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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2014

ECLI:EU:T:2014:60
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62011TJ0342 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 6 febbraio 2014 ( *1 ) «Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo delle stazioni di servizio — Decisione di rigetto di una denuncia — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Mancata esecuzione degli impegni resi obbligatori da una decisione della [OSCURATO:PERSONA] — Riapertura del procedimento — Ammende — Penalità di mora» Nella causa T‑342/11, [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de [OSCURATO:PERSONA] de Servicio (CEEES), con sede in Madrid (Spagna), Asociación de Gestores de [OSCURATO:PERSONA] de Servicio, con sede in Madrid, rappresentate da A. [OSCURATO:PERSONA] e B. [OSCURATO:PERSONA], avvocati, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da J. [OSCURATO:PERSONA] e F. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato inizialmente da M. [OSCURATO:PERSONA], successivamente da S. [OSCURATO:PERSONA] e infine da A. [OSCURATO:PERSONA], abogados del Estado, e da [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA, rappresentata da J. Jiménez‑[OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA], avvocati, intervenienti avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione C(2011) 2994 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 28 aprile 2011, che respinge la denuncia presentata dalle ricorrenti in merito alle infrazioni alle norme concorrenziali commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] (caso COMP/39461), IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto da O. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente,

I. [OSCURATO:PERSONA] e D. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 aprile 2013, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il presente ricorso, le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de [OSCURATO:PERSONA] de Servicio (CEEES) e l’Asociación de Gestores de [OSCURATO:PERSONA] de Servicio, chiedono l’annullamento della decisione C(2011) 2994 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 28 aprile 2011, che respinge la denuncia da esse proposta in merito alle infrazioni alle norme della concorrenza commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] (caso COMP/39461) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Detta denuncia evidenziava il mancato rispetto da parte dell’interveniente, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), degli impegni resi obbligatori dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 12 aprile 2006 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/B‑1/38.348 – [OSCURATO:PERSONA] CPP) (sintesi nella GU L 176, pag. 104 ; in prosieguo: la «decisione sugli impegni»).

Fatti 2 La CEEES è un’associazione di imprese avente lo scopo di difendere e rappresentare gli interessi in tutti i settori dei suoi membri, che sono, sostanzialmente, società titolari di diritti di gestione di stazioni di servizio. 3 L’Asociación de Gestores de [OSCURATO:PERSONA] de Servicio è un’associazione di imprese integrata nella CEEES e che rappresenta gli interessi degli imprenditori che gestiscono stazioni di servizio senza esserne proprietari. 4 [OSCURATO:PERSONA] è una società petrolifera spagnola. 5 Il 16 giugno 2004, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha avviato un procedimento a norma degli articoli 81 CE e 82 CE contro la [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla distribuzione di carburante nelle stazioni di servizio spagnole.

Nella sua valutazione preliminare, essa ha espresso dubbi quanto alla compatibilità di taluni elementi degli accordi di distribuzione esclusivi a lungo termine conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e le stazioni di servizio con l’articolo 81 CE. 6 Per rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto degli impegni, che sono stati pubblicati nell’ambito della consultazione pubblica prevista dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), e che sono stati oggetto di diverse revisioni. 7 Il 12 aprile 2006, adottando la decisione sugli impegni, sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha reso gli impegni rivisti obbligatori fino al 31 dicembre 2011. 8 La decisione sugli impegni prevede, in particolare, quanto segue: «La [[OSCURATO:PERSONA]] s’impegna a rispettare le disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento n. 2790/99 per quanto riguarda gli accordi che definiscono le condizioni alle quali la [[OSCURATO:PERSONA]] esercita l’attività di distribuzione di carburanti e di combustibili per autoveicoli in stazioni di servizio in Spagna.

La [[OSCURATO:PERSONA]] s’impegna in particolare: (…) b) a non limitare la capacità dell’acquirente a determinare il prezzo di vendita, mentre la [[OSCURATO:PERSONA]] permane tuttavia libera di imporre prezzi di vendita massimi o di raccomandare un prezzo di vendita consigliato, a condizione che questi ultimi non equivalgano ad un prezzo di vendita fisso o minimo derivante da pressioni imposte o da incentivi proposti dall’una o dall’altra delle parti; oppure, nel caso di accordi di agenzia nei quali la [[OSCURATO:PERSONA]] fissa il prezzo di vendita, poiché l’agente non diviene proprietario dei beni, la [[OSCURATO:PERSONA]] s’impegna a non impedire all’agente di condividere la sua commissione con il cliente e non imporgli restrizioni al riguardo, lasciandogli tutta la libertà di abbassare il prezzo effettivamente pagato dal cliente senza che i redditi [della [OSCURATO:PERSONA]] ne risultino ridotti». 9 Nella decisione sugli impegni, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che gli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] erano sufficienti per ovviare ai problemi constatati e ha chiuso il procedimento. 10 Il 30 maggio 2007, come diverse altre società, le ricorrenti hanno depositato una denuncia dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] nella quale invocavano l’esistenza di un accordo contrastante con l’articolo 81 CE tra diverse società petrolifere.

Esse hanno anche dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] imponeva prezzi minimi di vendita al pubblico alle stazioni di servizio, in violazione degli articoli 81 CE e 82 CE. 11 Nel loro atto integrativo del 10 luglio 2007, le ricorrenti hanno sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva rispettato l’impegno di non restringere la facoltà delle stazioni di servizio in Spagna di determinare il prezzo di vendita di carburanti al pubblico e hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di riavviare il procedimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 12 Nelle loro osservazioni del 13 novembre 2009, le ricorrenti hanno dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad infliggere un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA] a causa del mancato rispetto di tali impegni da parte di quest’ultima. 13 Il 30 luglio 2009, la [OSCURATO:PERSONA] de la Competencia (commissione nazionale della concorrenza spagnola; in prosieguo: la «CNC») ha adottato una decisione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] de Servicio SA e della BP [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «decisione della CNC»).

In tale decisione, la CNC ha constatato che dette società avevano violato l’articolo 1 della ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (legge n. 16/1989, del 17 luglio 1989, relativa alla tutela della concorrenza, BOE n. 170, del 18 luglio 1989, pag. 22747), nonché l’articolo 81, paragrafo 1, CE, in quanto avevano fissato indirettamente i prezzi di vendita di carburante al pubblico che dovevano essere applicati dalle imprese indipendenti che operavano sotto la loro insegna, restringendo così la libera concorrenza tra le stazioni di servizio della loro rete nonché tra le rimanenti stazioni di servizio.

Peraltro, la CNC ha inflitto un’ammenda di EUR 5 milioni alla [OSCURATO:PERSONA] e le ha ingiunto di adottare tutte le misure necessarie per far cessare tale pratica di fissazione dei prezzi e di astenersi da detta pratica per l’avvenire. 14 Con atti del 30 marzo e del 28 dicembre 2010, rispettivamente, le ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un ricorso avverso la decisione della CNC. 15 Con lettera del 21 settembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alle ricorrenti la sua valutazione provvisoria della denuncia che esse avevano depositato il 30 maggio 2007. 16 Per quanto riguarda la prima parte della denuncia delle ricorrenti, relativa ad un asserito accordo in contrasto con l’articolo 101 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato le interessate che aveva trasmesso alla CNC tutti gli elementi di tale denuncia relativi a siffatto accordo e ha chiesto loro di confermare se intendevano ritirare la denuncia per quanto riguarda detto accordo. 17 Quanto alla seconda parte del loro denuncia, riguardante una violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] de Servicio dell’articolo 101 TFUE per l’imposizione di prezzi di vendita minimi alle stazioni di servizio, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che tale questione era già stata risolta nella decisione della CNC e ha annunciato la propria intenzione di respingere tale parte della loro denuncia, in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

Essa ha invitato le ricorrenti alla desistenza. 18 Infine, riguardo alla terza parte del loro denuncia, concernente il mancato rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei suoi impegni resi obbligatori dalla decisione sugli impegni, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che non esistevano motivi sufficienti per procedere a un’indagine e che, sempre in via preliminare, essa respingeva tale parte della loro denuncia. 19 Nella loro risposta del 18 ottobre 2010, le ricorrenti hanno espresso il loro accordo ai fini del ritiro delle prime due parti del loro denuncia menzionate ai precedenti punti 16 e

17. Per contro, esse hanno mantenuto la terza parte della loro denuncia, menzionata al precedente punto

18. 20 Il 28 aprile 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata con cui ha respinto la denuncia delle ricorrenti. 21 [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato, ai punti da 22 a 25 della decisione impugnata, che, in seguito alla mancata esecuzione di una decisione sugli impegni, da una parte, essa poteva riavviare il procedimento in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e infliggere ammende o penalità di mora in forza degli articoli 23 e 24 di tale regolamento e, dall’altra, che essa disponeva di un potere di valutazione al riguardo.

Orbene, nella fattispecie, non sussisterebbero motivi sufficienti per adottare misure contro la [OSCURATO:PERSONA]. 22 Ai punti da 26 a 32 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che non era necessario riavviare il procedimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], poiché la CNC aveva già condotto un’indagine contro tale società e adottato misure nei suoi confronti.

L’analisi della denuncia avrebbe dato luogo ad un raddoppiamento del lavoro e avrebbe costituito un uso inefficiente delle risorse pubbliche. 23 Ai punti da 33 a 43 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato e respinto due argomenti delle ricorrenti.

In primo luogo, ai punti da 34 a 40 di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’esame della denuncia avrebbe condotto soltanto a un limitato raddoppiamento del lavoro.

In secondo luogo, ai punti da 41 a 43 di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’argomento vertente sul fatto che si trattava di infrazioni distinte.

In tal contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, in particolare, che, anche supponendo che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] costituisse un’infrazione a due disposizioni giuridiche distinte, cioè l’articolo 101 TFUE, da una parte, e l’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, dall’altra, non sussistevano sufficienti ragioni per adottare misure riguardanti tale aspetto della denuncia.

L’azione pubblica intrapresa dalla CNC per sanzionare il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sufficiente per dissuadere quest’ultima dal partecipare a tali pratiche anticoncorrenziali per l’avvenire. 24 Infine, ai punti da 44 a 48 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto all’argomento delle ricorrenti secondo cui essa era obbligata ad infliggere ammende in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1/2003 o una penalità di mora in forza dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.

In tal contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che tali disposizioni non prevedevano il diritto di esigere che essa imponesse un’ammenda o una penalità di mora e che, comunque, nelle circostanze della fattispecie, non era necessario avviare un procedimento per infliggere un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA].

Procedimento e conclusioni delle parti 25 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2011, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. 26 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 23 settembre e il 3 ottobre 2011, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

Con ordinanze dell’8 e del 30 novembre 2011, rispettivamente, il presidente della terza sezione del Tribunale ha ammesso i loro interventi. 27 In seguito alla chiusura della fase scritta, con atti scritti del 12 luglio 2012 e del 9 aprile 2013, le ricorrenti hanno effettuato due offerte di prova cui erano allegati taluni documenti.

Tali offerte sono state versate al fascicolo, con riserva di una decisione in merito alla loro ricevibilità. 28 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. 29 Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 29 aprile 2013. 30 Nel ricorso, le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata; — conseguentemente, constatare che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad imporre alla [OSCURATO:PERSONA] ammenda o penalità di mora, in forza dell’inosservanza dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003. 31 In risposta ad un quesito posto dal Tribunale nel corso dell’udienza, le ricorrenti hanno desistito dal capo delle conclusioni diretto a far constatare che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad infliggere un’ammenda o una penalità di mora alla [OSCURATO:PERSONA].

Di ciò si è preso atto nel verbale d’udienza. 32 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — dichiarare il ricorso in parte irricevibile e respingerlo in parte in quanto infondato o, comunque, respingerlo nel suo insieme in quanto infondato; — condannare le ricorrenti alle spese. 33 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna chiede che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso; — condannare le ricorrenti alle spese. 34 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato o, comunque, respingere il ricorso in quanto integralmente infondato; — condannare le ricorrenti alle spese, comprese quelle relative al loro intervento.

In diritto 35 A sostegno del ricorso, le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato, da una parte, l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nonché, dall’altra, l’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento. 36 In sostanza, le ricorrenti deducono due motivi. 37 In primo luogo, le ricorrenti sostengono che, in seguito al mancato rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della decisione sugli impegni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riaprire il procedimento nei confronti di tale società e infliggerle un’ammenda o una penalità di mora.

Omettendo di adottare tali provvedimenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nonché l’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento. 38 In secondo luogo, le ricorrenti considerano che, omettendo di riaprire il procedimento contro la [OSCURATO:PERSONA] e di ritirare o di abrogare la decisione sugli impegni, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 39 Poiché talune osservazioni delle ricorrenti possono essere intese come riguardanti non soltanto la fondatezza dei motivi della decisione impugnata, ma anche l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE, il Tribunale esaminerà tale aspetto all’esito dell’esame dei due motivi. 40 Infine, il Tribunale si pronuncerà sulle offerte di prova del 12 luglio 2012 e del 9 aprile 2013.

Sul motivo vertente su una violazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento in ragione dell’omissione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di riaprire il procedimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e di infliggerle un’ammenda o una penalità di mora Sulla ricevibilità del motivo 41 [OSCURATO:PERSONA] asserisce che il motivo vertente su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 è stato invocato esclusivamente a sostegno del secondo capo delle conclusioni delle ricorrenti, alle quali queste ultime hanno rinunciato (v. il precedente punto 31), diretto a farle rivolgere un’ingiunzione. 42 Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], non risulta dal ricorso che le ricorrenti si limitino a invocare una violazione delle disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), o dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 esclusivamente a sostegno del capo delle conclusioni diretto a ottenere la constatazione che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad infliggere un’ammenda o una penalità di mora alla [OSCURATO:PERSONA], e non a sostegno del loro primo capo di conclusioni. 43 In tal contesto, occorre ricordare che, certo, risulta dalla giurisprudenza che, nell’ambito della competenza di annullamento ad esso conferita all’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione europea non è abilitato a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni e che un capo di conclusioni diretto a far rivolgere un’ingiunzione a un’istituzione dell’Unione deve essere respinto in quanto irricevibile (sentenza del Tribunale del 9 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-74/08, Racc. pag.

II-4661 , punto 19). 44 Tuttavia, tale giurisprudenza non osta a che le ricorrenti basino una domanda di annullamento della decisione impugnata su un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), o dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003.

Infatti, nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] avesse violato tali disposizioni nella decisione impugnata, le ricorrenti dovrebbero poter chiedere l’annullamento di tale decisione al Tribunale e spetterebbe allora alla [OSCURATO:PERSONA] adottare le misure che l’esecuzione della sentenza del Tribunale comporterebbe, in forza dell’articolo 266 TFUE. 45 Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta.

Sulla fondatezza del motivo 46 In sostanza, le ricorrenti affermano che, rifiutando di riaprire il procedimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e di infliggerle un’ammenda o una penalità di mora, in seguito al mancato rispetto della decisione sugli impegni, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nonché l’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento. – Sul margine discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] 47 Va osservato che, nell’ipotesi in cui le ricorrenti sostenessero che le disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, obbligano la [OSCURATO:PERSONA] a riaprire il procedimento e ad infliggere penalità di mora e ammende nei confronti di qualsiasi impresa che non rispetti i suoi impegni resi obbligatori da una decisione basata sull’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento, tale censura dovrebbe essere respinta in quanto infondata. 48 Risulta infatti senza equivoco dalla formulazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 che, qualora un’impresa interessata non rispetti una decisione sugli impegni, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a riaprire il procedimento contro detta impresa, ma dispone di un potere discrezionale al riguardo.

Infatti, in forza di tale disposizione qualora un’impresa non rispetti i suoi impegni resi vincolanti ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può riaprire il procedimento contro tale impresa su domanda o di propria iniziativa. 49 [OSCURATO:PERSONA] dispone anche di un potere discrezionale riguardante l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003, in forza dei quali essa può infliggere ammende o penalità di mora alle imprese qualora esse non rispettino un impegno reso obbligatorio da una decisione adottata in applicazione dell’articolo 9 di detto regolamento. 50 Tuttavia, nel corso del procedimento, le ricorrenti hanno precisato che esse non rimettevano in discussione il fatto che le disposizioni di cui trattasi conferissero un potere discrezionale alla [OSCURATO:PERSONA]. 51 Nondimeno, le ricorrenti ritengono che, sebbene, in linea di principio, la [OSCURATO:PERSONA] disponga di un margine discrezionale, essa avrebbe dovuto, nelle circostanze di specie, riaprire il procedimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e infliggerle una penalità di mora e un’ammenda. 52 In tal contesto, le ricorrenti sostengono che la giurisprudenza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda la questione se sia nell’interesse dell’Unione trattare una denuncia avente ad oggetto una violazione degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE non è applicabile nella fattispecie, poiché la loro denuncia riguarderebbe il mancato rispetto di una decisione sugli impegni e poiché tale mancato rispetto sarebbe stato dimostrato dalla decisione della CNC. 53 Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che il potere di riaprire il procedimento di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e il potere di infliggere ammende o penalità di mora di cui essa dispone in forza degli articoli 23 e 24 di detto regolamento le sono stati conferiti ai fini della funzione di vigilanza sul rispetto degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE di cui essa è investita in base all’articolo 105 TFUE. 54 Infatti, allorché identifica problemi di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] può rendere obbligatori gli impegni che sono stati proposti dalle imprese interessate e che essa giudica appropriati, in luogo di procedere alla constatazione formale di un’infrazione agli articoli 101 TFUE o 102 TFUE (sentenza della Corte del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa, C-441/07 P, Racc. pag.

I-5949 , punto 35). 55 Da una parte, il meccanismo introdotto dall’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 permette all’impresa interessata di partecipare pienamente al procedimento, proponendo le soluzioni che le sembrano più appropriate per rispondere alle preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] ed evitare che la [OSCURATO:PERSONA] constati formalmente un’infrazione agli articoli 101 TFUE o 102 TFUE.

D’altra parte, tale articolo è ispirato da considerazioni di economia procedimentale, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a dimostrare esaurientemente che ricorrono le condizioni degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE e può quindi apportare una soluzione più rapida ai problemi che essa ha individuato (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa, citata al precedente punto 54, punto 35). 56 Le competenze conferite alla [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 sono dirette a garantire il rispetto di tali impegni.

Infatti, allorché un’impresa non rispetta gli impegni da essa formulati e che sono stati resi obbligatori dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima può riaprire il procedimento e infliggerle una penalità di mora o un’ammenda, limitandosi a dimostrare il mancato rispetto della decisione sugli impegni, senza dover previamente constatare una violazione degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE. 57 Per contro, in contrasto con quanto affermato dalle ricorrenti, l’obiettivo di tali disposizioni non è quello di consentire l’imposizione di una duplice sanzione a un’impresa per infrazioni particolarmente gravi agli articoli 101 TFUE o 102 TFUE.

Infatti, siffatta interpretazione non sarebbe affatto conforme con l’ultima frase del considerando 13 del regolamento n. 1/2003, secondo cui le decisioni dirette a rendere obbligatori determinati impegni non sono opportune in casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] intende infliggere un’ammenda. 58 Con riferimento agli elementi che determinano l’esercizio del potere discrezionale di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, occorre ricordare che quest’ultima dispone soltanto di risorse limitate che deve utilizzare per agire nei confronti di un numero potenzialmente elevato di condotte contrastanti con il diritto della concorrenza. 59 Spetta pertanto alla [OSCURATO:PERSONA] attribuire gradi di priorità diversi ai problemi di concorrenza che vengono portati alla sua conoscenza e decidere se la prosecuzione dell’esame di una controversia sia nell’interesse dell’Unione (v. sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2010, CEAHR/[OSCURATO:PERSONA], T-427/08, Racc. pag.

II-5865 , punto 27, e giurisprudenza ivi citata). 60 In tal contesto occorre ricordare che, riguardo ad una decisione di rigetto di una denuncia per violazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, risulta da una giurisprudenza consolidata che la [OSCURATO:PERSONA] deve prendere in considerazione tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, segnatamente quelli che vengono portati a sua conoscenza dal denunciante.

Quindi, in tal contesto, essa deve, in particolare, prendere in considerazione l’importanza dell’asserita infrazione per il funzionamento del mercato interno, la probabilità di poter accertare la sua esistenza e l’estensione delle misure di indagine necessarie, allo scopo di adempiere, nelle migliori condizioni, la sua funzione di vigilanza sull’osservanza degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE (v. sentenza della Corte del 17 maggio 2001, IECC/[OSCURATO:PERSONA], C-450/98 P, Racc. pag.

I-3947 , punto 57, e la giurisprudenza ivi citata; sentenze del Tribunale del 18 settembre 1992, Automec/[OSCURATO:PERSONA], T-24/90, Racc. pag.

II-2223 , punto 86, nonché del 12 settembre 2007, Ufex e a./[OSCURATO:PERSONA], T-60/05, Racc. pag.

II-3397 , punto 178).

Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] deve poter prendere in considerazione le misure delle autorità di concorrenza nazionali (v. sentenza del Tribunale del 3 luglio 2007, Au lys de France/[OSCURATO:PERSONA], T‑458/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 72, e la giurisprudenza ivi citata).

