CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 19602/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1900/2022Numero sezionale 2945/2023Numero di raccolta generale 19602/2023Data pubblicazione 11/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoDivorzio –assegnazione della casa* familiare – assegno dimantenimento dei figli* * Consigliere* CC* * Consigliere* * * Consigliere* * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1900/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliata in Roma via ** n. 58 presso lo studio dell * * * * che larappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso ricorrentecontro* * * elettivamente domiciliato in Roma viale delle* n. 138 presso lo studio dell * * * che lorappresenta e difende giusta procura allegata al controricorso controricorrenteavverso la sentenza della Corte d appello di Roma n. 7351/2021depositata il 9/11/2021udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/5/2023 dalConsigliere * *Considerato che1. Il Tribunale di Roma dopo aver dichiarato con sentenza parzialen. 12528/16 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contrattoda * * e * * * con successiva sentenzadefinitiva n. 22283/18 disponeva l affidamento condiviso dei figli* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1900/2022Numero sezionale 2945/2023Numero di raccolta generale 19602/2023minori con collocazione presso la madre confermando leData pubblicazione 11/07/2023frequentazioni paterne previste nella sentenza di separazioneassegnava alla * la casa familiare poneva a carico del * unassegno di mantenimento mensile per i figli di complessivi € 900 afar data da giugno 2016 oltre al 50% delle relative spesestraordinarie.2. La Corte d appello di Roma a seguito dell impugnazione propostada * * * riteneva – fra l altro e per quanto qui di interesse che il tenore dell atto pubblico con cui la * e le figliemaggiorenni * e * avevano acquistato rispettivamentel usufrutto e la nuda proprietà di un abitazione attestasse chel appellata aveva intenzione di andare ad abitare nell appartamentodi cui acquistato l usufrutto e di conseguenza revocaval assegnazione in suo favore della casa coniugale.* che le figlie * e * avessero raggiunto l indipendenzaeconomica già dal mese di febbraio 2021 allorquando era statovenduto l immobile che avevano ereditato dalla zia dato che inseguito avevano investito solo una parte del relativo ricavato.* infine che l appellata non aveva allegato alcunacircostanza specifica che giustificasse la sua richiesta di riduzione deldiritto di visita del padre.3. Per la cassazione di questa sentenza pubblicata in data 9novembre 2021 ha proposto ricorso * * prospettandoquattro motivi di doglianza ai quali ha resistito con controricorso* * *Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell art. 380bis.1 cod. proc. civ..Considerato che4. Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 e5 cod. proc. civ. la violazione e la falsa applicazione dell art. 337sexies cod. civ. la Corte d appello – in tesi ha revocatol assegnazione della casa coniugale deducendo erroneamente2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1900/2022Numero sezionale 2945/2023Numero di raccolta generale 19602/2023l intenzione della ricorrente di trasferirsi dalla casa coniugale dallaData pubblicazione 11/07/2023richiesta di godere del beneficio delle agevolazioni per l acquistodella prima casa senza tenere nel debito conto l esigenza di tutelarel interesse della prole a continuare a vivere nell ambiente domesticoe il fatto che l immobile acquistato insieme alle figlie * e *era inagibile.5. Il motivo risulta in parte infondato in parte inammissibile.L assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne dellacasa familiare è effettuata nell esclusivo interesse della prole erisponde all esigenza di conservare l habitat domestico inteso comecentro degli affetti degli interessi e delle consuetudini in cui siesprime la vita familiare * 33610/2021 * 32231/2018 .* assegnazione all evidenza non ha più ragion d essere seper vicende sopravvenute la casa non sia più idonea a svolgere taleessenziale funzione per questo motivo l art. 337 sexies comma 1terzo periodo cod. civ. stabilisce che “il diritto al godimento dellacasa familiare viene meno nel caso che l assegnatario non abiti ocessi di abitare stabilmente nella casa familiare”.Nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto che * *con la quale vivevano i figli e che era risultata assegnataria per taleragione della ex casa familiare avesse intenzione di trasferirsi adabitare altrove e ha tratto argomento da questa constatazione perfare applicazione della norma in questione in presenza deipresupposti previsti e dunque in maniera del tutto corretta.L apprezzamento della richiesta di godere del beneficio delleagevolazioni per l acquisto della prima casa compiuto dalla Corte dimerito sulla base del contenuto del contratto di acquisto non sipresta a censure poiché le dichiarazioni effettuate dalla parte a finifiscali ben possono assumere valore ai fini della prova dellecircostanze dichiarate.