Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 35779/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a stguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 8518/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso ed anche disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Venezia, e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, e con quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 154 - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei soci illimitatamente responsabili e legali rappresentanti p.t.w, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco di Giovanni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso gli ultimi due in Treviso, [OSCURATO:PERSONA], n. 8 - resistente - Avverso la sentenzwa della Corte d'appello di Venezia n. 205/2017 pubblicata il 26 gennaio 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] t alaschi. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - pronunciando sun:opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., con cui si eccepiva l'avvenuto saldo delle spettanze maturate dall'ing.

Daniele GIUSTO per l'attività svolta nel proprio interesse e di non dovere più alcunché, l'adito Tribunale di Treviso, istruita la causa documentalmente, oltre che con l'assitpzione di prova testimoniale e l'acquisizione delle risultanze di CTU al fine di determinare la congruità degli avvisi di parcella emessi dall'ingegnere in relazione all'incarico espletato in favore della società committente, con sentenza n. 2659/2004 respinte le deduzioni dell'opponente, tuttavia riduceva iL credito alla somma di euro 144.582,87, detratto l'acconto ricevuto di lire 42.843.137; condannava altresì l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio; - sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e nella resistenza del GIUSTO, che pronneva anche appello incidentale (asserendo che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto degli interessi maturati e degli accessori sulla somma di cui alla condanna), la Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 1286/2010, in accoglimento dell'impugnazione, revocava il decreto ingiuntivo e confermava nel resto la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali; - avverso la citata sentenza di appello, proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, l'[OSCURATO:PERSONA] s.n.c., cui resisteva con controricorso il GIUSTO.

Pronunciando sull'impugnazione de qua, la Corte di cassazione, con sentenza 19649/2014, accoglieva il ricorso, cassando l'impugnata sentenza e chiedendo un nuovo giudizio, in quanto pur non avendo l'appellante [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. contestato né l'esecuzione delle opere, né la congruità delle somme chieste a compenso dal prestatore d'opera, ing.

GIUSTO, tuttavia la motivazione della sentenza d'appello era inidonea a giustificare la decisione nella parte in cui aveva negato rilievo alla quietanza a saldo rilasciata dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA], sulla base della mera affermazione che le prestazioni indicate con le lettere A ed E sarebbero state accertate dalla c.t.u. di primo grado, pure a fronte di una quietanza a saldo rilasciata dal professionista il 10 aprile 1993 e l'emissione il successivo 2 aprile 1993 da parte dello stesso della fattura n. 6/93 per quasi lire 400.000.000; - riassunto il giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., la Corte veneta, con sentenza n. 205/2017, nel confermare la sentenza di primo grado, dichiarava l'estinzione del credito del prestatore d'opera per intervenuto pagamento, come da accordo fra le parti, di cui costituiva prova la firma della quietanza a saldo del 1° aprile 1993, con condanna del GIUSTO alle spese di lite di tutte le fasi.

A sostegno della decisione, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte di appello di Venezia affermava che il GIUSTO non aveva avuto un comportamento lineare dato che dopo aver liberato la committente da ogni debito nei suoi confronti con una quietanza senza alcuna limitazione o riserva in data 1° aprile 1993, la quale fungeva da dichiarazione negoziale vera e propria per essere manoscritta e firmata da un soggetto professionalmente qualificato su foglio a parte e non sulla fattura, il successivo 2 aprile 1993 aveva emesso fattura per un importo di lire 30.090.000 ed in seguito, il 17 maggio 1993, altre quattro fatture per complessive lire 358.969.632, tutte con causale acconto per "la costruzione di un fabbricato di civile abitazione di n. 6 alloggi in Zenson di Piave, lottizzazione Montalban, nonché fabbricato di civile abitazione e negozi in Zenson di Piave", senza provare poi in giudizio che tali ricevute fiscali si riferivano ad altri e diversi lavori, successivi a quelli di cui alla quietanza del 1° aprile 1993.

Ad avviso del Giudice del rinvio il tenore della quietanza era inequivocabile nel senso dell'intervenuto pagamento liberatorio per tutte le prestazioni professionali indicate, relative alla costruzione di "n. 6 alloggi a Zenson e condominio per negozi e appartamenti".

Aggiungeva la Corte distrettuale che siffatto convincimento traeva fondamento anche nella deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva confermato che con la sottoscrizione della quietanza del 10 aprile 1993 il professionista aveva raggiunto un accordo con la controparte sulla misura del compenso.

Tale affermazione bastava anche a superare la questione dei minimi tariffari; - avverso la citata sentenza di appello il GIUSTO ha proposto ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, resistito con controricorso dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & CO; - in prossimità dell'adunanza camerale del 16 novembre 2021, rinviata per impedimento del relatore, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.; - il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 19 maggio 2022 in vista della quale parte ricorrente ha curato il deposito di ulteriore memoria illustrativa.

Considerato che: - con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente si duole - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - della violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso in sede di giudizio di rinvio di attenersi a quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 19649/2014 di annullamento, ossia di fornire congrua e logica motivazione circa i motivi che avevano indotto l'ingegnere ad emettere ulteriori fatture nonostante la scrittura del 10 aprile 1993; di accertare la sussistenza e l'entità dei pagamenti effettuati dall'[OSCURATO:PERSONA] snc, in relazione alle opere eseguite su ordine e nell'interesse della stessa, tenuto conto della quietanza; e, infine, di accertare la sussistenza di deroghe ai minimi tariffari e vagliare la sussistenza o meno dei presupposti per l'invalidità delle deroghe nel caso di specie (difatti, la Corte specificava "occorre piuttosto accertare se la pattuizione sia frutto o meno di una consapevole scelta e valutazione delle parti, nel quadro della libera ponderazione dei rispettivi interessi"); - con il secondo motivo, il ricorrente lamenta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 1965 c.c., nella parte in cui il Giudice dell'appello avrebbe erroneamente qualificato la quietanza come vera e propria dichiarazione negoziale, omettendo di considerare che gli elementi quali l'emissione di fattura con dicitura "acconto" e l'emissione di ulteriori parcelle per il completamento dei lavori rilevano proprio nel senso di una mera dichiarazione di scienza, limitata solo a talune prestazioni erogate; - con il terzo motivo, il ricorrente si duole - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - della violazione dell'art. 1967 c.c., avendo la Corte di appello qualificato l'atto del 1° aprile 1993 come una vera e propria transazione, ritenendone dimostrata la natura sulla scorta della sola deposizione di un teste e non per iscritto ai sensi di quanto previsto dalla citata disposizione; - con il quarto motivo, il ricorrente lamenta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione degli artt. 1350 e 1364 c.c., nella parte in cui, qualora si volesse intendere che la quietanza aveva natura di transazione, la Corte d'appello non ne avrebbe correttamente interpretato il contenuto e più in particolare con riferimento alla locuzione "a saldo delle prestazioni in corso di esecuzione"; - il primo motivo è privo di pregio.

Le considerazioni svolte dal ricorrente circa i limiti dei poteri spettanti al Giudice del rinvio a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione non possono ritenersi pertinenti in quanto fondate sul richiamo di un principio proprio della giurisprudenza di legittimità ma riferito all'ipotesi in cui la sentenza impugnata venga cassata in accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, richiedendo che il Giudice si uniformi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al cd.

"principio di diritto" enunciato dalla sentenza della cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.

Al contrario, nel caso di specie, questa Corte, con sentenza n. 19649 del 2014, aveva accolto le doglianze espresse nel ricorso dalla [OSCURATO:PERSONA] snc, cassando la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1286/2010, viziata da una motivazione gravemente carente ed inidonea a giustificare la decisione nella parte in cui aveva negato rilievo alla quietanza a saldo del 10 aprile 1993 rilasciata dal GIUSTO, sulla base della mera argomentazione che le prestazioni indicate con le lettere A ed E sarebbero state accertate tramite CTU svolta in primo grado.

Non rispondendo dunque la motivazione alle censure dell'appellante, questa Corte pronunciava l'annullamento della sentenza impugnata per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, conseguendo così, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.n. 11844 del 2016, n. 17790 del 2014, n. 6707 del 2004, n. 571860 del 2001), che il Giudice del rinvio non solo poteva valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi.

