CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 08355/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena accessoria udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 18 giugno 2020 la Corte di Appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio da questa Corte, ha determinato la durata delle pene accessorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due. 2. Ricorrono per cassazione a mezzo del comune difensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio del procedimento. 2.1 La difesa, in sintesi, deduce e documenta che: a) la originaria udienza di trattazione, fissata per la data del 6 maggio 2020 era rinviata con decreto emesso in ragione della emergenza Covid al 18 giugno 2020 per / / le ore 14.00; b) in data 18 giugno la Corte di Appello chiamava la causa ben prima di detto orario, nominando altro difensore in sostituzione, ai sensi dell'art.97 comma 4 cod.proc.pen. . Da ciò deriva, in tesi, nullità della sentenza per violazione dei diritti partecipativi della difesa. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Risulta dagli atti che effettivamente la trattazione del processo di rinvio, pur fisaata per le ore 14.00, è avvenuta alle ore 9.34 del 18 giugno 2020. Non può dunque ritenersi legittima la sostituzione del difensore assente, con nullità per violazione del diritto di assistenza difensiva. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C