* poi inammissibile in questa sede di legittimità ogniconsiderazione che miri a contestare l accertamento in fatto di una3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1900/2022Numero sezionale 2945/2023Numero di raccolta generale 19602/2023simile volontà in quanto il compito di questa Corte non è quello diData pubblicazione 11/07/2023riesaminare il merito l intera vicenda processuale ma solo quello dicontrollare sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenzalogico formale le argomentazioni svolte dal giudice di merito alquale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti delproprio convincimento di controllarne l attendibilità e laconcludenza di scegliere tra le complessive risultanze del processoquelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità deifatti ad essi sottesi dando così liberamente prevalenza all uno oall altro dei mezzi di prova acquisiti salvo i casi tassativamenteprevisti dalla legge cfr. ex plurimis * 331/2020 *21098/2016 * 27197/2011 .E parimenti inammissibile il profilo di doglianza con cui la ricorrentesi duole dell omesso esame del fatto che l immobile acquistato quanto al diritto di usufrutto dalla madre e rispetto alla nudaproprietà dalle figlie fosse inagibile perché la stessa ricorrente hafatto presente di aver rappresentato alla Corte di merito che “i lavoridi ristrutturazione più complessi e costosi del previsto – almomento non potevano assolutamente essere affrontati” e diavere “intenzione di rendere agibile quanto meno una stanza e unbagno per permettere il trasferimento della figlia * ma non chel intero immobile in quel frangente si trovasse in condizioni diinagibilità condizione peraltro all evidenza incompatibile con ladichiarata volontà di rendere agibile una stanza e un bagno perconsentire il trasferimento di * dato che se così effettivamentefosse stato il limitato intervento dichiarato non avrebbe certoconsentito alla ragazza di vivere all interno di un abitazione per ilresto fatiscente .6. Il secondo motivo di ricorso lamenta ai sensi dell art. 360 comma1 n. 3 e 5 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degliartt. 9 l. 898/1970 147 148 337 ter 337 quinquies e 337 septiescod. civ. la Corte d appello – a dire della ricorrente ha revocato4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1900/2022Numero sezionale 2945/2023Numero di raccolta generale 19602/2023l assegno di mantenimento paterno per le figlie * e * anzichéData pubblicazione 11/07/2023procedere a un aumento della sua misura in favore di tutti i figliall esito di un erronea valutazione della congerie istruttoria inparticolare i giudici distrettuali hanno erroneamente ritenuto che ledue figlie maggiori avessero la disponibilità di € 250.927 13 quandoin realtà la somma loro rimanente a seguito dell acquistodell abitazione inferiore a € 10.000 per ciascuna era del tuttoinidonea a consentire di ravvisare una autosufficienza economica.7. Il motivo risulta nel suo complesso inammissibile.Il mezzo contesta la valutazione compiuta dalla Corte di merito inordine al raggiungimento di una condizione di autosufficienzaeconomica da parte delle figlie maggiori che sarebbe il frutto di un“errore di lettura” dell atto di acquisto e degli atti di causa dallacongerie istruttoria infatti emergeva – in tesi di parte ricorrente –che le entrate ricavate dalla successione alla zia materna era statedestinate per intero all acquisto di una nuova casa cosicché legiovani erano rimaste prive di risorse.* simile doglianza lamenta non tanto un omesso esame ma unesame non conforme alla lettura che l odierna ricorrente vorrebbedare delle emergenze processuali interpretazione questa chetuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell art.360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. che consente di lamentarel omissione dell esame di un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente daquello voluto dalla parte * 14929/2012 * 23328/2012 .D altra parte la denuncia di un errore di fatto consistentenell inesatta percezione da parte del giudice di circostanzepresupposte come sicura base del suo ragionamento in contrastocon quanto risulta dagli atti del processo non costituisce motivo diricorso per cassazione ex art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.ma di revocazione a norma dell art. 395 comma 1 n. 4 cod. proc.civ. * 23279/2016 * 2529/2016 sicché per questa via5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1900/2022Numero sezionale 2945/2023Numero di raccolta generale 19602/2023poteva eventualmente essere denunciata la confusione fatta dallaData pubblicazione 11/07/2023Corte di merito fra prezzo di acquisto e valore fiscale dell atto.Il mezzo si riduce perciò a un tentativo di offrire un diversoapprezzamento delle emergenze processuali la cui cernita evalutazione competono esclusivamente al giudice di merito epossono essere sindacate in questa sede di legittimità soltanto sottoil profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formaledelle argomentazioni svolte dal giudice di merito l errore divalutazione delle prove consistente nel ritenere la fonte di provadimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare nonè invece sindacabile in sede di legittimità non essendo previsto dallatassonomia dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione di cuiall art. 360 cod. proc. civ. * 9356/2017 .* considerazioni debbono essere fatte per la richiesta diaumento dell assegno di mantenimento del figlio minore che laCorte distrettuale non ha affatto ignorato ma che ha vagliatogiungendo alla conclusione di confermare la misura in precedenzastabilita perché “congrua in relazione alle risorse reddituali dientrambe le parti” pag. 8 della sentenza impugnata .8. Il terzo motivo di ricorso adduce a mente dell art. 360 comma 1n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degliartt. 315 bis 336 bis e 337 octies cod. civ. 12 della * di* * e 6 della * di * sui diritti dei minoriin quanto la Corte d appello non ha disposto l audizione del figliominore * e la modifica del suo regime di frequentazione delpadre benché il * avesse trasferito la propria residenza a* e il ragazzo avesse espresso la propria volontà di ridurrela frequentazione.9. Il motivo non è fondato.Il disposto degli artt. 315 bis comma 3 336 bis e 337 octies cod.civ. nello stabilire il diritto del minore di essere ascoltato in tutte lequestioni e le procedure che lo riguardano e le modalità con cui tale6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1900/2022Numero sezionale 2945/2023Numero di raccolta generale 19602/2023ascolto deve avvenire fa attuazione all interno del nostroData pubblicazione 11/07/2023ordinamento di quanto previsto dalla * europeasull esercizio dei diritti dei minori adottata a * in data 25gennaio 1996 a mente del cui art. 6 nei procedimenti che riguardanoun minore l autorità giudiziaria prima di giungere a qualunquedecisione deve quando il diritto interno ritiene che il minore abbiauna capacità di discernimento sufficiente permettere al medesimodi esprimere la propria opinione.* norme non prevedono che l audizione del minore debbaavvenire sempre e comunque ma ogni qual volta vi sia necessità diemanare provvedimenti che lo riguardino.Nel caso di specie la Corte d appello ha constatato che la domandadi modifica del diritto di visita non era stata accompagnatadall allegazione di alcuna circostanza specifica che giustificasse lariduzione della frequentazione dato che la * da un lato avevaaddotto una circostanza irrilevante costituita al fatto che l ex maritosarebbe a breve diventato padre di due gemelle dall altro avevaallegato un trasferimento “assolutamente indimostrato” .La mancata deduzione di ragioni idonee a giustificare la modificadelle condizioni di frequentazione con il padre impediva di per sél emanazione dei provvedimenti di cui all art. 337 ter cod. civ. erendeva quindi del tutto inutile l ascolto del minore.10. Il quarto motivo di ricorso prospetta ai sensi dell art. 360comma 1 n. 3 e 5 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazionedell art. 337 ter cod. civ. per quanto concerne la ripartizione dellespese straordinarie perché la Corte di merito ha omesso diconsiderare a questo proposito l evidente e consistente disparitàreddituale tra le parti.11. Il motivo è inammissibile.La Corte di merito ha ritenuto di confermare la misura delmantenimento del figlio minore già prevista a carico del *7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1900/2022Numero sezionale 2945/2023Numero di raccolta generale 19602/2023ritenendola “congrua in relazione alle risorse reddituali di entrambeData pubblicazione 11/07/2023le parti” pag. 8 .La doglianza in esame nel dolersi di questi accertamenti cherientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito intende laddove sostiene che “la Corte d appello ha valutato erroneamentele capacità reddituali delle parti” nella sostanza proporre unadiversa lettura dei fatti di causa e si traduce così in un inammissibilerichiesta di rivisitazione del merito * 8758/2017 .12. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato aisensi dell art. 10 comma 2 d.P.R. 115/2002 di modo che non trovaapplicazione il disposto dell art. 13 comma 1 quater del medesimodecreto.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1900/2022Numero sezionale 2945/2023Numero di raccolta generale 19602/2023Data pubblicazione 11/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoDivorzio –assegnazione della casa* familiare – assegno dimantenimento dei figli* * Consigliere* CC* * Consigliere* * * Consigliere* * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1900/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliata in Roma via ** n. 58 presso lo studio dell * * * * che larappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso ricorrentecontro* * * elettivamente domiciliato in Roma viale delle* n. 138 presso lo studio dell * * * che lorappresenta e difende giusta procura allegata al controricorso controricorrenteavverso la sentenza della Corte d appello di Roma n. 7351/2021depositata il 9/11/2021udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/5/2023 dalConsigliere * *Considerato che1. Il Tribunale di Roma dopo aver dichiarato con sentenza parzialen. 12528/16 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contrattoda * * e * * * con successiva sentenzadefinitiva n. 22283/18 disponeva l affidamento condiviso dei figli* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1900/2022Numero sezionale 2945/2023Numero di raccolta generale 19602/2023minori con collocazione presso la madre confermando leData pubblicazione 11/07/2023frequentazioni paterne previste nella sentenza di separazioneassegnava alla * la casa familiare poneva a carico del * unassegno di mantenimento mensile per i figli di complessivi € 900 afar data da giugno 2016 oltre al 50% delle relative spesestraordinarie.2. La Corte d appello di Roma a seguito dell impugnazione propostada * * * riteneva – fra l altro e per quanto qui di interesse che il tenore dell atto pubblico con cui la * e le figliemaggiorenni * e * avevano acquistato rispettivamentel usufrutto e la nuda proprietà di un abitazione attestasse chel appellata aveva intenzione di andare ad abitare nell appartamentodi cui acquistato l usufrutto e di conseguenza revocaval assegnazione in suo favore della casa coniugale.* che le figlie * e * avessero raggiunto l indipendenzaeconomica già dal mese di febbraio 2021 allorquando era statovenduto l immobile che avevano ereditato dalla zia dato che inseguito avevano investito solo una parte del relativo ricavato.* infine che l appellata non aveva allegato alcunacircostanza specifica che giustificasse la sua richiesta di riduzione deldiritto di visita del padre.3. Per la cassazione di questa sentenza pubblicata in data 9novembre 2021 ha proposto ricorso * * prospettandoquattro motivi di doglianza ai quali ha resistito con controricorso* * *Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell art. 380bis.1 cod. proc. civ..Considerato che4. Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 e5 cod. proc. civ. la violazione e la falsa applicazione dell art. 337sexies cod. civ. la Corte d appello – in tesi ha revocatol assegnazione della casa coniugale deducendo erroneamente2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1900/2022Numero sezionale 2945/2023Numero di raccolta generale 19602/2023l intenzione della ricorrente di trasferirsi dalla casa coniugale dallaData pubblicazione 11/07/2023richiesta di godere del beneficio delle agevolazioni per l acquistodella prima casa senza tenere nel debito conto l esigenza di tutelarel interesse della prole a continuare a vivere nell ambiente domesticoe il fatto che l immobile acquistato insieme alle figlie * e *era inagibile.5. Il motivo risulta in parte infondato in parte inammissibile.L assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne dellacasa familiare è effettuata nell esclusivo interesse della prole erisponde all esigenza di conservare l habitat domestico inteso comecentro degli affetti degli interessi e delle consuetudini in cui siesprime la vita familiare * 33610/2021 * 32231/2018 .* assegnazione all evidenza non ha più ragion d essere seper vicende sopravvenute la casa non sia più idonea a svolgere taleessenziale funzione per questo motivo l art. 337 sexies comma 1terzo periodo cod. civ. stabilisce che “il diritto al godimento dellacasa familiare viene meno nel caso che l assegnatario non abiti ocessi di abitare stabilmente nella casa familiare”.Nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto che * *con la quale vivevano i figli e che era risultata assegnataria per taleragione della ex casa familiare avesse intenzione di trasferirsi adabitare altrove e ha tratto argomento da questa constatazione perfare applicazione della norma in questione in presenza deipresupposti previsti e dunque in maniera del tutto corretta.L apprezzamento della richiesta di godere del beneficio delleagevolazioni per l acquisto della prima casa compiuto dalla Corte dimerito sulla base del contenuto del contratto di acquisto non sipresta a censure poiché le dichiarazioni effettuate dalla parte a finifiscali ben possono assumere valore ai fini della prova dellecircostanze dichiarate.