Infine, il Tribunale ha già constatato che nulla ostava a che la [OSCURATO:PERSONA], in una fattispecie, privilegiasse un solo criterio per valutare l’interesse dell’Unione ad esaminare un problema di concorrenza (v., in tal senso, sentenza IECC/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 58 e 59). 61 Risulta del pari da una giurisprudenza consolidata che l’autore di una denuncia riguardante una violazione degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE non ha il diritto di esigere dalla [OSCURATO:PERSONA] una decisione definitiva in merito alla sussistenza o all’insussistenza dell’asserita infrazione (sentenza della Corte del 4 marzo 1999, Ufex e a./[OSCURATO:PERSONA], C-119/97 P, Racc. pag.

I-1341 , punto 87; sentenze del Tribunale Automec/[OSCURATO:PERSONA], citata al precedente punto 60, punto 75, e del 13 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑119/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 32). 62 Considerato il fatto che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad emettere impegni vincolanti in forza dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 ha anche l’obiettivo di garantire l’osservanza degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE e che le competenze previste all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento sono dirette a garantire il rispetto di detti impegni, il Tribunale considera che i principi accolti dalla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti da 60 a 61 si applicano anche nel caso in cui l’eventuale inosservanza di un impegno sia portata a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] e in cui essa debba decidere se riaprire il procedimento. 63 Orbene, poiché la [OSCURATO:PERSONA] deve valutare la questione se sia nell’interesse dell’Unione proseguire l’esame di una denuncia alla luce degli elementi di diritto e di fatto pertinenti nella fattispecie, essa deve prendere in considerazione la circostanza che la situazione può presentarsi in modo diverso a seconda che tale denuncia riguardi l’eventuale inosservanza di una decisione sugli impegni o un’eventuale infrazione agli articoli 101 TFUE o 102 TFUE. 64 Poiché, infatti, l’inosservanza degli impegni è, generalmente, più facile da dimostrare che la violazione degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE, l’estensione delle misure di indagine necessarie per accertare siffatta inosservanza degli impegni sarà, in linea di principio, più limitata.

Tuttavia, in contrasto con quanto affermato dalle ricorrenti, non se ne può dedurre che, in tal caso, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe sistematicamente riaprire il procedimento e infliggere un’ammenda o una penalità di mora.

Infatti, tale orientamento avrebbe la conseguenza di trasformare le competenze che essa detiene in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 in competenze vincolate, il che non sarebbe conforme al testo di tali disposizioni. 65 Riguardo, poi, all’argomento esposto dalle ricorrenti, secondo cui spetta alla [OSCURATO:PERSONA] vigilare sull’osservanza di una decisione sugli impegni, occorre constatare che nulla osta a che, nell’ambito delle disposizioni di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] prenda in considerazione le misure delle autorità di concorrenza nazionali. 66 In tal contesto occorre considerare che la competenza parallela delle autorità di concorrenza nazionali per l’applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, in forza dell’articolo 5 del regolamento n. 1/2003, non è rimessa in discussione dall’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una decisione sugli impegni presa a norma dell’articolo 9 di tale regolamento.

Infatti, come risulta dal considerando 13 del regolamento n. 1/2003, le decisioni sugli impegni sono adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’articolo 9 di detto regolamento fatta salva la facoltà delle autorità di concorrenza nazionali di constatare un’infrazione agli articoli 101 TFUE o 102 TFUE e di statuire sulla controversia in parola.

Peraltro, risulta dal considerando 22 di tale regolamento che le decisioni relative agli impegni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] non pregiudicano il potere delle autorità di concorrenza nazionali di applicare gli articoli 101 TFUE e 102 TFUE. 67 Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, l’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una decisione a norma dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 non le conferisce una competenza esclusiva.

Certo, l’articolo 11, paragrafo 6, di detto regolamento, che le ricorrenti invocano in tal contesto, prevede, segnatamente, che l’avvio, da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un procedimento ai fini dell’adozione di una decisione che constati un’infrazione e ordini la sua cessazione in forza dell’articolo 7 di tale regolamento o di un procedimento ai fini dell’adozione di una decisione che renda obbligatori impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento in parola, ha per conseguenza l’abbandono da parte delle autorità di concorrenza degli Stati membri della loro competenza ad applicare gli articoli 101 TFUE e 102 TFUE.

Tuttavia non si può dedurre da tali disposizioni che le autorità di concorrenza nazionali non possano più adottare decisioni nei confronti dell’impresa dopo che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione sugli impegni, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003.

Infatti, risulta dalla giurisprudenza che l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 non dichiara incompetenti le autorità di concorrenza nazionali in modo permanente, ma soltanto per la durata del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza della Corte del 14 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑17/10, punti da 68 a 92). 68 Pertanto, nulla osta a che la [OSCURATO:PERSONA] prenda in considerazione i provvedimenti che un’autorità di concorrenza nazionale ha adottato nei confronti di un’impresa, allorché essa valuta se sia nell’interesse dell’Unione riaprire il procedimento nei confronti di tale impresa per l’inosservanza dei suoi impegni, allo scopo di infliggerle un’ammenda o una penalità di mora.

Al contrario, in quanto tali competenze sono state conferite alla [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 23 paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 ai fini della sua funzione di vigilanza dell’osservanza degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, siffatta valutazione si impone. – Sull’esercizio del potere discrezionale nella fattispecie 69 È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare la censura secondo cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non riaprire il procedimento e di non infliggere penalità di mora o ammende alla [OSCURATO:PERSONA] è viziata da un errore manifesto di valutazione.

Le ricorrenti sostengono che i motivi che la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto nella decisione impugnata non giustificano tale decisione. 70 Al riguardo, occorre ricordare che il controllo del giudice dell’Unione sull’esercizio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del potere discrezionale riconosciutole in materia di esame delle denunce non deve condurlo a sostituire la propria valutazione dell’interesse dell’Unione a quella della [OSCURATO:PERSONA], bensì a verificare se la decisione controversa non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da errori di diritto, da errori manifesti di valutazione o da sviamento di potere (v. sentenza CEAHR/[OSCURATO:PERSONA], citata al precedente punto 59, punto 65, e la giurisprudenza ivi citata). 71 Il Tribunale considera che, nella fattispecie, i motivi della decisione impugnata, riassunti ai precedenti punti da 21 a 24, non sono viziati da errore manifesto di valutazione. 72 Infatti, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, in particolare, sull’esistenza della decisione della CNC, nella quale quest’ultima ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 101 TFUE fissando indirettamente i prezzi di vendita del carburante al pubblico, le ha inflitto un’ammenda di EUR 5 milioni e le ha ingiunto di adottare tutti i provvedimenti necessari per far cessare tale pratica di fissazione dei prezzi e di astenersi da tale pratica per l’avvenire.

Tale orientamento è conforme all’obiettivo di una stretta cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità di concorrenza nazionali in seno alla rete europea della concorrenza, che viene menzionata, segnatamente, ai considerando 6, 8 e 15 del regolamento n. 1/2003. 73 Peraltro, alla luce della decisione della CNC, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto considerare, senza commettere alcun errore manifesto di valutazione, che l’adozione di misure supplementari contro la [OSCURATO:PERSONA] non era necessaria. 74 Infatti, da una parte, riguardo all’argomento delle ricorrenti, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sanzionare l’inosservanza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della decisione sugli impegni imponendole una penalità di mora in forza dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003, si deve ammettere che tale potere della [OSCURATO:PERSONA] è diretto a vincolare un’impresa al rispetto di un impegno per il futuro.

Orbene, al riguardo, gli obiettivi che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto perseguire infliggendo una penalità di mora alla [OSCURATO:PERSONA] e quelli perseguiti dalla CNC nella sua decisione convergevano, poiché si trattava di far cessare la pratica della fissazione dei prezzi di vendita del carburante.

Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che le misure adottate dalla CNC erano sufficienti per imporre alla [OSCURATO:PERSONA] di astenersi da tale pratica per il futuro.

Pertanto, essa ha potuto considerare, senza commettere alcun errore manifesto di valutazione, che un intervento da parte sua non era necessario e che non era pertanto nell’interesse dell’Unione riaprire il procedimento allo scopo di applicare una penalità di mora. 75 D’altra parte, con riferimento all’argomento delle ricorrenti, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto infliggere un’ammenda a causa dell’inosservanza della decisione sugli impegni, occorre ricordare che l’obiettivo principale di un’ammenda inflitta sulla base dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1/2003 è quello di sanzionare un comportamento di cui la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che sollevi problemi sotto il profilo della concorrenza, senza dover dimostrare esaurientemente che ricorrono le condizioni di cui agli articoli 101 TFUE o 102 TFUE.

Nella sua decisione, la CNC aveva già constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fissato i prezzi di vendita del carburante e le aveva applicato una sanzione.

Poiché la decisione sugli impegni aveva ad oggetto lo stesso comportamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto prendere in considerazione la decisione della CNC.

Orbene, poiché l’obiettivo principale della sanzione di un comportamento della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] aveva individuato come problematico era già stato raggiunto, essa ha potuto considerare che la riapertura del procedimento e l’imposizione di un’ammenda supplementare non erano nell’interesse dell’Unione, senza commettere un errore manifesto di valutazione. 76 Nessuno degli argomenti dedotti dalle ricorrenti è idoneo a rimettere in discussione tale analisi. 77 In primo luogo, le ricorrenti asseriscono che, sebbene la CNC avesse già inflitto un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA] per aver fissato i prezzi di vendita del carburante, la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata ad imporle un’ammenda supplementare in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1/2003, per non compromettere l’essenza stessa del meccanismo introdotto dall’articolo 9 di tale regolamento, per ragioni di certezza del diritto e per non far apparire l’inesecuzione di un impegno come un fatto «gratuito, insignificante o privo di rilievo», segnatamente rispetto alle imprese che non hanno accettato impegni. 78 Questa argomentazione dev’essere respinta. 79 Infatti, anche nella duplice ipotesi in cui, da un lato, l’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1/2003 dovesse essere interpretato in modo da consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di imporre un’ammenda supplementare a un’impresa per l’unico motivo che essa non ha rispettato i suoi impegni, mentre questo stesso comportamento è già stato sanzionato da un’autorità di concorrenza nazionale per violazione dell’articolo 101 TFUE, e in cui, d’altro lato, tale modo di procedere non fosse in contrasto con il principio del ne bis in idem, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto considerare che la riapertura del procedimento con l’obiettivo di imporre un’ammenda supplementare alla [OSCURATO:PERSONA] non era nell’interesse dell’Unione senza commettere errori manifesti di valutazione. 80 Anzitutto, si deve considerare che, in contrasto con quanto asserito dalle ricorrenti, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto imporre un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA] per l’inosservanza della decisione sugli impegni senza destinare risorse pubbliche a tale compito.

Come la [OSCURATO:PERSONA] afferma giustamente, essa avrebbe dovuto compiere tutta una serie di atti procedimentali amministrativi, come la redazione della decisione di apertura del procedimento e della comunicazione degli addebiti, l’audizione delle parti interessate e l’adozione della decisione che infligge l’ammenda. 81 Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto considerare che il valore aggiunto di un intervento da parte sua sarebbe stato limitato, in quanto l’obiettivo principale previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1/2003, cioè la sanzione di un comportamento della [OSCURATO:PERSONA] che essa aveva ritenuto problematico alla luce delle norme concorrenziali, era già stato raggiunto. 82 Infine, con riferimento all’obiettivo invocato dalle ricorrenti, cioè la preservazione dell’effetto utile del meccanismo introdotto dall’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, si deve considerare che si tratta di un obiettivo riguardante direttamente la determinazione della politica della [OSCURATO:PERSONA] nel settore del diritto della concorrenza. 83 Pertanto, anche nella duplice ipotesi menzionata al precedente punto 79, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ecceduto i limiti del proprio margine discrezionale, decidendo che, nella fattispecie, non era giustificato riaprire il procedimento e imporre un’ammenda aggiuntiva alla [OSCURATO:PERSONA]. 84 In secondo luogo, le ricorrenti affermano che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso sufficientemente in considerazione la gravità dell’infrazione della [OSCURATO:PERSONA] e gli effetti del suo comportamento sul mercato. 85 Anche questo argomento deve essere respinto. 86 Infatti, come si è esposto ai precedenti punti 60 e 62, allorché la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce priorità ai problemi di concorrenza che sono portati a sua conoscenza, nulla osta a che essa conceda la prevalenza ad uno dei criteri pertinenti. 87 Orbene, per i motivi menzionati ai precedenti punti da 72 a 83, nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] poteva considerare, giustamente, che, alla luce della decisione della CNC nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], un intervento supplementare da parte sua non fosse nell’interesse dell’Unione, senza che essa dovesse ponderare altri criteri o che dovesse pronunciarsi anteriormente sul merito della controversia, sulla gravità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], sulla struttura del mercato spagnolo o sull’impatto del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] su tale mercato. 88 In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che, a causa dell’effetto diretto della decisione sugli impegni, della sua natura vincolante per la [OSCURATO:PERSONA], del rapporto bilaterale e del rapporto di fiducia che essa instaura tra tale impresa e la [OSCURATO:PERSONA], nonché della necessità di applicare il diritto dell’Unione in modo uniforme e rispettando il principio della parità di trattamento, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riaprire il procedimento e infliggere un’ammenda e una penalità di mora alla [OSCURATO:PERSONA]. 89 Anche questo argomento deve essere respinto. 90 Infatti, è giocoforza constatare che, invocando tali elementi, le ricorrenti si limitano a ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato di sottoporsi a una decisione sugli impegni, a norma dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, e che essa non ha rispettato tale decisione. 91 Orbene, come si è esposto al precedente punto 64, il legislatore dell’Unione ha deciso di conferire un ampio margine discrezionale alla [OSCURATO:PERSONA] allorché essa si confronta con l’inosservanza di un impegno reso obbligatorio in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003.

Pertanto, le circostanze invocate dalle ricorrenti, che si limitano a descrivere che la [OSCURATO:PERSONA] è in presenza di un siffatto caso, non sono idonee a dimostrare che essa ha ecceduto i limiti del margine discrezionale di cui dispone nel contesto delle competenze che detiene in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento, nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.

Per contro, la linea seguita dalle ricorrenti, secondo cui queste sole circostanze obbligano la [OSCURATO:PERSONA] a riaprire il procedimento e infliggere un’ammenda o una penalità di mora, avrebbe la conseguenza di applicare dette competenze come competenze vincolate, il che sarebbe in contrasto con quanto previsto dal testo di dette disposizioni. 92 In quarto luogo, occorre respingere l’argomento delle ricorrenti dedotto dalla giurisprudenza della Corte secondo cui la piena efficacia degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE richiede che chiunque possa chiedere il risarcimento del danno provocato da un’infrazione a tali regole (sentenze della Corte del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C-453/99, Racc. pag.

I-6297 , punto 26, e del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C-295/04 a C-298/04, Racc. pag.

I-6619 , punto 60).

Poiché siffatta giurisprudenza riguarda l’attuazione di tali disposizioni ad iniziativa di una persona che ha subito un danno, non se ne può dedurre che, nell’ambito dell’attuazione di tali disposizioni ad iniziativa di un’autorità di concorrenza, che dispone soltanto di risorse limitate, tutti i casi nei quali un’impresa non osserva un impegno reso obbligatorio in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 dovrebbero essere sanzionati. 93 In quinto luogo, nei limiti in cui le ricorrenti invocano il considerando 29 del regolamento n. 1/2003, secondo cui l’osservanza degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE e l’esecuzione degli obblighi imposti alle imprese in applicazione di tale regolamento devono poter essere garantiti mediante ammende e penalità di mora, è sufficiente ammettere che tale considerando non rimette in discussione né l’obiettivo di un’applicazione decentrata dell’articolo 101 TFUE da parte delle autorità di concorrenza nazionale né la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione le misure di tali autorità quando essa determina se sussiste un interesse dell’Unione a che essa prosegua l’esame di un caso. 94 In sesto luogo, con riferimento al comunicato stampa della [OSCURATO:PERSONA], del 12 aprile 2006, relativo alla sua decisione nel caso COMP/B-1/38.348, con riferimento agli impegni da parte della [OSCURATO:PERSONA] nonché al suo memorandum dello stesso giorno, cui si richiamano le ricorrenti, è sufficiente constatare che la [OSCURATO:PERSONA] vi si è limitata ad ammettere che essa potrebbe esigere ammende dalla [OSCURATO:PERSONA] qualora essa non rispettasse la decisione sugli impegni, ma senza impegnarsi ad infliggere automaticamente tali ammende. 95 In settimo luogo, nella misura in cui le ricorrenti invocano il principio di proporzionalità, occorre respingere tale censura in quanto infondata, senza che sia necessario esaminare la sua ricevibilità.

Infatti, come risulta dalle considerazioni che precedono, la [OSCURATO:PERSONA] non ha compiuto alcun errore manifesto di valutazione nel contesto della ponderazione degli interessi alla quale deve procedere in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.

Pertanto, la decisione impugnata non può aver pregiudicato gli interessi delle ricorrenti in modo sproporzionato. 96 Alla luce dell’insieme di considerazioni che precedono, occorre dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto giustamente considerare che non fosse nell’interesse dell’Unione riaprire un procedimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per infliggerle un’ammenda o una penalità di mora.

Pertanto, occorre respingere il motivo vertente su una violazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.

Sul motivo vertente su una violazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 a causa dell’omissione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di riaprire il procedimento e di ritirare o di abrogare la decisione sugli impegni 97 Le ricorrenti sostengono anche che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 non riaprendo il procedimento contro la [OSCURATO:PERSONA] e non ritirando o non abrogando la decisione sugli impegni.

In seguito all’inosservanza della decisione sugli impegni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ritirare o abrogare detta decisione. 98 Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma giustamente che, nella fattispecie, sussisteva un interesse a mantenere la decisione sugli impegni.

Anzitutto, la decisione sugli impegni non riguardava unicamente gli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] relativi ai prezzi di vendita del carburante, ma anche e principalmente i contratti di distribuzione esclusiva a lungo termine.

Inoltre, con riferimento all’impegno riguardante i prezzi di vendita del carburante, nulla ostava a che la [OSCURATO:PERSONA] mantenesse la propria decisione riguardo ad esso.

Infatti, come si è esposto al precedente punto 56, tale mantenimento consentiva alla [OSCURATO:PERSONA] di infliggere penalità di mora e ammende per l’inosservanza di detta decisione, senza dover constatare anteriormente la violazione degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE. 99 Pertanto, le ricorrenti non hanno presentato alcun elemento idoneo a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia compiuto un errore manifesto di valutazione.

Va di conseguenza respinto il presente motivo.

Sulla motivazione della decisione impugnata 100 Nell’ipotesi in cui, affermando che la decisione impugnata non era sufficientemente motivata, le ricorrenti intendessero non soltanto invocare un motivo riguardante la fondatezza della decisione, ma anche un motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione prevista dall’articolo 296 TFUE, occorre anzitutto ammettere che si tratta di un motivo che dev’essere esaminato d’ufficio e che esso non può pertanto essere respinto perché tardivo. 101 Quanto alla fondatezza di tale motivo, occorre ricordare come da una giurisprudenza consolidata risulti che la motivazione di un atto dev’essere adeguata alla sua natura e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui essa promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenza della Corte del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-521/09 P, Racc. pag.

I-8947 , punto 147). 102 Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata era sufficiente.

Infatti, risulta chiaramente dalla motivazione della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, in seguito alla decisione della CNC, un intervento supplementare da parte sua non fosse nell’interesse dell’Unione. 103 Con riferimento all’argomento proposto dalle ricorrenti secondo cui, più il potere discrezionale di cui un organo dispone è ampio, più la decisione deve essere motivata, occorre ricordare che l’estensione della motivazione richiesta dipende anche dalle regole applicabili.

Orbene, come si è esposto ai precedenti punti 60, 62, 86 e 87, anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] dovesse prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, nulla osterebbe a che, nella fattispecie, essa fondasse la propria decisione sulla considerazione che le misure adottate dalla CNC erano sufficienti.

Pertanto, la motivazione della decisione impugnata deve essere considerata sufficiente.

Sulle offerte di prova delle ricorrenti 104 Le ricorrenti hanno depositato, il 12 luglio 2012 e il 9 aprile 2013, quindi successivamente alla chiusura della fase scritta del procedimento, nuove offerte di prova, consistenti in documenti accompagnati da memorie che ne esponevano l’importanza ai fini della valutazione della presente controversia. 105 Al riguardo, è sufficiente constatare che tali offerte di prova non sono pertinenti nel contesto della presente controversia, senza che sia necessario pronunciarsi sulla loro ricevibilità, poiché l’insieme dei documenti depositati il 12 luglio 2012 e il 9 aprile 2013 recano una data successiva a quella della decisione impugnata.

Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità di un atto dell’Unione si valuta in funzione degli elementi di fatto e diritto esistenti alla data in cui l’atto è stato adottato.

Ne consegue che è esclusa la considerazione, nel valutare la legittimità di tale atto, di elementi posteriori alla data di adozione dell’atto dell’Unione (sentenza del Tribunale 9 settembre 2011, Francia/[OSCURATO:PERSONA], T-257/07, Racc. pag.

II-5827 , punto 172, e la giurisprudenza ivi citata). 106 Considerato tutto quanto precede, si deve respingere il ricorso.

Sulle spese 107 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Nella fattispecie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti devono essere condannate alle spese. 108 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri che sono intervenuti nella controversia sopportano le proprie spese e il Tribunale può disporre che la parte interveniente sopporti le proprie spese.

Nella fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la [OSCURATO:PERSONA] sosterranno le proprie spese.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de [OSCURATO:PERSONA] de Servicio (CEEES) e l’Asociación de Gestores de [OSCURATO:PERSONA] de Servicio sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese. 4) [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 febbraio 2014.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011TJ0342 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 6 febbraio 2014 ( *1 ) «Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo delle stazioni di servizio — Decisione di rigetto di una denuncia — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Mancata esecuzione degli impegni resi obbligatori da una decisione della [OSCURATO:PERSONA] — Riapertura del procedimento — Ammende — Penalità di mora» Nella causa T‑342/11, [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de [OSCURATO:PERSONA] de Servicio (CEEES), con sede in Madrid (Spagna), Asociación de Gestores de [OSCURATO:PERSONA] de Servicio, con sede in Madrid, rappresentate da A. [OSCURATO:PERSONA] e B. [OSCURATO:PERSONA], avvocati, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da J. [OSCURATO:PERSONA] e F. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato inizialmente da M. [OSCURATO:PERSONA], successivamente da S. [OSCURATO:PERSONA] e infine da A. [OSCURATO:PERSONA], abogados del Estado, e da [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA, rappresentata da J. Jiménez‑[OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA], avvocati, intervenienti avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione C(2011) 2994 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 28 aprile 2011, che respinge la denuncia presentata dalle ricorrenti in merito alle infrazioni alle norme concorrenziali commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] (caso COMP/39461), IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto da O. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, I. [OSCURATO:PERSONA] e D. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 aprile 2013, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il presente ricorso, le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de [OSCURATO:PERSONA] de Servicio (CEEES) e l’Asociación de Gestores de [OSCURATO:PERSONA] de Servicio, chiedono l’annullamento della decisione C(2011) 2994 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 28 aprile 2011, che respinge la denuncia da esse proposta in merito alle infrazioni alle norme della concorrenza commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] (caso COMP/39461) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Detta denuncia evidenziava il mancato rispetto da parte dell’interveniente, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), degli impegni resi obbligatori dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 12 aprile 2006 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/B‑1/38.348 – [OSCURATO:PERSONA] CPP) (sintesi nella GU L 176, pag. 104 ; in prosieguo: la «decisione sugli impegni»). Fatti 2 La CEEES è un’associazione di imprese avente lo scopo di difendere e rappresentare gli interessi in tutti i settori dei suoi membri, che sono, sostanzialmente, società titolari di diritti di gestione di stazioni di servizio. 3 L’Asociación de Gestores de [OSCURATO:PERSONA] de Servicio è un’associazione di imprese integrata nella CEEES e che rappresenta gli interessi degli imprenditori che gestiscono stazioni di servizio senza esserne proprietari. 4 [OSCURATO:PERSONA] è una società petrolifera spagnola. 5 Il 16 giugno 2004, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha avviato un procedimento a norma degli articoli 81 CE e 82 CE contro la [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla distribuzione di carburante nelle stazioni di servizio spagnole. Nella sua valutazione preliminare, essa ha espresso dubbi quanto alla compatibilità di taluni elementi degli accordi di distribuzione esclusivi a lungo termine conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e le stazioni di servizio con l’articolo 81 CE. 6 Per rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto degli impegni, che sono stati pubblicati nell’ambito della consultazione pubblica prevista dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), e che sono stati oggetto di diverse revisioni. 7 Il 12 aprile 2006, adottando la decisione sugli impegni, sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha reso gli impegni rivisti obbligatori fino al 31 dicembre 2011. 8 La decisione sugli impegni prevede, in particolare, quanto segue: «La [[OSCURATO:PERSONA]] s’impegna a rispettare le disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento n. 2790/99 per quanto riguarda gli accordi che definiscono le condizioni alle quali la [[OSCURATO:PERSONA]] esercita l’attività di distribuzione di carburanti e di combustibili per autoveicoli in stazioni di servizio in Spagna. La [[OSCURATO:PERSONA]] s’impegna in particolare: (…) b) a non limitare la capacità dell’acquirente a determinare il prezzo di vendita, mentre la [[OSCURATO:PERSONA]] permane tuttavia libera di imporre prezzi di vendita massimi o di raccomandare un prezzo di vendita consigliato, a condizione che questi ultimi non equivalgano ad un prezzo di vendita fisso o minimo derivante da pressioni imposte o da incentivi proposti dall’una o dall’altra delle parti; oppure, nel caso di accordi di agenzia nei quali la [[OSCURATO:PERSONA]] fissa il prezzo di vendita, poiché l’agente non diviene proprietario dei beni, la [[OSCURATO:PERSONA]] s’impegna a non impedire all’agente di condividere la sua commissione con il cliente e non imporgli restrizioni al riguardo, lasciandogli tutta la libertà di abbassare il prezzo effettivamente pagato dal cliente senza che i redditi [della [OSCURATO:PERSONA]] ne risultino ridotti». 9 Nella decisione sugli impegni, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che gli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] erano sufficienti per ovviare ai problemi constatati e ha chiuso il procedimento. 10 Il 30 maggio 2007, come diverse altre società, le ricorrenti hanno depositato una denuncia dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] nella quale invocavano l’esistenza di un accordo contrastante con l’articolo 81 CE tra diverse società petrolifere. Esse hanno anche dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] imponeva prezzi minimi di vendita al pubblico alle stazioni di servizio, in violazione degli articoli 81 CE e 82 CE. 11 Nel loro atto integrativo del 10 luglio 2007, le ricorrenti hanno sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva rispettato l’impegno di non restringere la facoltà delle stazioni di servizio in Spagna di determinare il prezzo di vendita di carburanti al pubblico e hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di riavviare il procedimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 12 Nelle loro osservazioni del 13 novembre 2009, le ricorrenti hanno dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad infliggere un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA] a causa del mancato rispetto di tali impegni da parte di quest’ultima. 13 Il 30 luglio 2009, la [OSCURATO:PERSONA] de la Competencia (commissione nazionale della concorrenza spagnola; in prosieguo: la «CNC») ha adottato una decisione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] de Servicio SA e della BP [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «decisione della CNC»). In tale decisione, la CNC ha constatato che dette società avevano violato l’articolo 1 della ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (legge n. 16/1989, del 17 luglio 1989, relativa alla tutela della concorrenza, BOE n. 170, del 18 luglio 1989, pag. 22747), nonché l’articolo 81, paragrafo 1, CE, in quanto avevano fissato indirettamente i prezzi di vendita di carburante al pubblico che dovevano essere applicati dalle imprese indipendenti che operavano sotto la loro insegna, restringendo così la libera concorrenza tra le stazioni di servizio della loro rete nonché tra le rimanenti stazioni di servizio. Peraltro, la CNC ha inflitto un’ammenda di EUR 5 milioni alla [OSCURATO:PERSONA] e le ha ingiunto di adottare tutte le misure necessarie per far cessare tale pratica di fissazione dei prezzi e di astenersi da detta pratica per l’avvenire. 14 Con atti del 30 marzo e del 28 dicembre 2010, rispettivamente, le ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un ricorso avverso la decisione della CNC. 15 Con lettera del 21 settembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alle ricorrenti la sua valutazione provvisoria della denuncia che esse avevano depositato il 30 maggio 2007. 16 Per quanto riguarda la prima parte della denuncia delle ricorrenti, relativa ad un asserito accordo in contrasto con l’articolo 101 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato le interessate che aveva trasmesso alla CNC tutti gli elementi di tale denuncia relativi a siffatto accordo e ha chiesto loro di confermare se intendevano ritirare la denuncia per quanto riguarda detto accordo. 17 Quanto alla seconda parte del loro denuncia, riguardante una violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] de Servicio dell’articolo 101 TFUE per l’imposizione di prezzi di vendita minimi alle stazioni di servizio, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che tale questione era già stata risolta nella decisione della CNC e ha annunciato la propria intenzione di respingere tale parte della loro denuncia, in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Essa ha invitato le ricorrenti alla desistenza. 18 Infine, riguardo alla terza parte del loro denuncia, concernente il mancato rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei suoi impegni resi obbligatori dalla decisione sugli impegni, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che non esistevano motivi sufficienti per procedere a un’indagine e che, sempre in via preliminare, essa respingeva tale parte della loro denuncia. 19 Nella loro risposta del 18 ottobre 2010, le ricorrenti hanno espresso il loro accordo ai fini del ritiro delle prime due parti del loro denuncia menzionate ai precedenti punti 16 e 17. Per contro, esse hanno mantenuto la terza parte della loro denuncia, menzionata al precedente punto 18. 20 Il 28 aprile 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata con cui ha respinto la denuncia delle ricorrenti. 21 [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato, ai punti da 22 a 25 della decisione impugnata, che, in seguito alla mancata esecuzione di una decisione sugli impegni, da una parte, essa poteva riavviare il procedimento in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e infliggere ammende o penalità di mora in forza degli articoli 23 e 24 di tale regolamento e, dall’altra, che essa disponeva di un potere di valutazione al riguardo. Orbene, nella fattispecie, non sussisterebbero motivi sufficienti per adottare misure contro la [OSCURATO:PERSONA]. 22 Ai punti da 26 a 32 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che non era necessario riavviare il procedimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], poiché la CNC aveva già condotto un’indagine contro tale società e adottato misure nei suoi confronti. L’analisi della denuncia avrebbe dato luogo ad un raddoppiamento del lavoro e avrebbe costituito un uso inefficiente delle risorse pubbliche. 23 Ai punti da 33 a 43 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato e respinto due argomenti delle ricorrenti. In primo luogo, ai punti da 34 a 40 di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’esame della denuncia avrebbe condotto soltanto a un limitato raddoppiamento del lavoro. In secondo luogo, ai punti da 41 a 43 di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’argomento vertente sul fatto che si trattava di infrazioni distinte. In tal contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, in particolare, che, anche supponendo che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] costituisse un’infrazione a due disposizioni giuridiche distinte, cioè l’articolo 101 TFUE, da una parte, e l’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, dall’altra, non sussistevano sufficienti ragioni per adottare misure riguardanti tale aspetto della denuncia. L’azione pubblica intrapresa dalla CNC per sanzionare il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sufficiente per dissuadere quest’ultima dal partecipare a tali pratiche anticoncorrenziali per l’avvenire. 24 Infine, ai punti da 44 a 48 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto all’argomento delle ricorrenti secondo cui essa era obbligata ad infliggere ammende in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1/2003 o una penalità di mora in forza dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento. In tal contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che tali disposizioni non prevedevano il diritto di esigere che essa imponesse un’ammenda o una penalità di mora e che, comunque, nelle circostanze della fattispecie, non era necessario avviare un procedimento per infliggere un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA]. Procedimento e conclusioni delle parti 25 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2011, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. 26 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 23 settembre e il 3 ottobre 2011, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanze dell’8 e del 30 novembre 2011, rispettivamente, il presidente della terza sezione del Tribunale ha ammesso i loro interventi. 27 In seguito alla chiusura della fase scritta, con atti scritti del 12 luglio 2012 e del 9 aprile 2013, le ricorrenti hanno effettuato due offerte di prova cui erano allegati taluni documenti. Tali offerte sono state versate al fascicolo, con riserva di una decisione in merito alla loro ricevibilità. 28 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. 29 Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 29 aprile 2013. 30 Nel ricorso, le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata; — conseguentemente, constatare che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad imporre alla [OSCURATO:PERSONA] ammenda o penalità di mora, in forza dell’inosservanza dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003. 31 In risposta ad un quesito posto dal Tribunale nel corso dell’udienza, le ricorrenti hanno desistito dal capo delle conclusioni diretto a far constatare che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad infliggere un’ammenda o una penalità di mora alla [OSCURATO:PERSONA]. Di ciò si è preso atto nel verbale d’udienza. 32 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — dichiarare il ricorso in parte irricevibile e respingerlo in parte in quanto infondato o, comunque, respingerlo nel suo insieme in quanto infondato; — condannare le ricorrenti alle spese. 33 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna chiede che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso; — condannare le ricorrenti alle spese. 34 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato o, comunque, respingere il ricorso in quanto integralmente infondato; — condannare le ricorrenti alle spese, comprese quelle relative al loro intervento. In diritto 35 A sostegno del ricorso, le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato, da una parte, l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nonché, dall’altra, l’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento. 36 In sostanza, le ricorrenti deducono due motivi. 37 In primo luogo, le ricorrenti sostengono che, in seguito al mancato rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della decisione sugli impegni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riaprire il procedimento nei confronti di tale società e infliggerle un’ammenda o una penalità di mora. Omettendo di adottare tali provvedimenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nonché l’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento. 38 In secondo luogo, le ricorrenti considerano che, omettendo di riaprire il procedimento contro la [OSCURATO:PERSONA] e di ritirare o di abrogare la decisione sugli impegni, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 39 Poiché talune osservazioni delle ricorrenti possono essere intese come riguardanti non soltanto la fondatezza dei motivi della decisione impugnata, ma anche l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE, il Tribunale esaminerà tale aspetto all’esito dell’esame dei due motivi. 40 Infine, il Tribunale si pronuncerà sulle offerte di prova del 12 luglio 2012 e del 9 aprile 2013. Sul motivo vertente su una violazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento in ragione dell’omissione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di riaprire il procedimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e di infliggerle un’ammenda o una penalità di mora Sulla ricevibilità del motivo 41 [OSCURATO:PERSONA] asserisce che il motivo vertente su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 è stato invocato esclusivamente a sostegno del secondo capo delle conclusioni delle ricorrenti, alle quali queste ultime hanno rinunciato (v. il precedente punto 31), diretto a farle rivolgere un’ingiunzione. 42 Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], non risulta dal ricorso che le ricorrenti si limitino a invocare una violazione delle disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), o dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 esclusivamente a sostegno del capo delle conclusioni diretto a ottenere la constatazione che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad infliggere un’ammenda o una penalità di mora alla [OSCURATO:PERSONA], e non a sostegno del loro primo capo di conclusioni. 43 In tal contesto, occorre ricordare che, certo, risulta dalla giurisprudenza che, nell’ambito della competenza di annullamento ad esso conferita all’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione europea non è abilitato a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni e che un capo di conclusioni diretto a far rivolgere un’ingiunzione a un’istituzione dell’Unione deve essere respinto in quanto irricevibile (sentenza del Tribunale del 9 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-74/08, Racc. pag. II-4661 , punto 19). 44 Tuttavia, tale giurisprudenza non osta a che le ricorrenti basino una domanda di annullamento della decisione impugnata su un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), o dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003. Infatti, nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] avesse violato tali disposizioni nella decisione impugnata, le ricorrenti dovrebbero poter chiedere l’annullamento di tale decisione al Tribunale e spetterebbe allora alla [OSCURATO:PERSONA] adottare le misure che l’esecuzione della sentenza del Tribunale comporterebbe, in forza dell’articolo 266 TFUE. 45 Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta. Sulla fondatezza del motivo 46 In sostanza, le ricorrenti affermano che, rifiutando di riaprire il procedimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e di infliggerle un’ammenda o una penalità di mora, in seguito al mancato rispetto della decisione sugli impegni, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nonché l’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento. – Sul margine discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] 47 Va osservato che, nell’ipotesi in cui le ricorrenti sostenessero che le disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, obbligano la [OSCURATO:PERSONA] a riaprire il procedimento e ad infliggere penalità di mora e ammende nei confronti di qualsiasi impresa che non rispetti i suoi impegni resi obbligatori da una decisione basata sull’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento, tale censura dovrebbe essere respinta in quanto infondata. 48 Risulta infatti senza equivoco dalla formulazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 che, qualora un’impresa interessata non rispetti una decisione sugli impegni, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a riaprire il procedimento contro detta impresa, ma dispone di un potere discrezionale al riguardo. Infatti, in forza di tale disposizione qualora un’impresa non rispetti i suoi impegni resi vincolanti ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può riaprire il procedimento contro tale impresa su domanda o di propria iniziativa. 49 [OSCURATO:PERSONA] dispone anche di un potere discrezionale riguardante l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003, in forza dei quali essa può infliggere ammende o penalità di mora alle imprese qualora esse non rispettino un impegno reso obbligatorio da una decisione adottata in applicazione dell’articolo 9 di detto regolamento. 50 Tuttavia, nel corso del procedimento, le ricorrenti hanno precisato che esse non rimettevano in discussione il fatto che le disposizioni di cui trattasi conferissero un potere discrezionale alla [OSCURATO:PERSONA]. 51 Nondimeno, le ricorrenti ritengono che, sebbene, in linea di principio, la [OSCURATO:PERSONA] disponga di un margine discrezionale, essa avrebbe dovuto, nelle circostanze di specie, riaprire il procedimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e infliggerle una penalità di mora e un’ammenda. 52 In tal contesto, le ricorrenti sostengono che la giurisprudenza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda la questione se sia nell’interesse dell’Unione trattare una denuncia avente ad oggetto una violazione degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE non è applicabile nella fattispecie, poiché la loro denuncia riguarderebbe il mancato rispetto di una decisione sugli impegni e poiché tale mancato rispetto sarebbe stato dimostrato dalla decisione della CNC. 53 Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che il potere di riaprire il procedimento di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e il potere di infliggere ammende o penalità di mora di cui essa dispone in forza degli articoli 23 e 24 di detto regolamento le sono stati conferiti ai fini della funzione di vigilanza sul rispetto degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE di cui essa è investita in base all’articolo 105 TFUE. 54 Infatti, allorché identifica problemi di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] può rendere obbligatori gli impegni che sono stati proposti dalle imprese interessate e che essa giudica appropriati, in luogo di procedere alla constatazione formale di un’infrazione agli articoli 101 TFUE o 102 TFUE (sentenza della Corte del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa, C-441/07 P, Racc. pag. I-5949 , punto 35). 55 Da una parte, il meccanismo introdotto dall’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 permette all’impresa interessata di partecipare pienamente al procedimento, proponendo le soluzioni che le sembrano più appropriate per rispondere alle preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] ed evitare che la [OSCURATO:PERSONA] constati formalmente un’infrazione agli articoli 101 TFUE o 102 TFUE. D’altra parte, tale articolo è ispirato da considerazioni di economia procedimentale, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a dimostrare esaurientemente che ricorrono le condizioni degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE e può quindi apportare una soluzione più rapida ai problemi che essa ha individuato (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa, citata al precedente punto 54, punto 35). 56 Le competenze conferite alla [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 sono dirette a garantire il rispetto di tali impegni. Infatti, allorché un’impresa non rispetta gli impegni da essa formulati e che sono stati resi obbligatori dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima può riaprire il procedimento e infliggerle una penalità di mora o un’ammenda, limitandosi a dimostrare il mancato rispetto della decisione sugli impegni, senza dover previamente constatare una violazione degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE. 57 Per contro, in contrasto con quanto affermato dalle ricorrenti, l’obiettivo di tali disposizioni non è quello di consentire l’imposizione di una duplice sanzione a un’impresa per infrazioni particolarmente gravi agli articoli 101 TFUE o 102 TFUE. Infatti, siffatta interpretazione non sarebbe affatto conforme con l’ultima frase del considerando 13 del regolamento n. 1/2003, secondo cui le decisioni dirette a rendere obbligatori determinati impegni non sono opportune in casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] intende infliggere un’ammenda. 58 Con riferimento agli elementi che determinano l’esercizio del potere discrezionale di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, occorre ricordare che quest’ultima dispone soltanto di risorse limitate che deve utilizzare per agire nei confronti di un numero potenzialmente elevato di condotte contrastanti con il diritto della concorrenza. 59 Spetta pertanto alla [OSCURATO:PERSONA] attribuire gradi di priorità diversi ai problemi di concorrenza che vengono portati alla sua conoscenza e decidere se la prosecuzione dell’esame di una controversia sia nell’interesse dell’Unione (v. sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2010, CEAHR/[OSCURATO:PERSONA], T-427/08, Racc. pag. II-5865 , punto 27, e giurisprudenza ivi citata). 60 In tal contesto occorre ricordare che, riguardo ad una decisione di rigetto di una denuncia per violazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, risulta da una giurisprudenza consolidata che la [OSCURATO:PERSONA] deve prendere in considerazione tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, segnatamente quelli che vengono portati a sua conoscenza dal denunciante. Quindi, in tal contesto, essa deve, in particolare, prendere in considerazione l’importanza dell’asserita infrazione per il funzionamento del mercato interno, la probabilità di poter accertare la sua esistenza e l’estensione delle misure di indagine necessarie, allo scopo di adempiere, nelle migliori condizioni, la sua funzione di vigilanza sull’osservanza degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE (v. sentenza della Corte del 17 maggio 2001, IECC/[OSCURATO:PERSONA], C-450/98 P, Racc. pag. I-3947 , punto 57, e la giurisprudenza ivi citata; sentenze del Tribunale del 18 settembre 1992, Automec/[OSCURATO:PERSONA], T-24/90, Racc. pag. II-2223 , punto 86, nonché del 12 settembre 2007, Ufex e a./[OSCURATO:PERSONA], T-60/05, Racc. pag. II-3397 , punto 178). Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] deve poter prendere in considerazione le misure delle autorità di concorrenza nazionali (v. sentenza del Tribunale del 3 luglio 2007, Au lys de France/[OSCURATO:PERSONA], T‑458/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 72, e la giurisprudenza ivi citata). Infine, il Tribunale ha già constatato che nulla ostava a che la [OSCURATO:PERSONA], in una fattispecie, privilegiasse un solo criterio per valutare l’interesse dell’Unione ad esaminare un problema di concorrenza (v., in tal senso, sentenza IECC/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 58 e 59). 61 Risulta del pari da una giurisprudenza consolidata che l’autore di una denuncia riguardante una violazione degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE non ha il diritto di esigere dalla [OSCURATO:PERSONA] una decisione definitiva in merito alla sussistenza o all’insussistenza dell’asserita infrazione (sentenza della Corte del 4 marzo 1999, Ufex e a./[OSCURATO:PERSONA], C-119/97 P, Racc. pag. I-1341 , punto 87; sentenze del Tribunale Automec/[OSCURATO:PERSONA], citata al precedente punto 60, punto 75, e del 13 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑119/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 32). 62 Considerato il fatto che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad emettere impegni vincolanti in forza dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 ha anche l’obiettivo di garantire l’osservanza degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE e che le competenze previste all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento sono dirette a garantire il rispetto di detti impegni, il Tribunale considera che i principi accolti dalla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti da 60 a 61 si applicano anche nel caso in cui l’eventuale inosservanza di un impegno sia portata a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] e in cui essa debba decidere se riaprire il procedimento. 63 Orbene, poiché la [OSCURATO:PERSONA] deve valutare la questione se sia nell’interesse dell’Unione proseguire l’esame di una denuncia alla luce degli elementi di diritto e di fatto pertinenti nella fattispecie, essa deve prendere in considerazione la circostanza che la situazione può presentarsi in modo diverso a seconda che tale denuncia riguardi l’eventuale inosservanza di una decisione sugli impegni o un’eventuale infrazione agli articoli 101 TFUE o 102 TFUE. 64 Poiché, infatti, l’inosservanza degli impegni è, generalmente, più facile da dimostrare che la violazione degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE, l’estensione delle misure di indagine necessarie per accertare siffatta inosservanza degli impegni sarà, in linea di principio, più limitata. Tuttavia, in contrasto con quanto affermato dalle ricorrenti, non se ne può dedurre che, in tal caso, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe sistematicamente riaprire il procedimento e infliggere un’ammenda o una penalità di mora. Infatti, tale orientamento avrebbe la conseguenza di trasformare le competenze che essa detiene in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 in competenze vincolate, il che non sarebbe conforme al testo di tali disposizioni. 65 Riguardo, poi, all’argomento esposto dalle ricorrenti, secondo cui spetta alla [OSCURATO:PERSONA] vigilare sull’osservanza di una decisione sugli impegni, occorre constatare che nulla osta a che, nell’ambito delle disposizioni di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] prenda in considerazione le misure delle autorità di concorrenza nazionali. 66 In tal contesto occorre considerare che la competenza parallela delle autorità di concorrenza nazionali per l’applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, in forza dell’articolo 5 del regolamento n. 1/2003, non è rimessa in discussione dall’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una decisione sugli impegni presa a norma dell’articolo 9 di tale regolamento. Infatti, come risulta dal considerando 13 del regolamento n. 1/2003, le decisioni sugli impegni sono adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’articolo 9 di detto regolamento fatta salva la facoltà delle autorità di concorrenza nazionali di constatare un’infrazione agli articoli 101 TFUE o 102 TFUE e di statuire sulla controversia in parola. Peraltro, risulta dal considerando 22 di tale regolamento che le decisioni relative agli impegni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] non pregiudicano il potere delle autorità di concorrenza nazionali di applicare gli articoli 101 TFUE e 102 TFUE. 67 Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, l’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una decisione a norma dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 non le conferisce una competenza esclusiva. Certo, l’articolo 11, paragrafo 6, di detto regolamento, che le ricorrenti invocano in tal contesto, prevede, segnatamente, che l’avvio, da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un procedimento ai fini dell’adozione di una decisione che constati un’infrazione e ordini la sua cessazione in forza dell’articolo 7 di tale regolamento o di un procedimento ai fini dell’adozione di una decisione che renda obbligatori impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento in parola, ha per conseguenza l’abbandono da parte delle autorità di concorrenza degli Stati membri della loro competenza ad applicare gli articoli 101 TFUE e 102 TFUE. Tuttavia non si può dedurre da tali disposizioni che le autorità di concorrenza nazionali non possano più adottare decisioni nei confronti dell’impresa dopo che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione sugli impegni, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003. Infatti, risulta dalla giurisprudenza che l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 non dichiara incompetenti le autorità di concorrenza nazionali in modo permanente, ma soltanto per la durata del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza della Corte del 14 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑17/10, punti da 68 a 92). 68 Pertanto, nulla osta a che la [OSCURATO:PERSONA] prenda in considerazione i provvedimenti che un’autorità di concorrenza nazionale ha adottato nei confronti di un’impresa, allorché essa valuta se sia nell’interesse dell’Unione riaprire il procedimento nei confronti di tale impresa per l’inosservanza dei suoi impegni, allo scopo di infliggerle un’ammenda o una penalità di mora. Al contrario, in quanto tali competenze sono state conferite alla [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 23 paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 ai fini della sua funzione di vigilanza dell’osservanza degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, siffatta valutazione si impone. – Sull’esercizio del potere discrezionale nella fattispecie 69 È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare la censura secondo cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non riaprire il procedimento e di non infliggere penalità di mora o ammende alla [OSCURATO:PERSONA] è viziata da un errore manifesto di valutazione. Le ricorrenti sostengono che i motivi che la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto nella decisione impugnata non giustificano tale decisione. 70 Al riguardo, occorre ricordare che il controllo del giudice dell’Unione sull’esercizio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del potere discrezionale riconosciutole in materia di esame delle denunce non deve condurlo a sostituire la propria valutazione dell’interesse dell’Unione a quella della [OSCURATO:PERSONA], bensì a verificare se la decisione controversa non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da errori di diritto, da errori manifesti di valutazione o da sviamento di potere (v. sentenza CEAHR/[OSCURATO:PERSONA], citata al precedente punto 59, punto 65, e la giurisprudenza ivi citata). 71 Il Tribunale considera che, nella fattispecie, i motivi della decisione impugnata, riassunti ai precedenti punti da 21 a 24, non sono viziati da errore manifesto di valutazione. 72 Infatti, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, in particolare, sull’esistenza della decisione della CNC, nella quale quest’ultima ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 101 TFUE fissando indirettamente i prezzi di vendita del carburante al pubblico, le ha inflitto un’ammenda di EUR 5 milioni e le ha ingiunto di adottare tutti i provvedimenti necessari per far cessare tale pratica di fissazione dei prezzi e di astenersi da tale pratica per l’avvenire. Tale orientamento è conforme all’obiettivo di una stretta cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità di concorrenza nazionali in seno alla rete europea della concorrenza, che viene menzionata, segnatamente, ai considerando 6, 8 e 15 del regolamento n. 1/2003. 73 Peraltro, alla luce della decisione della CNC, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto considerare, senza commettere alcun errore manifesto di valutazione, che l’adozione di misure supplementari contro la [OSCURATO:PERSONA] non era necessaria. 74 Infatti, da una parte, riguardo all’argomento delle ricorrenti, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sanzionare l’inosservanza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della decisione sugli impegni imponendole una penalità di mora in forza dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003, si deve ammettere che tale potere della [OSCURATO:PERSONA] è diretto a vincolare un’impresa al rispetto di un impegno per il futuro. Orbene, al riguardo, gli obiettivi che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto perseguire infliggendo una penalità di mora alla [OSCURATO:PERSONA] e quelli perseguiti dalla CNC nella sua decisione convergevano, poiché si trattava di far cessare la pratica della fissazione dei prezzi di vendita del carburante. Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che le misure adottate dalla CNC erano sufficienti per imporre alla [OSCURATO:PERSONA] di astenersi da tale pratica per il futuro. Pertanto, essa ha potuto considerare, senza commettere alcun errore manifesto di valutazione, che un intervento da parte sua non era necessario e che non era pertanto nell’interesse dell’Unione riaprire il procedimento allo scopo di applicare una penalità di mora. 75 D’altra parte, con riferimento all’argomento delle ricorrenti, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto infliggere un’ammenda a causa dell’inosservanza della decisione sugli impegni, occorre ricordare che l’obiettivo principale di un’ammenda inflitta sulla base dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1/2003 è quello di sanzionare un comportamento di cui la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che sollevi problemi sotto il profilo della concorrenza, senza dover dimostrare esaurientemente che ricorrono le condizioni di cui agli articoli 101 TFUE o 102 TFUE. Nella sua decisione, la CNC aveva già constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fissato i prezzi di vendita del carburante e le aveva applicato una sanzione. Poiché la decisione sugli impegni aveva ad oggetto lo stesso comportamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto prendere in considerazione la decisione della CNC. Orbene, poiché l’obiettivo principale della sanzione di un comportamento della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] aveva individuato come problematico era già stato raggiunto, essa ha potuto considerare che la riapertura del procedimento e l’imposizione di un’ammenda supplementare non erano nell’interesse dell’Unione, senza commettere un errore manifesto di valutazione. 76 Nessuno degli argomenti dedotti dalle ricorrenti è idoneo a rimettere in discussione tale analisi. 77 In primo luogo, le ricorrenti asseriscono che, sebbene la CNC avesse già inflitto un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA] per aver fissato i prezzi di vendita del carburante, la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata ad imporle un’ammenda supplementare in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1/2003, per non compromettere l’essenza stessa del meccanismo introdotto dall’articolo 9 di tale regolamento, per ragioni di certezza del diritto e per non far apparire l’inesecuzione di un impegno come un fatto «gratuito, insignificante o privo di rilievo», segnatamente rispetto alle imprese che non hanno accettato impegni. 78 Questa argomentazione dev’essere respinta. 79 Infatti, anche nella duplice ipotesi in cui, da un lato, l’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1/2003 dovesse essere interpretato in modo da consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di imporre un’ammenda supplementare a un’impresa per l’unico motivo che essa non ha rispettato i suoi impegni, mentre questo stesso comportamento è già stato sanzionato da un’autorità di concorrenza nazionale per violazione dell’articolo 101 TFUE, e in cui, d’altro lato, tale modo di procedere non fosse in contrasto con il principio del ne bis in idem, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto considerare che la riapertura del procedimento con l’obiettivo di imporre un’ammenda supplementare alla [OSCURATO:PERSONA] non era nell’interesse dell’Unione senza commettere errori manifesti di valutazione. 80 Anzitutto, si deve considerare che, in contrasto con quanto asserito dalle ricorrenti, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto imporre un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA] per l’inosservanza della decisione sugli impegni senza destinare risorse pubbliche a tale compito. Come la [OSCURATO:PERSONA] afferma giustamente, essa avrebbe dovuto compiere tutta una serie di atti procedimentali amministrativi, come la redazione della decisione di apertura del procedimento e della comunicazione degli addebiti, l’audizione delle parti interessate e l’adozione della decisione che infligge l’ammenda. 81 Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto considerare che il valore aggiunto di un intervento da parte sua sarebbe stato limitato, in quanto l’obiettivo principale previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1/2003, cioè la sanzione di un comportamento della [OSCURATO:PERSONA] che essa aveva ritenuto problematico alla luce delle norme concorrenziali, era già stato raggiunto. 82 Infine, con riferimento all’obiettivo invocato dalle ricorrenti, cioè la preservazione dell’effetto utile del meccanismo introdotto dall’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, si deve considerare che si tratta di un obiettivo riguardante direttamente la determinazione della politica della [OSCURATO:PERSONA] nel settore del diritto della concorrenza. 83 Pertanto, anche nella duplice ipotesi menzionata al precedente punto 79, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ecceduto i limiti del proprio margine discrezionale, decidendo che, nella fattispecie, non era giustificato riaprire il procedimento e imporre un’ammenda aggiuntiva alla [OSCURATO:PERSONA]. 84 In secondo luogo, le ricorrenti affermano che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso sufficientemente in considerazione la gravità dell’infrazione della [OSCURATO:PERSONA] e gli effetti del suo comportamento sul mercato. 85 Anche questo argomento deve essere respinto. 86 Infatti, come si è esposto ai precedenti punti 60 e 62, allorché la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce priorità ai problemi di concorrenza che sono portati a sua conoscenza, nulla osta a che essa conceda la prevalenza ad uno dei criteri pertinenti. 87 Orbene, per i motivi menzionati ai precedenti punti da 72 a 83, nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] poteva considerare, giustamente, che, alla luce della decisione della CNC nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], un intervento supplementare da parte sua non fosse nell’interesse dell’Unione, senza che essa dovesse ponderare altri criteri o che dovesse pronunciarsi anteriormente sul merito della controversia, sulla gravità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], sulla struttura del mercato spagnolo o sull’impatto del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] su tale mercato. 88 In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che, a causa dell’effetto diretto della decisione sugli impegni, della sua natura vincolante per la [OSCURATO:PERSONA], del rapporto bilaterale e del rapporto di fiducia che essa instaura tra tale impresa e la [OSCURATO:PERSONA], nonché della necessità di applicare il diritto dell’Unione in modo uniforme e rispettando il principio della parità di trattamento, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riaprire il procedimento e infliggere un’ammenda e una penalità di mora alla [OSCURATO:PERSONA]. 89 Anche questo argomento deve essere respinto. 90 Infatti, è giocoforza constatare che, invocando tali elementi, le ricorrenti si limitano a ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato di sottoporsi a una decisione sugli impegni, a norma dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, e che essa non ha rispettato tale decisione. 91 Orbene, come si è esposto al precedente punto 64, il legislatore dell’Unione ha deciso di conferire un ampio margine discrezionale alla [OSCURATO:PERSONA] allorché essa si confronta con l’inosservanza di un impegno reso obbligatorio in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. Pertanto, le circostanze invocate dalle ricorrenti, che si limitano a descrivere che la [OSCURATO:PERSONA] è in presenza di un siffatto caso, non sono idonee a dimostrare che essa ha ecceduto i limiti del margine discrezionale di cui dispone nel contesto delle competenze che detiene in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento, nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento. Per contro, la linea seguita dalle ricorrenti, secondo cui queste sole circostanze obbligano la [OSCURATO:PERSONA] a riaprire il procedimento e infliggere un’ammenda o una penalità di mora, avrebbe la conseguenza di applicare dette competenze come competenze vincolate, il che sarebbe in contrasto con quanto previsto dal testo di dette disposizioni. 92 In quarto luogo, occorre respingere l’argomento delle ricorrenti dedotto dalla giurisprudenza della Corte secondo cui la piena efficacia degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE richiede che chiunque possa chiedere il risarcimento del danno provocato da un’infrazione a tali regole (sentenze della Corte del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C-453/99, Racc. pag. I-6297 , punto 26, e del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C-295/04 a C-298/04, Racc. pag. I-6619 , punto 60). Poiché siffatta giurisprudenza riguarda l’attuazione di tali disposizioni ad iniziativa di una persona che ha subito un danno, non se ne può dedurre che, nell’ambito dell’attuazione di tali disposizioni ad iniziativa di un’autorità di concorrenza, che dispone soltanto di risorse limitate, tutti i casi nei quali un’impresa non osserva un impegno reso obbligatorio in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 dovrebbero essere sanzionati. 93 In quinto luogo, nei limiti in cui le ricorrenti invocano il considerando 29 del regolamento n. 1/2003, secondo cui l’osservanza degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE e l’esecuzione degli obblighi imposti alle imprese in applicazione di tale regolamento devono poter essere garantiti mediante ammende e penalità di mora, è sufficiente ammettere che tale considerando non rimette in discussione né l’obiettivo di un’applicazione decentrata dell’articolo 101 TFUE da parte delle autorità di concorrenza nazionale né la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione le misure di tali autorità quando essa determina se sussiste un interesse dell’Unione a che essa prosegua l’esame di un caso. 94 In sesto luogo, con riferimento al comunicato stampa della [OSCURATO:PERSONA], del 12 aprile 2006, relativo alla sua decisione nel caso COMP/B-1/38.348, con riferimento agli impegni da parte della [OSCURATO:PERSONA] nonché al suo memorandum dello stesso giorno, cui si richiamano le ricorrenti, è sufficiente constatare che la [OSCURATO:PERSONA] vi si è limitata ad ammettere che essa potrebbe esigere ammende dalla [OSCURATO:PERSONA] qualora essa non rispettasse la decisione sugli impegni, ma senza impegnarsi ad infliggere automaticamente tali ammende. 95 In settimo luogo, nella misura in cui le ricorrenti invocano il principio di proporzionalità, occorre respingere tale censura in quanto infondata, senza che sia necessario esaminare la sua ricevibilità. Infatti, come risulta dalle considerazioni che precedono, la [OSCURATO:PERSONA] non ha compiuto alcun errore manifesto di valutazione nel contesto della ponderazione degli interessi alla quale deve procedere in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento. Pertanto, la decisione impugnata non può aver pregiudicato gli interessi delle ricorrenti in modo sproporzionato. 96 Alla luce dell’insieme di considerazioni che precedono, occorre dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto giustamente considerare che non fosse nell’interesse dell’Unione riaprire un procedimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per infliggerle un’ammenda o una penalità di mora. Pertanto, occorre respingere il motivo vertente su una violazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento. Sul motivo vertente su una violazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 a causa dell’omissione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di riaprire il procedimento e di ritirare o di abrogare la decisione sugli impegni 97 Le ricorrenti sostengono anche che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 non riaprendo il procedimento contro la [OSCURATO:PERSONA] e non ritirando o non abrogando la decisione sugli impegni. In seguito all’inosservanza della decisione sugli impegni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ritirare o abrogare detta decisione. 98 Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma giustamente che, nella fattispecie, sussisteva un interesse a mantenere la decisione sugli impegni. Anzitutto, la decisione sugli impegni non riguardava unicamente gli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] relativi ai prezzi di vendita del carburante, ma anche e principalmente i contratti di distribuzione esclusiva a lungo termine. Inoltre, con riferimento all’impegno riguardante i prezzi di vendita del carburante, nulla ostava a che la [OSCURATO:PERSONA] mantenesse la propria decisione riguardo ad esso. Infatti, come si è esposto al precedente punto 56, tale mantenimento consentiva alla [OSCURATO:PERSONA] di infliggere penalità di mora e ammende per l’inosservanza di detta decisione, senza dover constatare anteriormente la violazione degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE. 99 Pertanto, le ricorrenti non hanno presentato alcun elemento idoneo a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia compiuto un errore manifesto di valutazione. Va di conseguenza respinto il presente motivo. Sulla motivazione della decisione impugnata 100 Nell’ipotesi in cui, affermando che la decisione impugnata non era sufficientemente motivata, le ricorrenti intendessero non soltanto invocare un motivo riguardante la fondatezza della decisione, ma anche un motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione prevista dall’articolo 296 TFUE, occorre anzitutto ammettere che si tratta di un motivo che dev’essere esaminato d’ufficio e che esso non può pertanto essere respinto perché tardivo. 101 Quanto alla fondatezza di tale motivo, occorre ricordare come da una giurisprudenza consolidata risulti che la motivazione di un atto dev’essere adeguata alla sua natura e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui essa promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenza della Corte del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-521/09 P, Racc. pag. I-8947 , punto 147). 102 Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata era sufficiente. Infatti, risulta chiaramente dalla motivazione della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, in seguito alla decisione della CNC, un intervento supplementare da parte sua non fosse nell’interesse dell’Unione. 103 Con riferimento all’argomento proposto dalle ricorrenti secondo cui, più il potere discrezionale di cui un organo dispone è ampio, più la decisione deve essere motivata, occorre ricordare che l’estensione della motivazione richiesta dipende anche dalle regole applicabili. Orbene, come si è esposto ai precedenti punti 60, 62, 86 e 87, anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] dovesse prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, nulla osterebbe a che, nella fattispecie, essa fondasse la propria decisione sulla considerazione che le misure adottate dalla CNC erano sufficienti. Pertanto, la motivazione della decisione impugnata deve essere considerata sufficiente. Sulle offerte di prova delle ricorrenti 104 Le ricorrenti hanno depositato, il 12 luglio 2012 e il 9 aprile 2013, quindi successivamente alla chiusura della fase scritta del procedimento, nuove offerte di prova, consistenti in documenti accompagnati da memorie che ne esponevano l’importanza ai fini della valutazione della presente controversia. 105 Al riguardo, è sufficiente constatare che tali offerte di prova non sono pertinenti nel contesto della presente controversia, senza che sia necessario pronunciarsi sulla loro ricevibilità, poiché l’insieme dei documenti depositati il 12 luglio 2012 e il 9 aprile 2013 recano una data successiva a quella della decisione impugnata. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità di un atto dell’Unione si valuta in funzione degli elementi di fatto e diritto esistenti alla data in cui l’atto è stato adottato. Ne consegue che è esclusa la considerazione, nel valutare la legittimità di tale atto, di elementi posteriori alla data di adozione dell’atto dell’Unione (sentenza del Tribunale 9 settembre 2011, Francia/[OSCURATO:PERSONA], T-257/07, Racc. pag. II-5827 , punto 172, e la giurisprudenza ivi citata). 106 Considerato tutto quanto precede, si deve respingere il ricorso. Sulle spese 107 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella fattispecie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti devono essere condannate alle spese. 108 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri che sono intervenuti nella controversia sopportano le proprie spese e il Tribunale può disporre che la parte interveniente sopporti le proprie spese. Nella fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la [OSCURATO:PERSONA] sosterranno le proprie spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de [OSCURATO:PERSONA] de Servicio (CEEES) e l’Asociación de Gestores de [OSCURATO:PERSONA] de Servicio sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese. 4) [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 febbraio 2014. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2014 — Fons Iuris — Fons Iuris