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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 05584/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3I BARA (CUI 0463MMX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, concernenti l'applicazione della recidiva e la determinazione della pena, sono reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove la Corte di appello ha motivato in ordine al fatto che il nuovo delitto era sintomatico della più accentuata colpevolezza e capacità a delinquere dell'imputato e ha affermato che la pena era congrua, tenuto conto della gravità del fatto e della capacità a delinquere del medesimo imputato); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3I BARA (CUI 0463MMX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, concernenti l'applicazione della recidiva e la determinazione della pena, sono reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove la Corte di appello ha motivato in ordine al fatto che il nuovo delitto era sintomatico della più accentuata colpevolezza e capacità a delinquere dell'imputato e ha affermato che la pena era congrua, tenuto conto della gravità del fatto e della capacità a delinquere del medesimo imputato); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05584/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris