CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 18247/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 9.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Enna aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa aggravata e, ritenuta ed applicata la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile la cui liquidazione aveva rimesso al giudice competente in sede civile; 2. ricorre per cassazione il difensore dello Schillaci lamentando: 2.1 vizio di motivazione per manifesta illogicità: rileva come la responsabilità del ricorrente sia stata confermata sulla scorta di considerazioni illogiche e contraddittorie con gli elementi acquisiti e, in particolare, al fatto che delle due polizze attivate per il tramite déllo Schillaci, una non aveva presentato alcun problema di efficacia mentre soltanto per l'altra si era verificata una mancata copertura assicurativa a partire dal maggio del 2016; sottolinea come la stessa Corte di Appello fosse perfettamente consapevole che l'operato del broker si fosse limitato alla stipula delle polizze laddove la loro successiva operatività esulava dalle sue competenze attenendo al rapporto ormai instaurato con la compagnia assicurativa; 2.2 erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 99, 133 cod. pen. e 25 Cost.: segnala come la Corte abbia confermato l'aumento per la recidiva ritenuta dal primo giudice nonostante la difesa avesse evidenziato la risalenza del precedente penale pur risultante dal certificato del casellario; rileva, altresì, l'omessa motivazione sul beneficio della sospensione condizionale della pena; 3 in data 25.1.2022 la VII Penale di questa Corte, cui era stato inizialmente assegnato il processo, ne rimetteva la discussione in pubblica udienza fissata per il giorno 25.3.2020; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, in particolare, la natura reiterativa del primo motivo funzionale a sostenere una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella operata nelle due sentenze di merito; sottolinea come anche sulla recidiva la Corte territoriale abbia fornito una motivazione adeguata e non censurabile in questa sede; 5. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso le conclusioni scritte insistendo per la inammissibilità del ricorso e per la liquidazione delle spese della fase come da notula allegata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, nei due gradi di giudizio, per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. poiché "... in qualità di broker assicurativo, con artifizi e raggiri consistiti nel proporre a [OSCURATO:PERSONA] la stipula di una polizza RCA annuale per il veicolo [OSCURATO:PERSONA] ... e nel produrre falsi contrassegni assicurativi a séguito del pagamento del canone periodico da parte della Licciardello, si procurava l'ingiusto profitto consistente nella percezione delle predette somme, con correlativo danno per la Licciardello, danno consistito nell'esborso di Euro 3.587 per una copertura RCA inesistente e nella sanzione amministrativa per violazione dell'art. 193 CdS ...". Il fatto è stato ricostruito all'esito di una conforme valutazione, nei due gradi di merito, delle medesime emergenze istruttorie da cui era emerso che [OSCURATO:PERSONA], amministratrice unica della [OSCURATO:SOCIETA], intenzionata ad assicurare due veicoli Magirus, si era rivolta alla agenzia di brokeraggio dello Schillaci che le aveva proposto due contratti a copertura annuale e pagamento semestrale con accredito dei premi sul proprio conto corrente o su quello dell'agenzia. [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltre rilasciato alla Licciardello delle periodiche attestazioni di copertura assicurativa da esibire presso le raffinerie per conto delle quali i mezzi effettuavano il trasporto. Era tuttavia accaduto che la Licciardello, in prossimità della scadenza dei due contratti, aveva acquisito un preventivo da un diverso assicuratore ed era stato in quell'occasione che aveva appreso che uno dei due mezzi non era in realtà mai stato assicurato in quanto i relativi premi non risultavano essere stati versati. Secondo il racconto della persona offesa, quale riportato nelle sentenze di merito, lo Schillaci, messo alle strette, aveva ammesso la mancata copertura assicurativa accampando delle scuse assolutamente incredibili (il fulmine che gli aveva bruciato il computer). La Corte di Appello, nell'esaminare il gravame difensivo, ha rinviato "per relationem" alla motivazione della sentenza di primo grado sottolineando come la ricostruzione difensiva, che aveva ascritto il "disguido" a responsabilità di terzi, era rimasta allo stato di mera allegazione rispetto alle parole della Licciardello secondo cui lo stesso Schillaci aveva infine ammesso la mancata copertura assicurativa di uno dei due mezzi. 1. Tanto premesso, rileva il collegio che i rilievi formulati in questa sede con il primo motivo del ricorso finiscono per riprodurre, di fatto, gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha fornito una risposta che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). I giudici nisseni, come accennato, hanno motivato in merito alla responsabilità dello Schillaci valorizzando le dichiarazioni della persona offesa la cui attendibilità, hanno sottolineato, non era stata messa in dubbio dalla difesa tanto che l'imputato, messo di fronte alle proprie responsabilità, aveva finito per ammettere l'addebito secondo cui, nonostante il pagamento dei premi ed il rilascio di contrassegni assicurativi, risultati falsi, il veicolo targato D38872 non era coperto da assicurazione ormai da più di un anno. Va ribadito, in primo luogo, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Il ricorso, insomma, contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. 2. Il secondo motivo di ricorso è generico: è vero che in tema di recidiva facoltativa è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690) e che egli può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Corte cost., sent. n. 192 del 200; cfr., anche Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Con l'atto di appello, la difesa (cfr., ivi, pag. 5) si era tuttavia limitata a richiamare i principi generali in materia di recidiva facoltativa e l'obbligo per il giudice di motivare l'esercizio del suo potere discrezionale con riferimento ai parametri di valutazione consistenti nelle concrete modalità del fatto ed il tempo decorso dalla condanna; si trattava, tuttavia, di una censura di carattere "teorico" poiché i pur condivisibili principi sopra richiamati non erano stati riferiti al caso concreto con la specifica contestazione, riferita alla vicenda processuale che ci occupa, della esistenza dei presupposti per la applicazione della contestata recidiva. Si era trattato, perciò, di un motivo di appello solo apparentemente articolato ma, in realtà, generico nella misura in cui le premesse in punto di obbligo di motivazione non avevano trovato alcun aggancio alla fattispecie concreta in esame. La Corte di Appello, a fronte della genericità della censura, ha potuto pertanto legittimamente limitarsi a richiamare il giudizio del Tribunale che, nella sua ampia discrezionalità, aveva operato una valutazione concreta e puntuale "anche se espressa in via sintetica dei parametri edittali previsti dall'art. 133 cod. pen. ivi compresa la personalità del reato ed il grado di colpevolezza mostrato nell'azione, di certo di non modesta rilevanza e, comunque, sintomatico di una rinnovata e rafforzata proclività verso la disobbedienza delle leggi (pur in presenza di un precedente giudiziario piuttosto remoto, come rilevato dalla difesa)". E' d'altra parte appena il caso di ribadire che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, che la Corte territoriale erroneamente non ha qualificato come tale, può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Cass. Pen., 2, 9.6.2017 n. 36.111, PG in proc. P) e che, per contro, deve ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 6.10.2015 n. 47.722, Arcone; Cass. Pen., 2, 16.12.2014 n. 10.173, Bianchetti). 3. Il rigetto del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle , spese R i cc- I ARIY-1CL o processuali nonché a quelle sostenute nel grado dalla parte civile RIchirdello A, Deborah che liquida in complessivi Euro 2.000 oltre ac