* poi inammissibile in questa sede di legittimità ogniconsiderazione che miri a contestare l accertamento in fatto di una3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1900/2022Numero sezionale 2945/2023Numero di raccolta generale 19602/2023simile volontà in quanto il compito di questa Corte non è quello diData pubblicazione 11/07/2023riesaminare il merito l intera vicenda processuale ma solo quello dicontrollare sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenzalogico formale le argomentazioni svolte dal giudice di merito alquale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti delproprio convincimento di controllarne l attendibilità e laconcludenza di scegliere tra le complessive risultanze del processoquelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità deifatti ad essi sottesi dando così liberamente prevalenza all uno oall altro dei mezzi di prova acquisiti salvo i casi tassativamenteprevisti dalla legge cfr. ex plurimis * 331/2020 *21098/2016 * 27197/2011 .E parimenti inammissibile il profilo di doglianza con cui la ricorrentesi duole dell omesso esame del fatto che l immobile acquistato quanto al diritto di usufrutto dalla madre e rispetto alla nudaproprietà dalle figlie fosse inagibile perché la stessa ricorrente hafatto presente di aver rappresentato alla Corte di merito che “i lavoridi ristrutturazione più complessi e costosi del previsto – almomento non potevano assolutamente essere affrontati” e diavere “intenzione di rendere agibile quanto meno una stanza e unbagno per permettere il trasferimento della figlia * ma non chel intero immobile in quel frangente si trovasse in condizioni diinagibilità condizione peraltro all evidenza incompatibile con ladichiarata volontà di rendere agibile una stanza e un bagno perconsentire il trasferimento di * dato che se così effettivamentefosse stato il limitato intervento dichiarato non avrebbe certoconsentito alla ragazza di vivere all interno di un abitazione per ilresto fatiscente .6. Il secondo motivo di ricorso lamenta ai sensi dell art. 360 comma1 n. 3 e 5 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degliartt. 9 l. 898/1970 147 148 337 ter 337 quinquies e 337 septiescod. civ. la Corte d appello – a dire della ricorrente ha revocato4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1900/2022Numero sezionale 2945/2023Numero di raccolta generale 19602/2023l assegno di mantenimento paterno per le figlie * e * anzichéData pubblicazione 11/07/2023procedere a un aumento della sua misura in favore di tutti i figliall esito di un erronea valutazione della congerie istruttoria inparticolare i giudici distrettuali hanno erroneamente ritenuto che ledue figlie maggiori avessero la disponibilità di € 250.927 13 quandoin realtà la somma loro rimanente a seguito dell acquistodell abitazione inferiore a € 10.000 per ciascuna era del tuttoinidonea a consentire di ravvisare una autosufficienza economica.7. Il motivo risulta nel suo complesso inammissibile.Il mezzo contesta la valutazione compiuta dalla Corte di merito inordine al raggiungimento di una condizione di autosufficienzaeconomica da parte delle figlie maggiori che sarebbe il frutto di un“errore di lettura” dell atto di acquisto e degli atti di causa dallacongerie istruttoria infatti emergeva – in tesi di parte ricorrente –che le entrate ricavate dalla successione alla zia materna era statedestinate per intero all acquisto di una nuova casa cosicché legiovani erano rimaste prive di risorse.* simile doglianza lamenta non tanto un omesso esame ma unesame non conforme alla lettura che l odierna ricorrente vorrebbedare delle emergenze processuali interpretazione questa chetuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell art.360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. che consente di lamentarel omissione dell esame di un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente daquello voluto dalla parte * 14929/2012 * 23328/2012 .D altra parte la denuncia di un errore di fatto consistentenell inesatta percezione da parte del giudice di circostanzepresupposte come sicura base del suo ragionamento in contrastocon quanto risulta dagli atti del processo non costituisce motivo diricorso per cassazione ex art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.ma di revocazione a norma dell art. 395 comma 1 n. 4 cod. proc.civ. * 23279/2016 * 2529/2016 sicché per questa via5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1900/2022Numero sezionale 2945/2023Numero di raccolta generale 19602/2023poteva eventualmente essere denunciata la confusione fatta dallaData pubblicazione 11/07/2023Corte di merito fra prezzo di acquisto e valore fiscale dell atto.Il mezzo si riduce perciò a un tentativo di offrire un diversoapprezzamento delle emergenze processuali la cui cernita evalutazione competono esclusivamente al giudice di merito epossono essere sindacate in questa sede di legittimità soltanto sottoil profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formaledelle argomentazioni svolte dal giudice di merito l errore divalutazione delle prove consistente nel ritenere la fonte di provadimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare nonè invece sindacabile in sede di legittimità non essendo previsto dallatassonomia dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione di cuiall art. 360 cod. proc. civ. * 9356/2017 .* considerazioni debbono essere fatte per la richiesta diaumento dell assegno di mantenimento del figlio minore che laCorte distrettuale non ha affatto ignorato ma che ha vagliatogiungendo alla conclusione di confermare la misura in precedenzastabilita perché “congrua in relazione alle risorse reddituali dientrambe le parti” pag. 8 della sentenza impugnata .8. Il terzo motivo di ricorso adduce a mente dell art. 360 comma 1n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degliartt. 315 bis 336 bis e 337 octies cod. civ. 12 della * di* * e 6 della * di * sui diritti dei minoriin quanto la Corte d appello non ha disposto l audizione del figliominore * e la modifica del suo regime di frequentazione delpadre benché il * avesse trasferito la propria residenza a* e il ragazzo avesse espresso la propria volontà di ridurrela frequentazione.9. Il motivo non è fondato.Il disposto degli artt. 315 bis comma 3 336 bis e 337 octies cod.civ. nello stabilire il diritto del minore di essere ascoltato in tutte lequestioni e le procedure che lo riguardano e le modalità con cui tale6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1900/2022Numero sezionale 2945/2023Numero di raccolta generale 19602/2023ascolto deve avvenire fa attuazione all interno del nostroData pubblicazione 11/07/2023ordinamento di quanto previsto dalla * europeasull esercizio dei diritti dei minori adottata a * in data 25gennaio 1996 a mente del cui art. 6 nei procedimenti che riguardanoun minore l autorità giudiziaria prima di giungere a qualunquedecisione deve quando il diritto interno ritiene che il minore abbiauna capacità di discernimento sufficiente permettere al medesimodi esprimere la propria opinione.* norme non prevedono che l audizione del minore debbaavvenire sempre e comunque ma ogni qual volta vi sia necessità diemanare provvedimenti che lo riguardino.Nel caso di specie la Corte d appello ha constatato che la domandadi modifica del diritto di visita non era stata accompagnatadall allegazione di alcuna circostanza specifica che giustificasse lariduzione della frequentazione dato che la * da un lato avevaaddotto una circostanza irrilevante costituita al fatto che l ex maritosarebbe a breve diventato padre di due gemelle dall altro avevaallegato un trasferimento “assolutamente indimostrato” .La mancata deduzione di ragioni idonee a giustificare la modificadelle condizioni di frequentazione con il padre impediva di per sél emanazione dei provvedimenti di cui all art. 337 ter cod. civ. erendeva quindi del tutto inutile l ascolto del minore.10. Il quarto motivo di ricorso prospetta ai sensi dell art. 360comma 1 n. 3 e 5 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazionedell art. 337 ter cod. civ. per quanto concerne la ripartizione dellespese straordinarie perché la Corte di merito ha omesso diconsiderare a questo proposito l evidente e consistente disparitàreddituale tra le parti.11. Il motivo è inammissibile.La Corte di merito ha ritenuto di confermare la misura delmantenimento del figlio minore già prevista a carico del *7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1900/2022Numero sezionale 2945/2023Numero di raccolta generale 19602/2023ritenendola “congrua in relazione alle risorse reddituali di entrambeData pubblicazione 11/07/2023le parti” pag. 8 .La doglianza in esame nel dolersi di questi accertamenti cherientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito intende laddove sostiene che “la Corte d appello ha valutato erroneamentele capacità reddituali delle parti” nella sostanza proporre unadiversa lettura dei fatti di causa e si traduce così in un inammissibilerichiesta di rivisitazione del merito * 8758/2017 .12. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato aisensi dell art. 10 comma 2 d.P.R. 115/2002 di modo che non trovaapplicazione il disposto dell art. 13 comma 1 quater del medesimodecreto. *La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborsodelle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 4.200 di cui€ 200 per esborsi oltre accessori come per legge e contributo spesegenerali nella misura del 15%.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art. 52 d.lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge.Così deciso in Roma in data 31 maggio 2023.Il Presidente8 di 8* **La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborsodelle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 4.200 di cui€ 200 per esborsi oltre accessori come per legge e contributo spesegenerali nella misura del 15%.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art. 52 d.lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge.Così deciso in Roma in data 31 maggio 2023.Il Presidente8 di 8* *