CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 32295/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Catanzaro con decreto del 17/12/2021 nei confronti del G.i.p. del Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 17 dicembre 2021 emesso dal Presidente della prima sezione penale del Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, è stato sollevato conflitto di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, il quale con provvedimento del 4 novembre 2021, aveva declinato la propria competenza, a favore dell'autorità denunciante, ravvisando la competenza di quest'ultima a norma dell'art. 665 cod. proc. pen., in relazione all'istanza di estinzione del reato avanzata, ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari della Pretura di [OSCURATO:PERSONA] divenuta irrevocabile in data 21 luglio 1995. 1.1. La questione oggetto del conflitto verte sulla individuazione del giudice dell'esecuzione competente sulla base della previsione contenuta nell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che individua il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo. 1.2. Secondo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli (che ha emesso nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] decreto penale di condanna in data 4 novembre 2011, divenuto esecutivo il 25 febbraio 2012), esso va individuato nel Tribunale di Catanzaro sulla base del rilievo che, nei confronti del Mazza, è stata emessa sentenza di condanna da parte del Giudice di pace di Catanzaro il giorno 18 marzo 2021 (divenuta irrevocabile il 4 maggio 2021). 2. Il Presidente del Tribunale di Catanzaro, invece, ritiene che il giudice dell'esecuzione sia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli poiché, ai sensi dell'art. 40, comma 3, d.lgs. n.274/2000, se i provvedimenti sono stati emessi dal Giudice di pace e da altro giudice ordinario è competente in ogni caso quest'ultimo. Per tale ragione si è sollevato conflitto di competenza avanti questa Corte di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in linea con quanto già deciso da questa Corte con sentenza n. 49/2017 resa in fattispecie analoga alla presente, osserva che il provvedimento emesso dal Presidente della prima sezione del Tribunale di Catanzaro è nullo, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera a), cod. proc, pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice.1.1. È, invero, non contestato che della questione di competenza sia stato investito, con il provvedimento in conflitto, il Tribunale di Catanzaro in composizione collegiale. Nel provvedimento che promuove il conflitto manca, tuttavia, qualsiasi riferimento alla collegialità della decisione, non essendo indicati, tra l'altro, la natura collegiale del provvedimento, i componenti del collegio e l'effettuazione della camera di consiglio. 1.2. A norma dell'articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., il presidente del collegio può provvedere de plano unicamente nei casi ivi previsti, tra i quali non rientra la questione di competenza, dovendo in ogni altro caso rimettere la decisione al collegio, a norma del successivo comma 3 del medesimo articolo. Infatti, in materia di esecuzione, il potere presidenziale di rilievo dell'inammissibilità senza contraddittorio è limitato ai casi in cui appaiano ictu °culi insussistenti i presupposti normativi della richiesta, sicché rimangono riservate al collegio - e al rito camerale - sia la pronuncia di incompetenza, sia la decisione sulle questioni di diritto di non univoca soluzione, sia la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza (Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996). 2. Nel caso di specie, dunque, il Presidente del collegio non aveva il potere di sollevare de plano il conflitto di competenza essendo stato investito il collegio dell'incidente di esecuzione a seguito della declinatoria di incompetenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Trattandosi di inosservanza di norma processuale sulla costituzione dell'organo decidente, che determina la nullità assoluta del provvedimento emesso, essa può essere rilevata d'ufficio nel giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Va, quindi, confermato il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di esecuzione, non spetta al presidente del collegio, investito a seguito della declinatoria di competenza da parte di altro ufficio giudiziario, promuovere il conflitto di competenza di cui all'art. 28, cod. proc. pen., essendo la questione riservata al collegio, non trattandosi di un'ipotesi di manifesta infondatezza o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.». 3. Pertanto, deve annullarsi senza rinvio il provvedimento del 17 dicembre 2021 emesso dal Presidente della prima sezione del Tribunale di Catanzaro e disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro. Spetta, infatti, al collegio, designato per la trattazione dell'incidente di esecuzione a seguito della declinatoria di competenza, procedere all'adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi inclusi quelli eventualmente attinenti alla competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Catanzaro e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro. Così decis