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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 50828/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con riferimento alla valutazione dell'attualità della pericolosità sociale dei proposti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 21 marzo 2022, il Tribunale di Roma applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre e relative prescrizioni, affermando ai sensi dell'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011 la pericolosità sociale dei due soggetti, ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi, rigettava la richiesta di confisca disponendo la restituzione di tutti í beni oggetto di un precedente sequestro.

2. Con decreto emesso in data 8 novembre 2022, la Corte di appello di Roma, adita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava il citato decreto del Tribunale.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsi per cassazione con atto unitario articolato in tre motivi.

3.1. Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge in relazione all'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 e vizi di motivazione, affermando che la Corte di appello ha reiterato il giudizio di pericolosità sociale dei proposti sulla falsariga di quanto affermato dal giudice di primo grado, senza alcuna autonoma e analitica valutazione.

Le condotte illecite realizzate dai proposti sono risalenti nel tempo e, pertanto, il giudice avrebbe dovuto indicare specificamente quali fossero le esigenze di prevenzione, tenendo anche conto del lungo arco temporale in cui si collocano i reati commessi, in modo da poter giungere ad una adeguata valutazione sul requisito di concreta pericolosità.

Mancherebbe, secondo i ricorrenti, un giudizio sulle rilevate condotte illecite dei proposti, che per la loro lontananza nel tempo e per l'episodicità, necessitano di ulteriori elementi che, in concreto, consentano di affermare la pericolosità sociale dei proposti.

Per la difesa, sarebbe carente il requisito dell'attualità della pericolosità sociale, avuto riguardo all'arco temporale in cui si collocano le condotte illecite dei ricorrenti.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa censura la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il giudice di appello avrebbe trattato congiuntamente le posizioni dei due ricorrenti, come se fossero un'unica persona, cioè senza operare le necessarie distinzioni in ordine all'applicazione della misura adottata.

La difesa rileva, inoltre, la mancata valutazione di una recente assoluzione intervenuta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elemento dal quale non potrebbe prescindersi per la definizione del giudizio di pericolosità sociale.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione con riguardo alla durata della misura personale disposta, in quanto il provvedimento sarebbe del tutto privo di un'adeguata e ragionevole giustificazione sul punto, tenuto anche conto della differente posizione dei due ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente collegati.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di misure di prevenzione personali, che la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione. (Sez. 6, n. 50128, del 11/11/2016, Rv. 268215-01).

1.2. In applicazione del principio suddetto, pienamente condivisibile, deve affermarsi nel caso concreto in esame che le doglianze difensive di cui ai primi due motivi sono fondate, poiché il giudice del merito è incorso in duplice violazione.

In primo luogo, la Corte di appello ha compiuto solo formalmente una valutazione del requisito dell'attualità della pericolosità sociale dei proposti, in quanto le condotte illecite realizzate, opportunamente ritenute sintomatiche di una tendenziale dedizione ad attività illecite, si collocano in un arco temporale lontano rispetto al momento dell'applicazione della misura di prevenzione personale, basata sulla pericolosità prevista dall'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011.

In ossequio al principio sopra richiamato, il giudice del merito avrebbe dovuto valutare se la pericolosità sociale dei proposti persistesse, alla stregua del criterio di attualità.

È richiesto, peraltro, un maggiore sforzo motivazionale proprio laddove emerga ictu ocu/i una discrasia temporale tra la realizzazione delle condotte illecite e l'applicazione della misura di prevenzione di cui all'art. 1, lett. c),(d.tgs. n. 159 del 2011.

In secondo luogo, il provvedimento qui impugnato manca della necessaria differenziazione tra i due proposti, poiché afferma la loro pericolosità sociale senza offrire un'adeguata motivazione che abbia riguardo alla specifica posizione di costoro tenendo anche conto dei diversi reati commessi e dei diversi profili personali.

2. In conclusione, per le ragioni esposte il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Roma, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nei vizi ora riscontrati.

Il terzo motivo di ricorso è conseguentemente assorbito.

