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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26623/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Napolivista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per il rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 10 novembre 2025 la Corte di Appello diNapoli ha dichiarato non luogo a provvedere su due istanze depositarenell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], tese ad ottenere un sindacato sulle sceltedel P.M. (come organo di esecuzione) dopo il riconoscimento della continuazionein sede esecutiva tra due reati già in espiazione.

In particolare, la difesacontestava la scelta del P.M. di non emettere un nuovo ordine di esecuzione e dinon riconoscere la fungibilità.In motivazione la Corte di Appello precisa che la scelta del Pubblico Ministeronon può essere sindacata perché conforme alle disposizioni di legge applicabili.La pena in esecuzione è riferita infatti al reato (peraltro ritenuto più grave edunque posto a base del calcolo della pena) commesso dopo l’avvenutaespiazione della pena per il primo reato, ritenuto satellite.

Dunque non puòesservi una porzione di pena – pur scontata - fungibile in ragione di quantoprevisto dall’art.657 comma 4 cod. proc. pen., né è necessaria la emissione di unnuovo ordine di esecuzione.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a una unica deduzioneespressa in termini di violazione di legge e vizio di motivazione.Secondo la difesa il riconoscimento in sede esecutiva della continuazioneimponeva la emissione di un nuovo provvedimento di cumulo, posta la unicità deltitolo esecutivo.

Si insiste circa tale aspetto, ritenendo dovuta la nuovaemissione dell’ordine di esecuzione da parte del Pubblico MinisteroCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.Il potere del giudice della esecuzione in riferimento alla attività spettante alPubblico Ministero ai sensi dell’art. 656 cod.proc.pen. è quello di intervenire – susollecitazione di parte – in chiave di controllo di legalità della proceduraesecutiva, con eventuale sospensione dell’ordine di esecuzione nelle ipotesipreviste dalla legge (lì dove il P.M. abbia emesso ordine di esecuzione senzasospenderlo, in situazioni in cui la legge imponga la sospensione).

Ma nel caso inesame si è chiesto al giudice della esecuzione di sindacare la mancata emissione(evidentemente con sospensione) dell’ordine di esecuzione in seguito di avvenutoriconoscimento della continuazione in sede esecutiva.2.

La risposta fornita dal giudice della esecuzione è corretta, in diritto, inragione del fatto che la continuazione è stata riconosciuta in sede esecutiva econ trattamento sanzionatorio già in atto.

Peraltro il riconoscimento dellacontinuazione, nel caso concreto, non ha determinato variazioni sulla entità dellapena da scontare in rapporto a quanto previsto dall'art.657 comma 4cood.proc.pen., posto che il riconoscimento del vincolo della continuazione trareati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una penacomplessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta chela differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena daeseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc.pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le peneespiate "sine t itulo" dopo la commissione del reato e dovendosiconseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che locompongono (tra le molte Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv.284435 - 01).In simili evenienze per pacifico orientamento interpretativo nomofilattico nonva emesso nuovo ordine di esecuzione : la rideterminazione della pena in sedeesecutiva entro i limiti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a seguito delriconoscimento della continuazione in un momento successivo all'iniziodell'esecuzione, non determina l'annullamento dell'ordine di esecuzione e nonlegittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione (tra le molte, Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, Nonaj, Rv. 282788 -01) .Non vi è pertanto alcun profilo di illegittimità della decisione oggetto diimpugnazione, nel cui ambito peraltro si evidenzia che non vi è spazio perl’applicazione – nel caso concreto – del principio di fungibilità (aspetto che ilricorrente nemmeno contesta con l'atto di ricorso).Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napolivista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per il rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 10 novembre 2025 la Corte di Appello diNapoli ha dichiarato non luogo a provvedere su due istanze depositarenell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], tese ad ottenere un sindacato sulle sceltedel P.M. (come organo di esecuzione) dopo il riconoscimento della continuazionein sede esecutiva tra due reati già in espiazione. In particolare, la difesacontestava la scelta del P.M. di non emettere un nuovo ordine di esecuzione e dinon riconoscere la fungibilità.In motivazione la Corte di Appello precisa che la scelta del Pubblico Ministeronon può essere sindacata perché conforme alle disposizioni di legge applicabili.La pena in esecuzione è riferita infatti al reato (peraltro ritenuto più grave edunque posto a base del calcolo della pena) commesso dopo l’avvenutaespiazione della pena per il primo reato, ritenuto satellite. Dunque non puòesservi una porzione di pena – pur scontata - fungibile in ragione di quantoprevisto dall’art.657 comma 4 cod. proc. pen., né è necessaria la emissione di unnuovo ordine di esecuzione.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a una unica deduzioneespressa in termini di violazione di legge e vizio di motivazione.Secondo la difesa il riconoscimento in sede esecutiva della continuazioneimponeva la emissione di un nuovo provvedimento di cumulo, posta la unicità deltitolo esecutivo. Si insiste circa tale aspetto, ritenendo dovuta la nuovaemissione dell’ordine di esecuzione da parte del Pubblico MinisteroCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.Il potere del giudice della esecuzione in riferimento alla attività spettante alPubblico Ministero ai sensi dell’art. 656 cod.proc.pen. è quello di intervenire – susollecitazione di parte – in chiave di controllo di legalità della proceduraesecutiva, con eventuale sospensione dell’ordine di esecuzione nelle ipotesipreviste dalla legge (lì dove il P.M. abbia emesso ordine di esecuzione senzasospenderlo, in situazioni in cui la legge imponga la sospensione). Ma nel caso inesame si è chiesto al giudice della esecuzione di sindacare la mancata emissione(evidentemente con sospensione) dell’ordine di esecuzione in seguito di avvenutoriconoscimento della continuazione in sede esecutiva.2. La risposta fornita dal giudice della esecuzione è corretta, in diritto, inragione del fatto che la continuazione è stata riconosciuta in sede esecutiva econ trattamento sanzionatorio già in atto. Peraltro il riconoscimento dellacontinuazione, nel caso concreto, non ha determinato variazioni sulla entità dellapena da scontare in rapporto a quanto previsto dall'art.657 comma 4cood.proc.pen., posto che il riconoscimento del vincolo della continuazione trareati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una penacomplessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta chela differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena daeseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc.pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le peneespiate "sine t itulo" dopo la commissione del reato e dovendosiconseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che locompongono (tra le molte Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv.284435 - 01).In simili evenienze per pacifico orientamento interpretativo nomofilattico nonva emesso nuovo ordine di esecuzione : la rideterminazione della pena in sedeesecutiva entro i limiti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a seguito delriconoscimento della continuazione in un momento successivo all'iniziodell'esecuzione, non determina l'annullamento dell'ordine di esecuzione e nonlegittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione (tra le molte, Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, Nonaj, Rv. 282788 -01) .Non vi è pertanto alcun profilo di illegittimità della decisione oggetto diimpugnazione, nel cui ambito peraltro si evidenzia che non vi è spazio perl’applicazione – nel caso concreto – del principio di fungibilità (aspetto che ilricorrente nemmeno contesta con l'atto di ricorso).Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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