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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31057/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28065/2020proposto da: Agenzia delle Entratee del Territorio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – -avverso la sentenza n. 109/5/2020 emessa dalla CTR Sicil ia il 20 / 02 /20 20 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla CTP di Ragusa che venisse disposta Istanza ottemperanza sentenza CTP di condanna al rimborso del 90% delle somme versate in zone colpite dal sisma l’ottemperanza alla sentenza n. 1163 del 2018, passata in giudicato, con la quale la stessa Commissione aveva condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro 7.900,63 a titolo di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 (all’indomani del sisma del 1990), tenuto conto che la detta Agenzia aveva proceduto al rimborso della metà della somma dovuta.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, nominando per i consequenziali adempimenti un Commissario ad acta.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e delTerritorio sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 665, l. n. 190/2014 (come modificato dall’art. 16 octies d.l. n. 91/2017, conv. dalla l. n. 123/2017), 9, comma 17, l. n. 289/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’Agenzia aveva già provveduto con estrema sollecitudine, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 16 octies del d.l. n. 91/2017, a dare esecuzione alla sentenza della CTR sezione staccata Catania.

1.1. Il motivo è fondato.

Come di recente questa Sezione ha ribadito, in tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall'amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito dell'instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 28108 del 14/10/2021).L’iter logico sotteso a tale orientamento, pienamente condiviso nella presente sede e dal quale non vi è ragione di discostarsi, è il seguente: 1.1 Secondo il giudice dell'ottemperanza, in buona sostanza, l'art. 16- octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123, riguarderebbe le sole ipotesi in cui il diritto al rimborso venga accertato dall'amministrazione finanziaria in sede amministrativa, restandone escluse quelle in cui - come nel caso di specie -il diritto al rimborso sia stato accertato in sede giurisdizionale con efficacia di cosa giudicata. 1.2 Per consolidato orientamento di questa Corte, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento dirimborso da parte di una legge sopravvenuta (l'art. 1.6-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo (Cass., Sez. 5^, 8 gennaio 2018, n. 227; Cass., Sez. 6^-5„ 14 marzo 2018, n. 6213; Cass., Sez. 6^- 5, 26 gennaio 2021„ n. 1640).

Peraltro, è consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dall'art. 1, comma 665, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, quale novellato dall'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 (Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7368).

Onde, le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i conseguenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2019, n. 2846; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2019, n. 5300; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2021, n. 1640; Cass., Sez. 6^-5, 1 febbraio 2021, n. 2192; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8393).

In tal senso, è stato ribadito che la norma sopravvenuta di cui all'art. 16- octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza.

Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2020, n. 4570; Cass., Sez. 6^ 5, 25 marzo 2021, n. 8393; Cass., Sez. 6^-5, 22 aprile 2021, nn. 10714 e 10716, Cass. n. 18716/2022).

Questa impostazione si inserisce nel solco della pronuncia della Corte costituzionale n. 197 del 2022, secondo cui la verifica della disponibilità dei fondi stanziati dall’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 trova la sua sede naturale nell’ambito dell’attuazione e, quindi, nel giudizio d’ottemperanza. 1.3 Sulla base dell'art. 1, comma 665, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, quale novellato dall'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123, il provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 26 settembre 2017, prot. n. 195405, ha stabilito le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa, disponendo che i rimborsi delle istanze presentate entro l’11 marzo 2010 e liquidate secondo l'ordine cronologico di presentazione subiscano la riduzione del 50% sulle somme dovute. 1.4 Nella fattispecie in esame, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati, lo ius superveniens trova quindi specifica applicazione nel giudizio di ottemperanza al giudicato, determinando la riduzione del rimborso nella misura del 50% sulla base delle determinazioni adottate dall'amministrazione finanziaria in esecuzione dell'art. 16-octies delD.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123, senza che possa assumere rilievo la distinzione, operata dalla [OSCURATO:PERSONA], che confligge con il dato normativo, tra rimborso accertato in sede amministrativa, soggetto a limiti quantitativi, e rimborso riconosciuto in sede giurisdizionale con efficacia di cosa giudicata, da attribuire al contribuente nella sua integralità. 1.5 Ne consegue che, anche ove il giudice della cognizione abbia riconosciuto la spettanza al contribuente del diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l'entità del rimborso concretamente erogabile non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50% o, addirittura, escludendo in totola stessa erogazione del rimborso.

Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, dal giudice dell'ottemperanza. 1.6 In conclusione, il giudice dell'ottemperanza ha fatto malgoverno del principio enunciato, demandando al commissario ad acta di adottare i «necessari provvedimenti attuativi» del giudicato tributario «mediante il pagamento della somma residua di euro 4.144,27 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo», senza tenere in alcun conto le disposizioni dell'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 nella determinazione del quantum debeatur, in modo da verificare se l'amministrazione finanziaria avesse provato che l'ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate dal citato art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 e, quindi, provvedere di conseguenza.

In quest’ottica, va letta Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4570 del 21/02/2020, secondo cui la norma sopravvenuta di cui all'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza.

Invero, questa Corte ha più volte ribadito che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste,introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un poste rius rispetto all'odierno giudizio.

In definitiva, i limiti delle risorse stanziate operano ed eventuali questioni sui conseguenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate vengono in rilievo soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza.

Di questo avviso è altresì Sez. 6 -5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018.

Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Sez. 5, Sentenza n. 16289 del 19/05/2022; conf.

Cass. n. 16290 del 2022, nonché nn. 16644, 16646, 16655, 16658, 16659, 16829 e 16830 del 2022). 2.Alla stregua delle su esposte argomentazioni , i n accoglimento dell’unico motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.

P.Q.M.

