CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 44860/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (e la mancata riqualificazione ex art. 712 cod. pen.), è fondato su motivi meramente reiterativi e manifestamente infondati, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, nella parte in cui rileva, coerentemente con la giurisprudenza di legittimità, che: a) l'imputato non ha fornito alcuna spiegazione circa la provenienza del possesso del ciclomotore (con quanto ne consegue anche in termini di elemento soggettivo); b) la circostanza che detenesse le chiavi del veicolo è priva di rilevanza, non essendo in possesso dei documenti riguardanti il trasferimento di proprietà; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena, l'applicazione della recidiva e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è parimenti reiterativo, non è consentito e risulta comunque manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, che evidenzia: a) i numerosi precedenti penali, anche recenti, che comprovano l'indifferenza alle ripetute condanne e la accresciuta pericolosità sociale; b) l'insussistenza di elementi positivamente valutabili in ordine alla personalità o alla condotta dell'imputato - neppure allegati dalla difesa - e la mancanza di forme di impegno in termini riparatori o risarcitori, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il medesimo motivo, nella parte in cui contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito, a p. 3, ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, esaminando in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne ed evidenziando l'assoluta indifferenza dell'imputato alle ripetute condanne riportate, nonché la sua accresciuta pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] lie e estensore