Nel giudizio rescissorio, il giudice del rinvio, nell'ipotesi in cui riterrà di confermare il decreto del Tribunale applicativo della misura di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto dei principi stabiliti, dovrà conseguentemente motivare sulla durata delle misure, in modo che risultino adeguate alle esigenze di pubblica sicurezza ad esse sottese.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con riferimento alla valutazione dell'attualità della pericolosità sociale dei proposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 21 marzo 2022, il Tribunale di Roma applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre e relative prescrizioni, affermando ai sensi dell'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011 la pericolosità sociale dei due soggetti, ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi, rigettava la richiesta di confisca disponendo la restituzione di tutti í beni oggetto di un precedente sequestro. 2. Con decreto emesso in data 8 novembre 2022, la Corte di appello di Roma, adita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava il citato decreto del Tribunale. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsi per cassazione con atto unitario articolato in tre motivi. 3.1. Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge in relazione all'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 e vizi di motivazione, affermando che la Corte di appello ha reiterato il giudizio di pericolosità sociale dei proposti sulla falsariga di quanto affermato dal giudice di primo grado, senza alcuna autonoma e analitica valutazione. Le condotte illecite realizzate dai proposti sono risalenti nel tempo e, pertanto, il giudice avrebbe dovuto indicare specificamente quali fossero le esigenze di prevenzione, tenendo anche conto del lungo arco temporale in cui si collocano i reati commessi, in modo da poter giungere ad una adeguata valutazione sul requisito di concreta pericolosità. Mancherebbe, secondo i ricorrenti, un giudizio sulle rilevate condotte illecite dei proposti, che per la loro lontananza nel tempo e per l'episodicità, necessitano di ulteriori elementi che, in concreto, consentano di affermare la pericolosità sociale dei proposti. Per la difesa, sarebbe carente il requisito dell'attualità della pericolosità sociale, avuto riguardo all'arco temporale in cui si collocano le condotte illecite dei ricorrenti. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa censura la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il giudice di appello avrebbe trattato congiuntamente le posizioni dei due ricorrenti, come se fossero un'unica persona, cioè senza operare le necessarie distinzioni in ordine all'applicazione della misura adottata. La difesa rileva, inoltre, la mancata valutazione di una recente assoluzione intervenuta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elemento dal quale non potrebbe prescindersi per la definizione del giudizio di pericolosità sociale. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione con riguardo alla durata della misura personale disposta, in quanto il provvedimento sarebbe del tutto privo di un'adeguata e ragionevole giustificazione sul punto, tenuto anche conto della differente posizione dei due ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente collegati. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di misure di prevenzione personali, che la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione. (Sez. 6, n. 50128, del 11/11/2016, Rv. 268215-01). 1.2. In applicazione del principio suddetto, pienamente condivisibile, deve affermarsi nel caso concreto in esame che le doglianze difensive di cui ai primi due motivi sono fondate, poiché il giudice del merito è incorso in duplice violazione. In primo luogo, la Corte di appello ha compiuto solo formalmente una valutazione del requisito dell'attualità della pericolosità sociale dei proposti, in quanto le condotte illecite realizzate, opportunamente ritenute sintomatiche di una tendenziale dedizione ad attività illecite, si collocano in un arco temporale lontano rispetto al momento dell'applicazione della misura di prevenzione personale, basata sulla pericolosità prevista dall'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011. In ossequio al principio sopra richiamato, il giudice del merito avrebbe dovuto valutare se la pericolosità sociale dei proposti persistesse, alla stregua del criterio di attualità. È richiesto, peraltro, un maggiore sforzo motivazionale proprio laddove emerga ictu ocu/i una discrasia temporale tra la realizzazione delle condotte illecite e l'applicazione della misura di prevenzione di cui all'art. 1, lett. c),(d.tgs. n. 159 del 2011. In secondo luogo, il provvedimento qui impugnato manca della necessaria differenziazione tra i due proposti, poiché afferma la loro pericolosità sociale senza offrire un'adeguata motivazione che abbia riguardo alla specifica posizione di costoro tenendo anche conto dei diversi reati commessi e dei diversi profili personali. 2. In conclusione, per le ragioni esposte il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Roma, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nei vizi ora riscontrati. Il terzo motivo di ricorso è conseguentemente assorbito. Nel giudizio rescissorio, il giudice del rinvio, nell'ipotesi in cui riterrà di confermare il decreto del Tribunale applicativo della misura di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto dei principi stabiliti, dovrà conseguentemente motivare sulla durata delle misure, in modo che risultino adeguate alle esigenze di pubblica sicurezza ad esse sottese. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla
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