CassazionedecretoSezione 7Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 02045/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ROMAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.11 sostituto procuratore della Repubblica di Roma impugna come abnorme l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, alla udienza in data 13 Aprile 2022 nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Simone, disponeva la restituzione degli atti all'ufficio della Procura della Repubblica dopo avere dichiarato la nullità delle notifiche del decreto di citazione a giudizio e dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari presso il domicilio eletto presso il difensore piuttosto che in mani del destinatario che si trovava in stato di custodia cautelare in carcere. 2. Assume l'ufficio requirente l'abnormità del suddetto provvedimento in quanto idoneo a determinare una stasi del procedimento laddove la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che la nullità sarebbe occorsa soltanto nel caso in cui fosse risultato dagli atti del procedimento lo stato di custodia cautelare in cui versava il destinatario della notifica dell'atto propulsivo del giudizio. 3. La prospettazione si pone in contrasto con enunciati costanti della corte di legittimità la quale ha ripetutamente affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (sez.6, n.25810 del 8/05/2014, PMT/D.M.;sez.2, n.3738 del 13/01/2015, PM in proc.Besio). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 2 Novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]