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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 11009/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del mnagistrato disorveglianza che aveva disposto la sua espulsione ex art. 16 tui;Rilevato che il ricorso è stato proposto con dichiarazione rilasciata all’[OSCURATO:PERSONA] di Reclusione di Civitavecchia e con atto redatto e sottoscritto dal condannatodepositatoRilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103,prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbanoessere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11009/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4320/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40657/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del mnagistrato disorveglianza che aveva disposto la sua espulsione ex art. 16 tui;Rilevato che il ricorso è stato proposto con dichiarazione rilasciata all’[OSCURATO:PERSONA] di Reclusione di Civitavecchia e con atto redatto e sottoscritto dal condannatodepositatoRilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103,prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbanoessere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del mnagistrato disorveglianza che aveva disposto la sua espulsione ex art. 16 tui;Rilevato che il ricorso è stato proposto con dichiarazione rilasciata all’[OSCURATO:PERSONA] di Reclusione di Civitavecchia e con atto redatto e sottoscritto dal condannatodepositatoRilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103,prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbanoessere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11009/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4320/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40657/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del mnagistrato disorveglianza che aveva disposto la sua espulsione ex art. 16 tui;Rilevato che il ricorso è stato proposto con dichiarazione rilasciata all’[OSCURATO:PERSONA] di Reclusione di Civitavecchia e con atto redatto e sottoscritto dal condannatodepositatoRilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103,prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbanoessere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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