Pertanto, non poteva ritenersi precluso al Giudice del rinvio una nuova valutazione dei fatti già presi in considerazione dal provvedimento cassato, dei quali anzi proprio questa Corte aveva sollecitato il riesame, avendo evidenziato l'apparente inidoneità e carenza della motivazione.

Nel dare seguito a tale pronuncia, la Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 205/2017, pur non avendo introdotto sostanziali modificazioni nella ricostruzione dei fatti precedentemente compiuta, ha spiegato, sulla base dell'istruttoria svolta, quali fossero le prestazioni commissionate e quelle eseguite, escludendo che fosse stato provato il conferimento di un ulteriore incarico per altre prestazioni e che, infine, il credito del prestatore d'opera si era estinto a seguito dell'accordo con la società committente con la firma della quietanza a saldo dell'i aprile 1993, bastando questo solo a risolvere che la questione dei minimi tariffari.

Ne deriva, pertanto, che la soluzione data alla lite dalla sentenza ex adverso impugnata non genera alcuna violazione dell'indirizzo cui doveva uniformarsi il Giudice del rinvio, cosa diversa è se detto accertamento sia stato adeguatamente assolto e di soddisfazione per la parte ricorrente; - i motivi secondo, terzo e quarto - che data la loro stretta connessione argomentativa devono essere trattati congiuntamente - sono ugualmente infondati. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio, nell'impugnata sentenza, ha ritenuto che la quietanza a saldo del 10 aprile 1993 dovesse essere assimilata ad una "dichiarazione negoziale vera e propria", fondando l'asserto su un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 729 del 2003 e n. 18094 del 2015) per cui "la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, e ciò salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili "aliunde", risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti".

La Corte di appello di Venezia ha ravvisato nella quietanza relativa alla riscossione di lire 30.090.000 una "dichiarazione negoziale vera e propria" liberatoria quanto al saldo delle prestazioni professionali ivi indicate (relative alla costruzione di "n. 6 alloggi a Zenson e condominio per negozi e appartamenti"), desumendo ciò dal fatto che nelle fatture del 2 aprile e del 7 maggio, seppur recanti dicitura "acconto" (in cui il GIUSTO non aveva specificato che si riferiva solo alla fattura in acconto) avevano la medesima causale della quietanza per essere riferita alle prestazioni per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione e negozi in Zenson di Piave (quest'ultimo espressamente menzionato nella parte finale della quietanza a saldo di cui sopra), inquadrando altresì tale comportamento alla luce del particolare contesto negoziale, per avere tra il 10 aprile e il 17 maggio del 1993 l'immobiliare sciolto il contratto col professionista, affidando l'incarico ad altri (v. pagina 4, punto 5, della sentenza impugnata).

Inoltre, il Giudice del rinvio ha anche precisato che il teste [OSCURATO:PERSONA], nella sua deposizione, aveva affermato che vi era stato un "accordo fra le parti" sulla misura del compenso per l'opera professionale prestata e che tale somma riguardava sia le villette in costruzione che il condominio da costruire, il quale doveva ospitare (secondo quanto si rileva dalla CTU) anche i negozi.

Ebbene, diversamente da quanto sostiene l'odierno ricorrente, di "transazione" si parla soltanto nella massima giurisprudenziale che la Corte d'appello cita per inquadrare il problema più generale per distinguere le dichiarazioni di scienza da quelle che assumono invece valore dispositivo del diritto vantato da chi le f\41(1- emetta.

Dunque, attribuendo alla quietanza natura di "dichiarazione negoziale vera e propria", non si è fatto riferimento al contratto di transazione disciplinato agli artt. 1965 e ss. c.c. (il cui presupposto è l'esistenza di una lite, già sussistente o che potrebbe venire in essere, la quale viene composta sulla base di reciproche concessioni) , bensì di una dichiarazione di non aver null'altro a pretendere, funzionale a porre termine a tutti i rapporti intercorrenti fra il dichiarante professionista (il GIUSTO) ed il destinatario delle medesime dichiarazioni ([OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) e, quindi, ad esonerare il secondo da ogni ulteriore pagamento.

