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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16709/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 10.06.2021, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza 30.09.2014 del tribunale di Velletri, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato alla pena di 4 anni di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, per aver acquistato in Brasile oltre 1/2 kg. di sostanza stupefacente del tipo cocaina in concorso con altri soggetti separatamente giudicati (artt. 110, c.p. e 73, TU Stup.), con il concorso di attenuanti generiche, oltre alle pene accessorie di legge, fatti commessi secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei capi di imputazione; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia: 1) con il primo motivo, il vizio di mancata assunzione di prova decisiva, quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere i testi della lista a discarico; 2) con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 530, c.p.p., per la mancata assoluzione dal delitto contestato; 3) con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della c.d. ipotesi lieve di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup., e correlato vizio motivazionale sul punto; 4) con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio motivazionale quanto all'attribuzione al ricorrente del ruolo di finanziatore; 5) con il quinto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114, c.p.; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, i primi tre, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare: a) quanto al primo motivo, quanto argomenta la Corte alle pagg. 6/7 della sentenza impugnata, in cui, nel dare atto della protratta mancata citazione dei testi a difesa nel corso del giudizio di primo grado che aveva determinato la revoca dell'ordinanza arnmissiva da parte del tribunale, senza alcuna opposizione della difesa, giustifica il diniego ex art. 603, c.p.p., relativo alla rinnovazione istruttoria dei testi a difesa motivandolo sulla superfluità ai fini della decisione, alla luce delle emergenze istruttorie; ciò che rende la motivazione corretta, dovendosi peraltro aggiungere che il motivo è inammissibile in quanto è pacifico in giurisprudenza che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, circostanza esclusa nel caso di specie (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018 - dep. 13/09/2018, Rv. 274337; b) quanto al secondo motivo, si v. pagg. 7/10 della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello evidenzia gli elementi probatori ed indiziari conducenti ai fini dell'affermazione della responsabilità penale del ricorrente per il reato sub ee), costituiti prevalentemente dalle risultanze captative e dai riscontri derivanti dall'attività investigativa svolta dalla PG a comprova della compartecipazione del ricorrente nell'acquisto dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità del correo Mapponi, arrestato al rientro dal Brasile; c) quanto al terzo motivo, si v. pagg. 10/11 della sentenza, laddove la Corte d'appello motiva il diniego dell'ipotesi lieve sia in ragione della quantità di stupefacente, sia delle modalità della commissione dell'illecito, consumato mediante un'attività organizzata anche effettuando un viaggio all'estero, circostanza indicativa di collegamenti con ambiente malavitosi dediti al traffico di stupefacenti anche a livello internazionale, motivazione corretta anche giuridicamente alla luce dei principi espressi da questa Corte, cfr. per tutte, Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018 - dep. 09/11/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01); Ritenuto, ancora, che i motivi, in particolare il secondo ed il quarto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto, quanto al quinto motivo, che non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (in giurisprudenza è invero pacifico che in tema di concorso di persone nel reato, allorché l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento, come avvenuto nel caso in esame, cfr. Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016 - dep. 14/11/2016, Rv. 268176); Ritenuto, infine, che si tratta comunque, quanto alle doglianze di cui ai motivi primo e quarto, di censure manifestamente infondate, in quanto afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra non solo essere esistente, ma anche connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei fatti probatori, valutazioni operate nella sentenza impugnata che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno del giudizio finale, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell'apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici; Ritenuto, conclusivamente, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 10.06.2021, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza 30.09.2014 del tribunale di Velletri, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato alla pena di 4 anni di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, per aver acquistato in Brasile oltre 1/2 kg. di sostanza stupefacente del tipo cocaina in concorso con altri soggetti separatamente giudicati (artt. 110, c.p. e 73, TU Stup.), con il concorso di attenuanti generiche, oltre alle pene accessorie di legge, fatti commessi secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei capi di imputazione; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia: 1) con il primo motivo, il vizio di mancata assunzione di prova decisiva, quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere i testi della lista a discarico; 2) con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 530, c.p.p., per la mancata assoluzione dal delitto contestato; 3) con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della c.d. ipotesi lieve di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup., e correlato vizio motivazionale sul punto; 4) con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio motivazionale quanto all'attribuzione al ricorrente del ruolo di finanziatore; 5) con il quinto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114, c.p.; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, i primi tre, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare: a) quanto al primo motivo, quanto argomenta la Corte alle pagg. 6/7 della sentenza impugnata, in cui, nel dare atto della protratta mancata citazione dei testi a difesa nel corso del giudizio di primo grado che aveva determinato la revoca dell'ordinanza arnmissiva da parte del tribunale, senza alcuna opposizione della difesa, giustifica il diniego ex art. 603, c.p.p., relativo alla rinnovazione istruttoria dei testi a difesa motivandolo sulla superfluità ai fini della decisione, alla luce delle emergenze istruttorie; ciò che rende la motivazione corretta, dovendosi peraltro aggiungere che il motivo è inammissibile in quanto è pacifico in giurisprudenza che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, circostanza esclusa nel caso di specie (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018 - dep. 13/09/2018, Rv. 274337; b) quanto al secondo motivo, si v. pagg. 7/10 della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello evidenzia gli elementi probatori ed indiziari conducenti ai fini dell'affermazione della responsabilità penale del ricorrente per il reato sub ee), costituiti prevalentemente dalle risultanze captative e dai riscontri derivanti dall'attività investigativa svolta dalla PG a comprova della compartecipazione del ricorrente nell'acquisto dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità del correo Mapponi, arrestato al rientro dal Brasile; c) quanto al terzo motivo, si v. pagg. 10/11 della sentenza, laddove la Corte d'appello motiva il diniego dell'ipotesi lieve sia in ragione della quantità di stupefacente, sia delle modalità della commissione dell'illecito, consumato mediante un'attività organizzata anche effettuando un viaggio all'estero, circostanza indicativa di collegamenti con ambiente malavitosi dediti al traffico di stupefacenti anche a livello internazionale, motivazione corretta anche giuridicamente alla luce dei principi espressi da questa Corte, cfr. per tutte, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 - dep. 09/11/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01); Ritenuto, ancora, che i motivi, in particolare il secondo ed il quarto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto, quanto al quinto motivo, che non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (in giurisprudenza è invero pacifico che in tema di concorso di persone nel reato, allorché l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento, come avvenuto nel caso in esame, cfr. Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016 - dep. 14/11/2016, Rv. 268176); Ritenuto, infine, che si tratta comunque, quanto alle doglianze di cui ai motivi primo e quarto, di censure manifestamente infondate, in quanto afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra non solo essere esistente, ma anche connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei fatti probatori, valutazioni operate nella sentenza impugnata che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno del giudizio finale, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell'apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici; Ritenuto, conclusivamente, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] i
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