CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20088/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MarcelloRifici-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio n. 7312/2023 depositata il 19/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CGT di secondo grado delLazio rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA], con la conferma delladecisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuenteed annullato l’avviso di accertamento IMU 2013 su numerosi immobiliposseduti in Roma dalla [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14192/2024Numero sezionale 4824/2026Numero di raccolta generale 20088/2026Data pubblicazione 16/06/20262. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un motivo;3. resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni diGeova che preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso permancanza di interesse e per giudicato; inammissibilità del ricorso perprospettazione di motivi di fatto e non di diritto; comunque chiede ilrigetto del ricorso in quanto infondato nel merito, stante la sussistenzadei presupposti oggettivi e soggettivi di esenzione ex art. 7 co. 1^ lett.i), d. lgs 504 del 1992.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi, con la condanna allespese e con il raddoppio del contributo unificato.2. Infondata l’eccezione preliminare della [OSCURATO:PERSONA] diinammissibilità del ricorso per mancanza di interesse e per giudicatoesterno.L’interesse di [OSCURATO:PERSONA] alla decisione sussiste in quanto la stessa– ente impositore - è soccombente nel giudizio, e la riforma della sentenzaè un suo concreto ed attuale interesse.La questione del giudicato esterno di cui alle precedenti decisioni(anche della Corte di Cassazione) non rende di per sé inammissibile ilricorso, integrando una questione di fatto che attiene al merito dellacontroversia nei limiti della sua estendibilità al caso in esame.3. Il ricorso è tuttavia infondato nel merito.Con l’unico motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, primo comma, lett. i) d. lgs. n. 504 del 1992 edell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ..Per la ricorrente la CGT avrebbe violato l’art. 2697 cod. civ.Capitale, con indebita inversione dell’onere della prova, che competeinvece – per regola generale - alla contribuente.Numero registro generale 14192/2024Numero sezionale 4824/2026Numero di raccolta generale 20088/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il motivo è infondato in quanto la sentenza non inverte l’onere dellaprova ma valuta le prove e ritiene dimostrata da parte della contribuentela dovuta esenzione: “Dalle sentenze prodotte per gli anni di impostaantecedenti al 2013, risulta che tutti gli immobili oggetto di accertamentosono funzionali e strettamente connessi al culto e quindi al perseguimentodella missione della congregazione, il cui carattere è esclusivamentereligioso e le cui attività sono tutte poste in essere a titolo esclusivamentegratuito. Tali precedenti pur non potendo assumere rilievo come giudicatoesterno, riferendosi ad annualità diverse, possono rafforzare il quadroprobatorio che non è oggetto di contestazione da parte del Comune”.La CGT di secondo grado del Lazio non ha dunque invertito l’oneredella prova ma ha valutato le prove fornite dalla contribuente, comprese leprecedenti decisioni per altre annualità; assunte nella loro valenza,appunto, dimostrativa e non preclusiva o vincolante; il ricorso non siconfronta con questa ratio della decisione.Del resto, «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.,censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era oneratasecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenzatra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censurasia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalleparti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limitidel "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.)» (Cass. Sez. 3, 29/05/2018, n. 13395,Rv. 649038 – 01; vedi anche Cass. Sez. 6, 31/08/2020, n. 18092, Rv.658840 - 01).L’onere della prova la sentenza lo ha posto in capo alla contribuente enon ha effettuato nessuna inversione: «L'esenzione ICI, prevista dall'art.7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è applicabile agli immobilidi culto dove viene svolta attività didattica quando sussistonoNumero registro generale 14192/2024Numero sezionale 4824/2026Numero di raccolta generale 20088/2026Data pubblicazione 16/06/2026cumulativamente sia il requisito soggettivo - riguardante la natura noncommerciale dell'ente - sia quello oggettivo - la realizzazione dell'attivitàcon modalità non commerciali -, i quali devono essere provati dalcontribuente, tenuto a dimostrare la loro sussistenza in concreto e, cioè,che l'attività a cui l'immobile è destinato, rientrando tra quelle esenti, èposta in essere con modalità non economiche, in quanto resa a titologratuito o dietro il versamento di un importo simbolico. (…)» (Cass. Sez.5, 26/07/2024, n. 20971, Rv. 671952 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5,02/04/2015, n. 6711, Rv. 635507 – 01; per la Tasi vedi Sez. 5, ord. n.32602 del 2025).Rilevano probatoriamente, in proposito, i vari precedenti anche dilegittimità che – seppure per altre annualità – hanno riconosciuto ipresupposti della richiesta esenzione in ragione della destinazione delleunità immobiliari in questione ad attività di culto o a questa strettamenteconnesse, quali l’ospitalità e l’abitazione dei religiosi membri dellaComunità (v. C.Cass. ord. n. 17250/19 per Ici 2005-07; C.Cass. sent. n.7980/22 su Ici 2008; C.Cass. ord. n. 32602/25 su Tasi 2014; C.Cass.decr. n. 29675/25 in esito a Pda, su Tasi 2015).4. La infondatezza del ricorso assorbe tutte le altre questioniprospettate dalla controricorrente. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10,000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 14192/2024Numero sezionale 4824/2026Numero di raccolta generale 20088/2026Data pubblicazione 16/06/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]