Ai fini dell'accertamento della ricorrenza nell'atto negoziale in questione dei requisiti transattivi, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 3351 del 1975), non è, poi, necessario rinvenire un elemento quale quello della reciprocità delle concessioni, essendo sufficiente riscontrare la sola sussistenza di elementi, intrinseci ed estrinseci alla quietanza medesima (e dunque, "aliunde"), idonei ad evidenziarne in maniera inequivoca la portata liberatoria ed abdicativa, e cioè la volontà dell'autore di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa.

Nel caso di specie, la quietanza a saldo del 10 aprile 1993, come atto meramente certificativo dell'avvenuto pagamento di una somma di danaro, è stata dal Giudice del rinvio ritenuta preclusiva in ordine ad ulteriori pretese in quanto, come già sottolineato, la Corte d'appello ha individuato tutta una serie di elementi che evidenziano la portata liberatoria della stessa, nel senso della liberazione della società committente da ogni debito nei confronti del professionista.

Del resto il ricorrente ha riconosciuto di aver comunque ricevuto la somma di lire 56.290.000 (come si legge nella sentenza impugnata, l'ingegnere GIUSTO ha ammesso di aver ricevuto lire 43.700.000, somma di poco superiore a quella indicata da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., secondo cui rispetto alla prima parcella di lire 14.000.000 l'ingegner GIUSTO ha ricevuto lire 4.000.000 come da fattura n. 15/1991 e ha ricevuto presumibilmente in contanti lire 8.200.000 senza girarli all'avente diritto [OSCURATO:PERSONA], come si evince dalle deposizioni del parroco [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; in tale contesto va collocata la quietanza a saldo del 10 aprile 1993 per lire 30.090.000 valida a coprire tutte le prestazioni eseguite dal professionista sino a tale data).

Alla luce di siffatto accertamento la Corte del rinvio ha ravvisato, con motivazione logica e congrua, nella quietanza non già una mera dichiarazione di scienza, ma una vera e propria dichiarazione negoziale dispositiva del diritto vantato dal professionista che l'aveva emessa.

Tali argomentazioni risultano essere assorbenti anche quanto alle critiche mosse ai motivi terzo e quarto di ricorso.

In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della società controricorrente che si liquidano in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 1 5 % sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a stguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 8518/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso ed anche disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Venezia, e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, e con quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 154 - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei soci illimitatamente responsabili e legali rappresentanti p.t.w, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco di Giovanni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso gli ultimi due in Treviso, [OSCURATO:PERSONA], n. 8 - resistente - Avverso la sentenzwa della Corte d'appello di Venezia n. 205/2017 pubblicata il 26 gennaio 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] t alaschi. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - pronunciando sun:opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., con cui si eccepiva l'avvenuto saldo delle spettanze maturate dall'ing. Daniele GIUSTO per l'attività svolta nel proprio interesse e di non dovere più alcunché, l'adito Tribunale di Treviso, istruita la causa documentalmente, oltre che con l'assitpzione di prova testimoniale e l'acquisizione delle risultanze di CTU al fine di determinare la congruità degli avvisi di parcella emessi dall'ingegnere in relazione all'incarico espletato in favore della società committente, con sentenza n. 2659/2004 respinte le deduzioni dell'opponente, tuttavia riduceva iL credito alla somma di euro 144.582,87, detratto l'acconto ricevuto di lire 42.843.137; condannava altresì l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio; - sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e nella resistenza del GIUSTO, che pronneva anche appello incidentale (asserendo che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto degli interessi maturati e degli accessori sulla somma di cui alla condanna), la Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 1286/2010, in accoglimento dell'impugnazione, revocava il decreto ingiuntivo e confermava nel resto la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali; - avverso la citata sentenza di appello, proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, l'[OSCURATO:PERSONA] s.n.c., cui resisteva con controricorso il GIUSTO. Pronunciando sull'impugnazione de qua, la Corte di cassazione, con sentenza 19649/2014, accoglieva il ricorso, cassando l'impugnata sentenza e chiedendo un nuovo giudizio, in quanto pur non avendo l'appellante [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. contestato né l'esecuzione delle opere, né la congruità delle somme chieste a compenso dal prestatore d'opera, ing. GIUSTO, tuttavia la motivazione della sentenza d'appello era inidonea a giustificare la decisione nella parte in cui aveva negato rilievo alla quietanza a saldo rilasciata dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA], sulla base della mera affermazione che le prestazioni indicate con le lettere A ed E sarebbero state accertate dalla c.t.u. di primo grado, pure a fronte di una quietanza a saldo rilasciata dal professionista il 10 aprile 1993 e l'emissione il successivo 2 aprile 1993 da parte dello stesso della fattura n. 6/93 per quasi lire 400.000.000; - riassunto il giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., la Corte veneta, con sentenza n. 205/2017, nel confermare la sentenza di primo grado, dichiarava l'estinzione del credito del prestatore d'opera per intervenuto pagamento, come da accordo fra le parti, di cui costituiva prova la firma della quietanza a saldo del 1° aprile 1993, con condanna del GIUSTO alle spese di lite di tutte le fasi. A sostegno della decisione, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte di appello di Venezia affermava che il GIUSTO non aveva avuto un comportamento lineare dato che dopo aver liberato la committente da ogni debito nei suoi confronti con una quietanza senza alcuna limitazione o riserva in data 1° aprile 1993, la quale fungeva da dichiarazione negoziale vera e propria per essere manoscritta e firmata da un soggetto professionalmente qualificato su foglio a parte e non sulla fattura, il successivo 2 aprile 1993 aveva emesso fattura per un importo di lire 30.090.000 ed in seguito, il 17 maggio 1993, altre quattro fatture per complessive lire 358.969.632, tutte con causale acconto per "la costruzione di un fabbricato di civile abitazione di n. 6 alloggi in Zenson di Piave, lottizzazione Montalban, nonché fabbricato di civile abitazione e negozi in Zenson di Piave", senza provare poi in giudizio che tali ricevute fiscali si riferivano ad altri e diversi lavori, successivi a quelli di cui alla quietanza del 1° aprile 1993. Ad avviso del Giudice del rinvio il tenore della quietanza era inequivocabile nel senso dell'intervenuto pagamento liberatorio per tutte le prestazioni professionali indicate, relative alla costruzione di "n. 6 alloggi a Zenson e condominio per negozi e appartamenti". Aggiungeva la Corte distrettuale che siffatto convincimento traeva fondamento anche nella deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva confermato che con la sottoscrizione della quietanza del 10 aprile 1993 il professionista aveva raggiunto un accordo con la controparte sulla misura del compenso. Tale affermazione bastava anche a superare la questione dei minimi tariffari; - avverso la citata sentenza di appello il GIUSTO ha proposto ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, resistito con controricorso dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & CO; - in prossimità dell'adunanza camerale del 16 novembre 2021, rinviata per impedimento del relatore, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.; - il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 19 maggio 2022 in vista della quale parte ricorrente ha curato il deposito di ulteriore memoria illustrativa. Considerato che: - con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente si duole - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - della violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso in sede di giudizio di rinvio di attenersi a quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 19649/2014 di annullamento, ossia di fornire congrua e logica motivazione circa i motivi che avevano indotto l'ingegnere ad emettere ulteriori fatture nonostante la scrittura del 10 aprile 1993; di accertare la sussistenza e l'entità dei pagamenti effettuati dall'[OSCURATO:PERSONA] snc, in relazione alle opere eseguite su ordine e nell'interesse della stessa, tenuto conto della quietanza; e, infine, di accertare la sussistenza di deroghe ai minimi tariffari e vagliare la sussistenza o meno dei presupposti per l'invalidità delle deroghe nel caso di specie (difatti, la Corte specificava "occorre piuttosto accertare se la pattuizione sia frutto o meno di una consapevole scelta e valutazione delle parti, nel quadro della libera ponderazione dei rispettivi interessi"); - con il secondo motivo, il ricorrente lamenta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 1965 c.c., nella parte in cui il Giudice dell'appello avrebbe erroneamente qualificato la quietanza come vera e propria dichiarazione negoziale, omettendo di considerare che gli elementi quali l'emissione di fattura con dicitura "acconto" e l'emissione di ulteriori parcelle per il completamento dei lavori rilevano proprio nel senso di una mera dichiarazione di scienza, limitata solo a talune prestazioni erogate; - con il terzo motivo, il ricorrente si duole - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - della violazione dell'art. 1967 c.c., avendo la Corte di appello qualificato l'atto del 1° aprile 1993 come una vera e propria transazione, ritenendone dimostrata la natura sulla scorta della sola deposizione di un teste e non per iscritto ai sensi di quanto previsto dalla citata disposizione; - con il quarto motivo, il ricorrente lamenta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione degli artt. 1350 e 1364 c.c., nella parte in cui, qualora si volesse intendere che la quietanza aveva natura di transazione, la Corte d'appello non ne avrebbe correttamente interpretato il contenuto e più in particolare con riferimento alla locuzione "a saldo delle prestazioni in corso di esecuzione"; - il primo motivo è privo di pregio. Le considerazioni svolte dal ricorrente circa i limiti dei poteri spettanti al Giudice del rinvio a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione non possono ritenersi pertinenti in quanto fondate sul richiamo di un principio proprio della giurisprudenza di legittimità ma riferito all'ipotesi in cui la sentenza impugnata venga cassata in accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, richiedendo che il Giudice si uniformi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al cd. "principio di diritto" enunciato dalla sentenza della cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Al contrario, nel caso di specie, questa Corte, con sentenza n. 19649 del 2014, aveva accolto le doglianze espresse nel ricorso dalla [OSCURATO:PERSONA] snc, cassando la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1286/2010, viziata da una motivazione gravemente carente ed inidonea a giustificare la decisione nella parte in cui aveva negato rilievo alla quietanza a saldo del 10 aprile 1993 rilasciata dal GIUSTO, sulla base della mera argomentazione che le prestazioni indicate con le lettere A ed E sarebbero state accertate tramite CTU svolta in primo grado. Non rispondendo dunque la motivazione alle censure dell'appellante, questa Corte pronunciava l'annullamento della sentenza impugnata per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, conseguendo così, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.n. 11844 del 2016, n. 17790 del 2014, n. 6707 del 2004, n. 571860 del 2001), che il Giudice del rinvio non solo poteva valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi. Pertanto, non poteva ritenersi precluso al Giudice del rinvio una nuova valutazione dei fatti già presi in considerazione dal provvedimento cassato, dei quali anzi proprio questa Corte aveva sollecitato il riesame, avendo evidenziato l'apparente inidoneità e carenza della motivazione. Nel dare seguito a tale pronuncia, la Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 205/2017, pur non avendo introdotto sostanziali modificazioni nella ricostruzione dei fatti precedentemente compiuta, ha spiegato, sulla base dell'istruttoria svolta, quali fossero le prestazioni commissionate e quelle eseguite, escludendo che fosse stato provato il conferimento di un ulteriore incarico per altre prestazioni e che, infine, il credito del prestatore d'opera si era estinto a seguito dell'accordo con la società committente con la firma della quietanza a saldo dell'i aprile 1993, bastando questo solo a risolvere che la questione dei minimi tariffari. Ne deriva, pertanto, che la soluzione data alla lite dalla sentenza ex adverso impugnata non genera alcuna violazione dell'indirizzo cui doveva uniformarsi il Giudice del rinvio, cosa diversa è se detto accertamento sia stato adeguatamente assolto e di soddisfazione per la parte ricorrente; - i motivi secondo, terzo e quarto - che data la loro stretta connessione argomentativa devono essere trattati congiuntamente - sono ugualmente infondati. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio, nell'impugnata sentenza, ha ritenuto che la quietanza a saldo del 10 aprile 1993 dovesse essere assimilata ad una "dichiarazione negoziale vera e propria", fondando l'asserto su un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 729 del 2003 e n. 18094 del 2015) per cui "la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, e ciò salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili "aliunde", risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti". La Corte di appello di Venezia ha ravvisato nella quietanza relativa alla riscossione di lire 30.090.000 una "dichiarazione negoziale vera e propria" liberatoria quanto al saldo delle prestazioni professionali ivi indicate (relative alla costruzione di "n. 6 alloggi a Zenson e condominio per negozi e appartamenti"), desumendo ciò dal fatto che nelle fatture del 2 aprile e del 7 maggio, seppur recanti dicitura "acconto" (in cui il GIUSTO non aveva specificato che si riferiva solo alla fattura in acconto) avevano la medesima causale della quietanza per essere riferita alle prestazioni per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione e negozi in Zenson di Piave (quest'ultimo espressamente menzionato nella parte finale della quietanza a saldo di cui sopra), inquadrando altresì tale comportamento alla luce del particolare contesto negoziale, per avere tra il 10 aprile e il 17 maggio del 1993 l'immobiliare sciolto il contratto col professionista, affidando l'incarico ad altri (v. pagina 4, punto 5, della sentenza impugnata). Inoltre, il Giudice del rinvio ha anche precisato che il teste [OSCURATO:PERSONA], nella sua deposizione, aveva affermato che vi era stato un "accordo fra le parti" sulla misura del compenso per l'opera professionale prestata e che tale somma riguardava sia le villette in costruzione che il condominio da costruire, il quale doveva ospitare (secondo quanto si rileva dalla CTU) anche i negozi. Ebbene, diversamente da quanto sostiene l'odierno ricorrente, di "transazione" si parla soltanto nella massima giurisprudenziale che la Corte d'appello cita per inquadrare il problema più generale per distinguere le dichiarazioni di scienza da quelle che assumono invece valore dispositivo del diritto vantato da chi le f\41(1- emetta. Dunque, attribuendo alla quietanza natura di "dichiarazione negoziale vera e propria", non si è fatto riferimento al contratto di transazione disciplinato agli artt. 1965 e ss. c.c. (il cui presupposto è l'esistenza di una lite, già sussistente o che potrebbe venire in essere, la quale viene composta sulla base di reciproche concessioni) , bensì di una dichiarazione di non aver null'altro a pretendere, funzionale a porre termine a tutti i rapporti intercorrenti fra il dichiarante professionista (il GIUSTO) ed il destinatario delle medesime dichiarazioni ([OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) e, quindi, ad esonerare il secondo da ogni ulteriore pagamento. Ai fini dell'accertamento della ricorrenza nell'atto negoziale in questione dei requisiti transattivi, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 3351 del 1975), non è, poi, necessario rinvenire un elemento quale quello della reciprocità delle concessioni, essendo sufficiente riscontrare la sola sussistenza di elementi, intrinseci ed estrinseci alla quietanza medesima (e dunque, "aliunde"), idonei ad evidenziarne in maniera inequivoca la portata liberatoria ed abdicativa, e cioè la volontà dell'autore di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa. Nel caso di specie, la quietanza a saldo del 10 aprile 1993, come atto meramente certificativo dell'avvenuto pagamento di una somma di danaro, è stata dal Giudice del rinvio ritenuta preclusiva in ordine ad ulteriori pretese in quanto, come già sottolineato, la Corte d'appello ha individuato tutta una serie di elementi che evidenziano la portata liberatoria della stessa, nel senso della liberazione della società committente da ogni debito nei confronti del professionista. Del resto il ricorrente ha riconosciuto di aver comunque ricevuto la somma di lire 56.290.000 (come si legge nella sentenza impugnata, l'ingegnere GIUSTO ha ammesso di aver ricevuto lire 43.700.000, somma di poco superiore a quella indicata da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., secondo cui rispetto alla prima parcella di lire 14.000.000 l'ingegner GIUSTO ha ricevuto lire 4.000.000 come da fattura n. 15/1991 e ha ricevuto presumibilmente in contanti lire 8.200.000 senza girarli all'avente diritto [OSCURATO:PERSONA], come si evince dalle deposizioni del parroco [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; in tale contesto va collocata la quietanza a saldo del 10 aprile 1993 per lire 30.090.000 valida a coprire tutte le prestazioni eseguite dal professionista sino a tale data). Alla luce di siffatto accertamento la Corte del rinvio ha ravvisato, con motivazione logica e congrua, nella quietanza non già una mera dichiarazione di scienza, ma una vera e propria dichiarazione negoziale dispositiva del diritto vantato dal professionista che l'aveva emessa. Tali argomentazioni risultano essere assorbenti anche quanto alle critiche mosse ai motivi terzo e quarto di ricorso. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della società controricorrente che si liquidano in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 1 5 % sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente
Decreto Cassazione n. 35779/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris