepito di essere stato tamponato alla sua sinistra e di avere successivamente verificato che sulla sua moto c'era una scheggiatura sulla parte posteriore sinistra. Rileva che la Corte ha ritenuto di ignorare la circostanza della posizione di [OSCURATO:PERSONA] alla sinistra di Murtas, così come quella della spinta da parte del primo al motociclo del secondo, formulando la congettura che la vittima nell'avvicinarsi al luogo del sinistro si sia istintivamente spostata verso destra rispetto al motociclista che lo precedeva, avendo visto la corsia opposta occupata dall'auto di Deidda, così andando perdendo l'equilibrio per evitare il cavallo. Ciò costituisce un evidente travisamento delle dichiarazioni di Murtas, che ha affermato con certezza che [OSCURATO:PERSONA] si trovava alla sua sinistra e che impattò contro la sua moto, sicché nessuna manovra fu posta in essere dalla persona offesa per evitare l'animale. 4. Con il secondo motivo si duole della violazione di legge in relazione all'art. 184, comma 3 C.d.S. e del vizio di motivazione. Ricorda che con l'atto di appello si era chiarito che [OSCURATO:PERSONA] non aveva la necessità di utilizzare dispositivi luminosi, posto che egli procedeva con il cavallo all'interno del bosco e non sulla strada, circostanza dimostrata dalla testimonianza del carabiniere [OSCURATO:PERSONA], che aveva visto l'imputato, poco prima del sinistro. Per smentire il fatto il giudice di seconda cura, ritenendo non imparziale l'ulteriore testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], in quanto moglie di Deidda, che si trovava a bordo dell'auto di quest'ultimo, si limita a considerare quanto dichiarato dalla teste [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] procedeva sul ciglio della strada, da ciò ritenendo che l'imputato viaggiasse all'interno della carreggiata. Nondimeno, non solo il ciglio della strada non è a strada, ma lo stesso Murtas, che pure afferma di aver tentato di evitare il cavallo, riferisce di averlo urtato solo con lo specchietto retrovisore destro, a dimostrazione che il cavallo non impegnava, come sostenuto il centro della strada. L'interpretazione dei giudici di merito si pone, dunque, in contrasto con il compendio testimoniale. D'altro canto, neppure se il ricorrente fosse entrato momentaneamente in strada, per parlare con Deidda, avrebbe avuto l'obbligo di munirsi di segnali luminosi, avuto riguardo al fatto che egli sarebbe rimasto pochi istanti, per far ritorno immediatamente al bosco. Né la presenza di segni di zoccoli sull'asfalto può costituire prova del suo ingresso sulla sede stradale, non solo perché se il cavallo avesse proceduto sull'asse stradale avrebbe lasciato segni non solo sul luogo del sinistro, ma perché lo spavento causato al cavallo ed il suo imbizzarimento ben può averne provocato l'ingresso in strada successivamente all'incidente, non potendo comunque escludersi che i segni siano stati lasciati precedentemente da altro cavallo. 5. Con il terzo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui esclude l'esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro. Rammenta che entrambi gli imputati, con il gravame, avevano posto in evidenza che la persona offesa aveva omesso di tenere la distanza di sicurezza dal motociclo di Murtas che lo precedeva di poco ed aveva indossato un casco inidoneo alle strade extraurbane. Siffatte violazioni non possono ritenersi, come fa il giudice di appello, non interruttive del nesso di causalità, integrando un grado di colpa del tutto insignificante. Seppure astrattamente procedere in assenza di segnali luminosi, in ora notturna, su strada extraurbana configuri un grave inadempimento alle norme sulla circolazione stradale, nondimeno, ciò nel caso di specie non è stata causa determinante del sinistro. E' la stessa sentenza impugnata, infatti, che nell'affermare che [OSCURATO:PERSONA] non ebbe lo stesso spazio di manovra di Murtas, riconosce che la persona offesa non manteneva la distanza di sicurezza. La Corte avrebbe, quindi, dovuto esaminare il nesso eziologico tra la colpa e l'evento anche con riferimento 'alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mantenuto la distanza di sicurezza e non indossava casco idoneo. Al contrario, il giudice di seconda cura non spiega se la corretta condotta della vittima avrebbe evitato il sinistro e l'evento mortale. Del tutto incoerente è, altresì, la