CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 21531/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso appare manifestamente infondato, perché la presenza dei tre coltelli nel bagagliaio della vettura dell'imputato, occultati all'interno di un sacchetto, risulta dalla perquisizione veicolare, atto irripetibile pienamente utilizzabile in giudizio; che, quand'anche fossero inutilizzabili le dichiarazioni dell'imputato medesimo, come in ricorso sostenuto, l'affermazione della sua penale responsabilità, per la corrispondente contravvenzione all'art. 4 legge n. 110 del 1975, supererebbe la prova di resistenza, cui è abilitata anche la Corte di legittimità (Sez. 4, n. 48515 del 17/09/2013, Alberti, Rv. 258093-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nel suo complesso inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Centofanti tt39 .2" ch i p [OSCURATO:PERSONA] O 'L