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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22998/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24948/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato innanzi a questa Corte, sulla base di sei motivi, la sentenza n. 129/09/2015, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata, sentenza in forza della quale era stata confermata la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento e liquidazione in materia di imposta di successione anno 1988;

2. l’ Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

2. successivamente i ricorrenti, con atto pervenuto in cancelleria nel settembre 2019, premesso di essersi avvalsi della definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. 225 del 2016 e di aver completato il pagamento delle rate previste da tale definizione, hanno rinunciato al ricorso per cassazione de quo ed hanno fatto contestuale istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA]

1. dagli atti allegati all'atto di rinuncia al ricorso risulta che in data 23 marzo 2017 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la definizione agevolata della lite exart. 6 del d.l. 225 del 2016 e che, con comunicazione del 30 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione ha accolto la domanda calcolando il debito residuo per la definizione agevolata in complessivi euro 50.825,00 da pagare, in base alla soluzione prescelta, in cinque rate.

I ricorrenti, facendo seguito all'impegno assunto in sede di definizione agevolata, hanno, quindi, presentato a questa Corte, istanza di cessazione della materia del contendere contestualmente alla rinuncia al giudizio;

2. nulla avendo opposto l’ Ufficio, il presente giudizio va, dunque, dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., stante la rinuncia, ai sensi dell'art. 6, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 193, conv. con mod. in l. 01/12/2016 n. 225, dei debitori, con declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell’ allegato ed incontestato pagamento delle somme dovute;

3. in considerazione della natura della pronunzia si può disporre la compensazione delle spese giudiziali;

4. la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24948/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato innanzi a questa Corte, sulla base di sei motivi, la sentenza n. 129/09/2015, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata, sentenza in forza della quale era stata confermata la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento e liquidazione in materia di imposta di successione anno 1988; 2. l’ Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; 2. successivamente i ricorrenti, con atto pervenuto in cancelleria nel settembre 2019, premesso di essersi avvalsi della definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. 225 del 2016 e di aver completato il pagamento delle rate previste da tale definizione, hanno rinunciato al ricorso per cassazione de quo ed hanno fatto contestuale istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] 1. dagli atti allegati all'atto di rinuncia al ricorso risulta che in data 23 marzo 2017 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la definizione agevolata della lite exart. 6 del d.l. 225 del 2016 e che, con comunicazione del 30 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione ha accolto la domanda calcolando il debito residuo per la definizione agevolata in complessivi euro 50.825,00 da pagare, in base alla soluzione prescelta, in cinque rate. I ricorrenti, facendo seguito all'impegno assunto in sede di definizione agevolata, hanno, quindi, presentato a questa Corte, istanza di cessazione della materia del contendere contestualmente alla rinuncia al giudizio; 2. nulla avendo opposto l’ Ufficio, il presente giudizio va, dunque, dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., stante la rinuncia, ai sensi dell'art. 6, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 193, conv. con mod. in l. 01/12/2016 n. 225, dei debitori, con declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell’ allegato ed incontestato pagamento delle somme dovute; 3. in considerazione della natura della pronunzia si può disporre la compensazione delle spese giudiziali; 4. la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sez
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