considerazione contenuta in sentenza secondo cui ininfluente sarebbe stata la 'spinta' data da [OSCURATO:PERSONA] alla moto condotta da Murtas, che viene valutata solo dal punto di vista di quest'ultimo, sostenendo che si trattò di un urto di scarsa portata, tanto che Murtas proseguì senza perdere l'equilibrio. Se, invece, si riguarda il fatto in relazione non al veicolo urtato, ma in relazione a quello che 'spinge' l'altro veicolo, risulta evidente che toccare la moto che precede induce a sterzare per evitare di rovinare addosso alla medesima. Nel caso di specie, l'urto è avvenuto sulla parte sinistra del motociclo di Murtas, il che ha certamente indotto [OSCURATO:PERSONA] a sterzare a sinistra, perdendo l'equilibrio ed andando a collidere con il passaruota dell'auto di Deidda, per cadere quindi a terra. A fronte dell'evidenza di questa ricostruzione, invece, la Corte di appello, per affermare ad ogni costo la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] giunge a sostenere l'ininfluenza del mancato rispetto delle distanze di sicurezza, sostanzialmente affermando che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto una sorta di zig zag, dapprima urtando Murtas, senza sterzare a sinistra ed anzi riguadagnando la destra, per poi trovarsi il cavallo di fronte e sterzare a sinistra, in assenza di qualsiasi elemento in questo senso ed anzi, a fronte del dato contrario emergente dalla testimonianza di Murtas e dalle foto del suo motociclo. 6. Con il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione per omesso esame di un punto decisivo. Deduce che la Corte di appello omette del tutto di esaminare la doglianza con cui si chiedeva di valorizzare la circostanza dell'utilizzo, da parte della vittima, di un casco di tipo leggero, senza mentoniera e slacciato, e con cui si chiedeva di disporre ex art. 603 cod. proc. pen. l'esame del consulente tecnico del pubblico ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale nella sua relazione aveva ritenuto che nulla consentisse di affermare che l'allaccio del caso avrebbe evitato l'evento. Siffatta richiesta istruttoria era stato oggetto di rinuncia con i motivi nuovi, perché il consulente aveva chiaramente affermato che quel tipo di casco, neppure se allacciato avrebbe consentito di evitare la morte. Dunque, proprio l'inadeguatezza del casco indossato da [OSCURATO:PERSONA] ne ha cagionato la morte. Cionondimeno, il giudice di seconda cura, ignorando siffatta evidenza, formula un giudizio tecnico svincolato dal compendio probatorio, giungendo a sostenere che nulla consente di affermare che l'allaccio del casco avrebbe evitato il decesso. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.7. Con memoria depositata il 3 novembre 2021 il ricorrente formula motivi aggiunti con cui ribadisce le ragioni dell'accoglimento del ricorso. 8. Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, la Corte territoriale si dilunga sulla posizione dei due motocicli prima del sinistro e nel corso dello stesso, affrontando il contenuto delle dichiarazioni di Murtas, conducente il motociclo che precedeva' [OSCURATO:PERSONA], e tenendo altresì in considerazione quanto affermato dal perito, successivamente alla escussione nel corso del giudizio di Murtas. Lungi dal formulare congetture il giudice di seconda cura si confronta con il complessivo quadro probatorio e spiega che anche volendo credere che Murtas sia stato urtato da [OSCURATO:PERSONA] -circostanza su cui esprime delle riserve, stante la concitazione del momento, che può avere indotto il teste a ricordare il fatto solo dopo la constatazione del danno alla sua moto, peraltro insignificante- tuttavia la 'spinta' ricevuta da Murtas, per la traiettoria assunta dalla moto di [OSCURATO:PERSONA], come ricostruita dal perito, dovette essere più centrale, conciliandosi con una posizione di quest'ultimo non a sinistra di Murtas, ma alla sua destra. In ogni caso, nota la sentenza, secondo il perito, anche ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] viaggiasse alla sinistra di Murtas, il quadro non muterebbe perché Murtas, dopo essere riuscito a passare indenne, evitando il cavallo attraverso una manovra non difficile, avrebbe rallentato, tanto da fermarsi quasi subito, mentre [OSCURATO:PERSONA] nell'intento di effettuare una manovra di ben maggior difficoltà può avere urtato a sinistra la moto di Murtas, ma le cause della perdita di controllo della moto e della caduta risiedono nella difficoltà della manovra affrontata per evitare il cavallo. 4. Non può, dunque, affermarsi che la Corte territoriale non affronti adeguatamente la censura proposta con l'appello, con la quale si misura, ritenendone l'infondatezza. La doglianza qui proposta, dunque, finisce per coincidere con la richiesta di rivalutazione del quadro probatorio considerato dalla sentenza impugnata, senza tenere conto che i vincoli del sindacato di legittimità impediscono la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (per tutte: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 - dep. 02/05/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 25255 del 14/02/2012, Riv. n. 253099).5. Manifestamente infondato appare anche il secondo motivo di ricorso inerente alla ritenuta insussistenza della violazione dell'obbligo di adottare dispositivi luminosi da parte di [OSCURATO:PERSONA], non avendo questi impegnato la sede stradale. Anche sul punto la Corte territoriale motiva adeguatamente sulla ricostruzione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] al momento del sinistro, dando conto delle ragioni che consentono di ritenere che il cavaliere si trovasse sulla strada e non sulla banchina laterale, non solo sottolineando la maggior credibilità di quanto narrato dalla teste Pintus -secondo cui il cavallo si trovava sul ciglio della strada- rispetto a quanto riferito dalla teste Pinna (moglie di Deidda) -che ha escluso che l'animale ingombrasse la corsi-, ma valorizzando la deposizione di Murtas che ha dichiarato di essersi trovato l'animale improvvisamente davanti sulla corsia di marcia, tanto che, evitandolo, lo sfiorò con lo specchietto, nonché con il braccio e con la gamba. Ciò, correttamente osservano i giudici, non sarebbe accaduto se il cavallo non avesse impegnato la corsia di marcia dei motociclisti. A questo la Corte d'appello aggiunge che anche i segni degli zoccoli, rinvenuti sull'asfalto sono compatibili con la presenza del cavallo sulla strada, avendo i testi Pintus e Mannu affermato che il cavallo s'imbizzarrì dopo il passaggio dei motociclisti. A fronte della ricomposizione complessiva degli elementi probatori a disposizione, contenuta nella sentenza, il ricorrente si limita ad offrire una versione alternativa, peraltro parcellizzata, tentando di frammentare l'articolato percorso argomentativo, con una lettura della testimonianza della teste Pintus da cui pretende di ricavare che il cavallo, essendo sul ciglio della strada, non la occupava, senza tener conto che i giudici di appello hanno riscontrato le sue dichiarazioni con quelle di Murtas. Anche sul punto, dunque, la censura proposta si risolve nella richiesta di rivalutazione del quadro probatorio, il cui vaglio non rientra nel sindacato del giudice di legittimità. Neppure il ricorrente, peraltro, dubita seriamente della sussistenza dell'obbligo di munirsi di segnalatori luminosi, tanto che, per escludere la violazione dell'art. 184, comma 3 C.d.S. è costretto a sostenere che il cavallo non impegnasse la corsia di marcia dei motociclisti, circostanza efficacemente smentita dalla Corte. 6. Il terzo motivo, inerente la valenza interruttiva del nesso causale della condotta tenuta dal motociclista, non è fondato. 7. Va, innanzitutto osservato che il Collegio del gravame non omette affatto il vaglio del contributo causale del comportamento della vittima, ma rileva, in primo luogo, che questa viaggiava ad una velocità (40 km/h) del tutto adeguata alle condizioni di tempo e di luogo e che, proprio a causa dell'assenza di segnali luminosi che manifestassero la presenza di un ingombro stradale da parte del cavallo, il tempo a disposizione dei motociclisti, per dar corso al tentativo di evitare l'ostacolo, fu estremamente ridotto, potendo Murtas percepirlo solo 1,5 secondi prima della manovra e [OSCURATO:PERSONA] solo 2,5 secondi prima. D'altro canto, il cavallo non poteva essere avvistato a distanza, stante la sua staticità e l'uniformità del colore della sua sagoma nell'oscurità. In questo quadro, la Corte, pur riconoscendo che [OSCURATO:PERSONA] non manteneva la distanza di sicurezza, ritiene che la sua condotta non possa configurare l'interruzione del nesso di causalità tra il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] e l'evento. E ciò, perché l'assenza di segnalazione luminosa della presenza del cavallo ne aveva impedito l'avvistamento, rendendo privo di effettiva influenza il mancato rispetto della distanza di sicurezza, per la difficoltà della manovra di svio che l'improvviso palesarsi dell'animale imponeva al motociclista, stante anche la presenza dell'autovettura di Deidda sull'opposta corsia di marcia, su cui, infatti, il medesimo terminò la corsa, cadendo e battendo il capo a terra. 8. Ora, la doglianza con cui si fa presente che la Corte non approfondisce il tema dell'incidenza causale della condotta di [OSCURATO:PERSONA], da un lato, non considera che i giudici hanno ritenuto la sussistenza di un concorso di colpa, sebbene del tutto marginale, della vittima, per il mancato rispetto della distanza di sicurezza, ma hanno contestualmente affermato che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] si pone come condizione causale dell'evento, realizzando la concretizzazione del rischio che la norma cautelare sull'obbligo di munirsi di segnalazioni luminose è volta a tutelare. Dall'altro, dimentica che la violazione da parte di altro utente della strada di una regola cautelare, che egli è tenuto ad osservare, non comporta per di per sé il venir meno del nesso eziologico fra la condotta dell'agente, anch'essa violativa di una norma di cautela, e l'evento, laddove il comportamento imprudente altrui rientri nei limiti della prevedibilità e l'evento avrebbe potuto essere evitato proprio con il rispetto di quella norma da parte dell'agente. 9. Dunque, nel ragionamento della Corte, concettualmente condivisibile, l'avere l'imputato impegnato la sede stradale, in ora serale, in assenza di illuminazione e privo di dispositivi luminosi di segnalazione della presenza di un animale, in violazione del disposto dell'art. 184, comma 3 C.d.S., non solo è stata condizione senza la quale l'evento non si sarebbe verificato, ma ha concretizzato proprio il rischio che la norma cautelare tende a prevenire ed evitare. 10. In questa prospettiva, la pretesa di attribuire valore causale esclusivo alla condotta della persona offesa capovolge la questione della relazione causale fra il comportamento dell'imputato e l'evento morte, derivante dalla caduta del motociclista. Il ricorrente, infatti, non si chiede se la condotta omessa da [OSCURATO:PERSONA] sia eziologicamente connessa con l'evento, ma si chiede se l'evento sarebbe egualmente accaduto se la persona offesa avesse mantenuto una corretta condotta di guida. Con ciò dimenticando tanto il principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. pen., cui, come si è detto, la Corte territoriale coerentemente fa riferimento, quanto il principio secondo cui l'esclusione o la limitazione di responsabilità in ordine alle conseguenze alle altrui condotte prevedibili -o, in altri termini, il poter contare sulla correttezza del comportamento di altri- riduce i suoi margini in ragione della diffusività del pericolo, che impone un corrispondente ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti. Su questo punto occorre ricordare che "In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità" (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016 - dep. 11/02/2016, Tettamanti, Rv. 26598101; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017 - dep. 01/06/2017, Mulas, Rv. 26999701). 11. Siffatte considerazioni consentono di dare risposta anche all'ultimo motivo. La Corte territoriale, infatti, dà atto della rinuncia da parte della difesa di [OSCURATO:PERSONA] all'esame del consulente medico legale del pubblico ministero, circa l'adeguatezza del casco indossato dalla persona offesa, ma va al di là delle considerazioni del consulente del pubblico ministero, secondo cui mancano elementi per dire che l'allacciamento del casco avrebbe evitato la morte di [OSCURATO:PERSONA], posto che considera l'assenza di un presidio conforme alle disposizioni ed idoneo alla tipologia di strada, alla stregua del mancato rispetto della distanza di sicurezza mere concause dell'evento, che non si invece sarebbe realizzato se [OSCURATO:PERSONA] avesse adempiuto all'obbligo di tenere acceso un dispositivo di segnalazione luminosa, in modo da rendere visibile il cavallo da lui montato, come previsto dall'art. 184, comma 3 C.d.S.. 12. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Cassazione n. 46832/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris