CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 2021
Cassazione n. 48193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 30/04/2021, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Rimini resa in data 01/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reati di cui agli artt. 81 cpv., 582 comma secondo cod. pen. (capo A); artt. 610 comma primo, 635 comma primo cod. pen. (capo B); art. 628 comma primo cod. pen. (capo C), con la recidiva specifica infraquinquennale. Considerato che i motivi di ricorso, nei quali si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi richiesti per la configurabilità del reato di cui all'art. 635 cod. pen. e la violazione della legge penale con riferimento alla quantificazione della pena ex art. 133 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sull'attendibilità intrinseca della parte offesa, corroborata da plurimi riscontri estrinseci; sul punto, difatti, la versione dei fatti precisa e dettagliata della p.o., è risultata suffragata da molteplici riscontri esterni, quali quello visivo degli UPG intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti e attestante il danneggiamento del parabrezza dell'auto condotta dalla parte offesa; la fattura emessa dalla ditta incaricata della riparazione dell'autovettura e lo scontrino fiscale relativo alla somma versata per la duplicazione della chiave relativa alla medesima autovettura; si veda, altresì, pag. 4 della sentenza impugnata il punto di congruità del trattamento sanzionatorio, attesa la modesta entità della pena inflitta, specie se parametrata ai precedenti penali del prevenuto che, nonostante la giovane età, è gravato da precedenti gravi non solo contro il patrimonio, ma anche contro la persona); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/10/