La Corte accogliei l ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28065/2020proposto da: Agenzia delle Entratee del Territorio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – -avverso la sentenza n. 109/5/2020 emessa dalla CTR Sicil ia il 20 / 02 /20 20 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla CTP di Ragusa che venisse disposta Istanza ottemperanza sentenza CTP di condanna al rimborso del 90% delle somme versate in zone colpite dal sisma l’ottemperanza alla sentenza n. 1163 del 2018, passata in giudicato, con la quale la stessa Commissione aveva condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro 7.900,63 a titolo di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 (all’indomani del sisma del 1990), tenuto conto che la detta Agenzia aveva proceduto al rimborso della metà della somma dovuta. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, nominando per i consequenziali adempimenti un Commissario ad acta. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e delTerritorio sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 665, l. n. 190/2014 (come modificato dall’art. 16 octies d.l. n. 91/2017, conv. dalla l. n. 123/2017), 9, comma 17, l. n. 289/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’Agenzia aveva già provveduto con estrema sollecitudine, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 16 octies del d.l. n. 91/2017, a dare esecuzione alla sentenza della CTR sezione staccata Catania. 1.1. Il motivo è fondato. Come di recente questa Sezione ha ribadito, in tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall'amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito dell'instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 28108 del 14/10/2021).L’iter logico sotteso a tale orientamento, pienamente condiviso nella presente sede e dal quale non vi è ragione di discostarsi, è il seguente: 1.1 Secondo il giudice dell'ottemperanza, in buona sostanza, l'art. 16- octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123, riguarderebbe le sole ipotesi in cui il diritto al rimborso venga accertato dall'amministrazione finanziaria in sede amministrativa, restandone escluse quelle in cui - come nel caso di specie -il diritto al rimborso sia stato accertato in sede giurisdizionale con efficacia di cosa giudicata. 1.2 Per consolidato orientamento di questa Corte, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento dirimborso da parte di una legge sopravvenuta (l'art. 1.6-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo (Cass., Sez. 5^, 8 gennaio 2018, n. 227; Cass., Sez. 6^-5„ 14 marzo 2018, n. 6213; Cass., Sez. 6^- 5, 26 gennaio 2021„ n. 1640). Peraltro, è consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dall'art. 1, comma 665, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, quale novellato dall'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 (Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7368). Onde, le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i conseguenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2019, n. 2846; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2019, n. 5300; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2021, n. 1640; Cass., Sez. 6^-5, 1 febbraio 2021, n. 2192; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8393). In tal senso, è stato ribadito che la norma sopravvenuta di cui all'art. 16- octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza. Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2020, n. 4570; Cass., Sez. 6^ 5, 25 marzo 2021, n. 8393; Cass., Sez. 6^-5, 22 aprile 2021, nn. 10714 e 10716, Cass. n. 18716/2022). Questa impostazione si inserisce nel solco della pronuncia della Corte costituzionale n. 197 del 2022, secondo cui la verifica della disponibilità dei fondi stanziati dall’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 trova la sua sede naturale nell’ambito dell’attuazione e, quindi, nel giudizio d’ottemperanza. 1.3 Sulla base dell'art. 1, comma 665, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, quale novellato dall'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123, il provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 26 settembre 2017, prot. n. 195405, ha stabilito le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa, disponendo che i rimborsi delle istanze presentate entro l’11 marzo 2010 e liquidate secondo l'ordine cronologico di presentazione subiscano la riduzione del 50% sulle somme dovute. 1.4 Nella fattispecie in esame, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati, lo ius superveniens trova quindi specifica applicazione nel giudizio di ottemperanza al giudicato, determinando la riduzione del rimborso nella misura del 50% sulla base delle determinazioni adottate dall'amministrazione finanziaria in esecuzione dell'art. 16-octies delD.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123, senza che possa assumere rilievo la distinzione, operata dalla [OSCURATO:PERSONA], che confligge con il dato normativo, tra rimborso accertato in sede amministrativa, soggetto a limiti quantitativi, e rimborso riconosciuto in sede giurisdizionale con efficacia di cosa giudicata, da attribuire al contribuente nella sua integralità. 1.5 Ne consegue che, anche ove il giudice della cognizione abbia riconosciuto la spettanza al contribuente del diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l'entità del rimborso concretamente erogabile non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50% o, addirittura, escludendo in totola stessa erogazione del rimborso. Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, dal giudice dell'ottemperanza. 1.6 In conclusione, il giudice dell'ottemperanza ha fatto malgoverno del principio enunciato, demandando al commissario ad acta di adottare i «necessari provvedimenti attuativi» del giudicato tributario «mediante il pagamento della somma residua di euro 4.144,27 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo», senza tenere in alcun conto le disposizioni dell'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 nella determinazione del quantum debeatur, in modo da verificare se l'amministrazione finanziaria avesse provato che l'ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate dal citato art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 e, quindi, provvedere di conseguenza. In quest’ottica, va letta Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4570 del 21/02/2020, secondo cui la norma sopravvenuta di cui all'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza. Invero, questa Corte ha più volte ribadito che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste,introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un poste rius rispetto all'odierno giudizio. In definitiva, i limiti delle risorse stanziate operano ed eventuali questioni sui conseguenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate vengono in rilievo soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza. Di questo avviso è altresì Sez. 6 -5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018. Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Sez. 5, Sentenza n. 16289 del 19/05/2022; conf. Cass. n. 16290 del 2022, nonché nn. 16644, 16646, 16655, 16658, 16659, 16829 e 16830 del 2022). 2.Alla stregua delle su esposte argomentazioni , i n accoglimento dell’unico motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia. P.Q.M. La Corte accogliei l ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spe
Sentenza Cassazione n. 31057/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris