CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17062/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ico Giovanni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta edifende in virtù di procura speciale in atti;ricorrente principalecontroIstituto [OSCURATO:PERSONA] di Messina, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Cappadona, in virtù di procura speciale in atti;controricorrente e ricorrente in via incidentaleNumero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026avverso la sentenza n. 746/2024 della Corte di appello di Messina, pub-blicata il 21/08/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso ex art 702-bis c.p.c.,conveniva in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] di Messina (diseguito, IACP), rappresentando che: l'IACP di Messina aveva redatto ilprogetto per i lavori di recupero patrimonio edilizio di n. 18 palazzineper complessivi n. 72 alloggi nel Comune di Naso, località “[OSCURATO:PERSONA]”, per un importo complessivo di £ 4.940.000.000 di cui £3.800.000.000 a base d'asta; per l'affidamento di tale appalto era statoindetto un pubblico incanto, le cui offerte di gara dovevano essere pre-sentate entro la data del 16/10/1998; in seguito all'espletamento dellaprocedura ad evidenza pubblica, l'appalto veniva affidato all'ATI ricor-rente, composta tra le imprese [OSCURATO:SOCIETA]. (capo-gruppo) e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].(associata), che aveva offerto un ribasso del 18,6209% con un conse-guente importo netto dei lavori pari a £ 3.092.406.479; il contratto diappalto era stato stipulato in data 10/10/2000; i lavori venivano con-segnati in data 21/11/2000 e la correlata scadenza era stata fissata al20.11.2002; in corso di esecuzione i lavori erano stati sospesi e proro-gati per un complessivo di 651 gg, per cui la nuova scadenza contrat-tuale era stata fissata al 3/09/2004; l'importo ed i tempi dei lavori erastato aggiornato giusta perizia di variante del 6/04/2004 per un im-porto di ulteriori € 228.918,27 e di ulteriori 650 gg per arrivare ad unimporto complessivo di £ 3.401.035.394 (pari a € 1.756.488,19); i la-Numero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026vori erano stati perfettamente eseguiti e collaudati ed il prezzo chiusoaccettato dalla stazione appaltante; l'ATI aveva dunque richiesto alloIACP l'incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art. 45 l.r. n. 21 del1985, come modificato dall'art. 57, comma 4, l.r. n. 10 del 1993; l'IACPdi Messina, con nota del 15/12/2009, aveva comunicato all'ATI l'ap-provazione della contabilità finale e del collaudo amministrativo dei la-vori in oggetto con il riconoscimento del prezzo chiuso nella misura di€ 43.255,63, che pagava in data 10/12/2009; la ATI ricorrente ritenevatali somme parziali rispetto a quelle spettanti e rilevava, inoltre, il man-cato riconoscimento degli interessi moratori. Chiedeva, quindi, l'acco-glimento delle seguenti conclusioni: «… 1) accertare e dichiarare il di-ritto dell'ATI ricorrente all'incremento del prezzo chiuso nella misura diEuro 86.509,00 in ragione del ritardo della consegna dei lavori, o inquella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia; 2) accertare edichiarare il diritto dell'ATI ricorrente all'incremento del prezzo chiusonella misura di Euro 39.896,76 in ragione del tempo di esecuzione deilavori per l'ammontare £ 1.545.017.930, rispetto alla presentazionedell'offerta, o in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia;3) accertare e dichiarare il diritto dell'ATI ricorrente all'incremento delprezzo chiuso nella misura di Euro 17.315,21 in ragione del tempo diesecuzione dei lavori per l'ammontare di £ 335.269.400, rispetto allapresentazione dell'offerta, o in quella diversa maggiore o minore rite-nuta di giustizia; 4) accertare e dichiarare il diritto dell'ATI al paga-mento degli interessi moratori di cui agli artt. 33 e segg. del C.G.A.(DPR n. 1064/1962) o in quell'altro tasso ritenuto di giustizia, nonchéal pagamento della rivalutazione monetaria, con le decorrenze sopracitate o in quelle altre ritenute di giustizia; 5) condanni, per l'effetto,l'IACP di Messina al pagamento di tutte le somme come sopra accertateNumero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026Nel costituirsi l'IACP chiedeva il rigetto del ricorso e veniva succes-sivamente autorizzato a chiamare in causa la Regione Siciliana.Il Tribunale, disposta CTU, successivamente rinnovata, con sen-tenza n. 1303/2021 accoglieva parzialmente la domanda proposta eper l'effetto condannava lo IACP al pagamento in favore dell'attore di€ 174,83 oltre interessi da calcolare ai sensi degli artt. 35 e 36 deld.P.R. n. 1063 del 1962.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello contro tale de-cisione, convenendo in giudizio l'IACP di Messina, che si costituiva ingiudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione.Nel corso del processo veniva dichiarato il fallimento dell'appel-lante, con conseguente interruzione e riassunzione della causa, che ve-niva assunta in decisione.Con sentenza n. 746/2024, la Corte l'appello di Messina respingeval'impugnazione statuendo come segue: «… 1) rigetta l'appello; 2) con-danna la Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., in per-sona del Curatore pro tempore, al pagamento, in favore dell'IACP diMessina, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.972,00 (ri-partiti come in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del15% ed IVA e CPA come per legge; …».Ad opinione della Corte territoriale, il primo Giudice aveva corret-tamente interpretato ed applicato le disposizioni dell'art. 45, commi 4e 5, l.r. n. 21 del 1985, come sostituiti dalla l.r. n. 10 del 1993, checircoscrivono l'applicazione automatica del prezzo chiuso al solo pe-riodo ricompreso tra il primo giorno del secondo anno successivo alladata fissata per il ricevimento delle offerte e la data di consegna deilavori, senza tener conto del successivo lasso di tempo di esecuzionedei lavori, individuando, sulla scorta della CTU espletata in prime cure,in 13 mensilità il periodo di applicazione del prezzo chiuso, ossia dalNumero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/202616/10/1999 (1° giorno del secondo anno successivo alla data di ricevi-mento delle offerte) al 20/11/2000 (data di consegna dei lavori).Secondo la menzionata Corte, infatti, non meritava accoglimentola tesi dell'appellante, in base alla quale la disciplina del prezzo chiusoavrebbe dovuto trovare applicazione per l'intero lasso temporale diesecuzione dei lavori, in virtù del richiamo che la norma faceva allosviluppo dei lavori previsto nel relativo programma, poiché la stessanorma prevedeva che la maggiorazione dovesse tenere conto solo dellasso di tempo intercorrente tra il primo giorno del secondo anno suc-cessivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte e la data dellaconsegna dei lavori, implicando tale riferimento al cronoprogrammasoltanto che tale periodo di applicazione non poteva comunque ecce-dere la durata prevista per l'esecuzione dei lavori.Individuato l'arco temporale di applicazione del prezzo chiuso, se-condo la Corte d'appello, il primo Giudice aveva rettamente quantifi-cato gli importi dovuti a all'impresa appaltatrice a tale titolo, poiché gliincrementi percentuali dovevano essere calcolati sul valore netto deilavori da eseguire secondo programma nel corso del primo anno (checostituiva il parametro di calcolo per la fattispecie applicabile al caso dispecie) e per gli anni successivi sul valore residuo all'inizio di ciascunodi essi. Nella fattispecie in esame, il valore netto dei lavori da eseguire,secondo contratto, nel periodo di riferimento corrispondeva, come ac-certato dal CTU, a £ 1.681.861.860, sicché la sentenza di prime curemeritava di essere confermata nella parte in cui – basandosi sulla re-lazione del perito officiato in prime cure, il quale aveva applicato i sum-menzionati incrementi percentuali a tale importo – aveva dichiarato laspettanza all'impresa appaltatrice della somma complessiva di €43.430,46.Ad opinione della Corte di merito, non poteva inoltre tenersi conto,quale valore sul quale operare gli incrementi percentuali a titolo diNumero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026prezzo chiuso, dell'importo aggiuntivo dei lavori conseguente all'appro-vazione della perizia di variante, intervenuta in data 6/04/2004, quindiben oltre la data di consegna dei lavori, poiché, come già anticipato, ildiritto dell'impresa al maggiore compenso a titolo di prezzo chiuso sicristallizza al momento della consegna dei lavori, con la conseguenzache, ai fini della quantificazione delle somme spettanti a titolo di prezzochiuso, si deve guardare al valore netto dei lavori originariamente sta-bilito nel contratto di appalto.La Corte d'appello respingeva, poi, il gravame, nella parte in cuinon era stata riconosciuta la rivalutazione monetaria sulle somme do-vute, rilevando che le somme riconosciute a titolo di prezzo chiuso co-stituivano debiti di valuta, e andavano aumentate solamente degli in-teressi da calcolare ai sensi degli artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063 del 1962,spettando eventuali ulteriori somme solo in caso di prova del maggiordanno ex art. 1224 c.c.Nella specie, ad opinione della Corte di merito, l'appellante nonaveva dimostrato di avere subito un danno maggiore dell'importo cor-rispondente agli interessi legali, essendosi limitata a sostenere – inverogenericamente e senza fornire alcun valido elemento di prova a sup-porto – che gli ingiustificati ritardi nei pagamenti avevano concorso adeterminare la situazione di grave difficoltà economica in cui versavala parte.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Fallimento, affidato aun solo motivo di ricorso.L'intimato si è difeso con controricorso formulando un motivo diricorso incidentale.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha depositato la propria memoria, chiedendo il ri-getto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.Numero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l'unico motivo di ricorso principale è dedotta la violazione efalsa applicazione dell'art. 57 l.r. n. 10 del 1993, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., nonché l'illogicità e contraddittorietà manifestadella decisione.Ad opinione del ricorrente la Corte di merito ha operato una inter-pretazione della norma illogica e in contrasto con il dato letterale dellastessa, poiché: a) il sistema di calcolo del “prezzo chiuso” (un aumentodel 5% a partire dal secondo anno e per ciascuno degli anni successivisul corrispettivo netto dei lavori da eseguire secondo il relativo pro-gramma) è unico per tutte le due ipotesi disciplinate dall'art. 57 l.r. n.10 del 1993, che ha modificato l'art. 45 l.r. n. 21 del 1985 (quella delcomma 1 e quella del comma 4); b) la ratio tiene conto del fatto che ilritardo nella consegna dei lavori riconducibile alla PA vale ad incideresui costi dell'appaltatore e che quindi deve necessariamente essere ri-storato in ragione della misura del ritardo; c) alcun argomento contra-rio si ricava dal riferimento contenuto nella norma allo sviluppo dei la-vori previsto nel relativo programma, che solo impone di considerareche la misura del prezzo chiuso non vada determinata ugualmente edindiscriminatamente sull'intero importo dei lavori dell'intero appalto madeve tenere conto del cronoprogramma dei lavori e quindi la quantifi-cazione deve variare in ragione del maggiore o minore ritardo perpe-trato rispetto alla singola lavorazione, posto che queste saranno svoltein un ambito temporale pluriennale e quindi subiranno, singolarmente,un diverso ritardo; d) incoerente ed irrilevante è anche il riferimentooperato dalla Corte d'appello alla ipotesi sanzionata dall'art. 10 d.P.R.n. 1063 del 1962, e cioè al diritto potestativo di sciogliersi dal contrattodecorso il termine ivi fissato dalla norma di settore, che ha carattere eNumero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026motivazione generale e trova piena applicazione indipendentementedall'istituto del prezzo chiuso.Ad opinione del ricorrente, deve, quindi, essere riformata la statui-zione impugnata, nella parte in cui ha affermato che l'applicazione au-tomatica del prezzo chiuso è circoscritta, giusta disciplina di cui alquinto comma dell'art 57 l.r. n. 10 del 1993 (che ha sostituito il dispo-sto dell'art. 45 l.r. n. 21 del 1985), ad un determinato lasso temporale,ossia al solo periodo compreso tra il primo giorno del secondo annosuccessivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte e la data diconsegna dei lavori, senza tener conto del successivo lasso di tempo diesecuzione dei lavori.Il ricorrente ha anche censurato la decisione impugnata, nella partein cui non ha dato rilievo alle modifiche del prezzo e dei tempi di lavoroconseguenti all'adozione delle varianti, in quando intervenute dopo laconsegna dei lavori.Ad opinione della parte il sistema del prezzo chiuso previsto per ilritardo nella consegna dei lavori richiama la disciplina prevista per ilsistema del prezzo chiuso pattuito convenzionalmente, e dunque ancheil disposto dell'art. 57, comma 3, l.r. n. 10 del 1993 (che ha sostituitol'art. 45, comma 3, l.r. n. 21 del 1985), che disciplina il calcolo dellamaggiorazione del prezzo in casi di adozione di varianti, escludendo larilevanza delle vicende successive alla consegna dei lavori, mentre in-vece tali vicende assumono rilievo come pure ritenuto dalla giurispru-denza di legittimità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7917 del 18/05/2012).2. Con il motivo di ricorso incidentale è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione al d.m. n. 147 del 2022, aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appelloindividuato il valore della controversia considerando lo scaglione rela-tivo al valore del diritto accertato (€ 43.430,46), poiché nel caso dispecie con l'atto di appello erano state reclamate somme superiori aNumero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026quanto riconosciuto in primo grado, avendo il Fallimento domandato ilriconoscimento di un importo pari ad € 143.720,00 oltre interessi mo-ratori dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria, dichiarando unvalore della causa pari ad € 200.00,00.La stessa parte ha dedotto che, anche considerando i valori minimi,come affermato dalla Corte d'appello, l'importo liquidato era inferiorea quanto spettate sia applicando le tariffe di cui al d.m. n. 55 del 2014sia applicando, più correttamente il d.m. n. 147 del 2022.3. Il motivo di ricorso principale è infondato.3.1. La giurisprudenza di questa Corte, nell'esaminare in generalela ratio della previsione negoziale del prezzo chiuso, ha più volte evi-denziato che, in tema di appalti di opere pubbliche, l'istituto della revi-sione dei prezzi e quello del prezzo chiuso, così come disciplinato dallenorme volta per volta applicabili ratione temporis, rispondono ad esi-genze e finalità diverse, in quanto il primo mira a ristabilire il rapportosinallagmatico tra prestazioni mediante l'adeguamento del corrispet-tivo alle variazioni dei prezzi di mercato, qualora questi superino lasoglia della normale alea contrattuale, mentre il secondo soddisfa l'e-sigenza di predeterminazione dell'impegno finanziario assunto dall'Am-ministrazione, garantita grazie al criterio dell'alea convenzionale, for-fetizzata per entrambi i contraenti, in virtù di un sistema di computoautomatico degli aumenti, sganciato dal collegamento con l'inflazionereale e caratterizzato dalla predeterminazione ex ante degli incrementidi costo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7917 del 18/05/2012; v. ancheCass., Sez. 1, Sentenza n. 15029 del 21/07/2016).Questa stessa Corte ha più volte esaminato la disciplina introdottadall'art. 33, comma 4, l. n. 41 del 1986, il quale ha introdotto, per ilavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da af-fidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con or-dinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, «la fa-Numero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026coltà, esercitabile dall'Amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso,consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentatodel 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei la-vori. Nel caso di contratto a prezzo chiuso non è ammesso il ricorsoalla revisione prezzi.»3.2. Con riguardo alle modalità con cui è operato l'aumento, la giu-risprudenza di legittimità ha più volte precisato che, in base al testonormativo appena riportato, il corrispettivo dovuto all'appaltatoreviene determinato ex ante sulla base del duplice presupposto dell'im-porto netto dei lavori e della durata contrattualmente prevista, cosic-ché lo stesso risulta composto dal prezzo base d'asta aumentato tantevolte del 5 per cento per quanti sono gli anni contrattualmente previstiper l'esecuzione dei lavori, dovendo la maggiorazione del 5 per centoapplicarsi includendo nel calcolo l'intera durata contrattualmente pre-vista per l'esecuzione dei lavori, ivi compreso il primo anno, senza ap-plicare il metodo a scalare, consistente nel calcolare l'aumento del 5per cento per il primo anno sul valore complessivo del contratto e, pergli anni successivi, sul valore residuo dei lavori da eseguire, e senzacomputare le somme già corrisposte all'appaltatore per i lavori effet-tuati (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7917 del 18/05/2012; Cass., Sez. 1,Sentenza n. 17199 del 14/11/2003; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4181del 13/05/1997).Sempre con riferimento al sistema del prezzo chiuso disciplinatodall'art. 33, comma 4, l. n. 41 del 1986, la menzionata giurisprudenzadi legittimità ha affermato che, ai fini della determinazione del prezzochiuso, così come disciplinato dalla norma appena richiamata (consi-stente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori),sebbene il prezzo sia fissato ex ante fin dalla stipulazione del contratto,nel caso in cui esso abbia subito una maggiorazione in corso di rap-Numero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026porto, per effetto di perizie di variante regolarmente approvate, si devetenere conto di tali mutamenti, secondo il sistema di calcolo globale,anche quando si tratti di appalti a misura, nei quali solo a posteriori èpossibile conoscere le quantità cui rapportare i prezzi unitari pattuiti,cioè al momento della conclusiva determinazione del direttore dei la-vori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7917 del 18/05/2012).La norma appena richiamata è stata, poi, abrogata e sostituitadall'art. 26, comma 4, l. n. 109 del 1994 (poi riprodotto nell'art. 133,comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006), il quale, per i lavori pubblici affidatidalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o rea-lizzatori, ha stabilito «si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzodei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale daapplicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale eil tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superioreal 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni annointero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale èfissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentualedel 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, ildecreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigoredella legge stessa.»In ordine a tale modalità di adeguamento del prezzo, la giurispru-denza di legittimità ha evidenziato che il prezzo chiuso come sopra di-sciplinato dall'art. 26, comma 4, l. n. 109 del 1994, si differenzia total-mente da quello stabilito dall'art. 33, comma 4, l. n. 41 del 1986, poi-ché il prezzo chiuso è il prezzo dei lavori, al netto del ribasso d'asta,aumentato di una percentuale da applicarsi - qualora la differenza trail tasso di inflazione reale e quello programmato nell'anno precedentefosse stata superiore al 2 per cento - all'importo dei lavori ancora daNumero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026eseguire per ogni anno intero previsto per la loro ultimazione (Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 17464 del 17/07/2013).3.3. La materia del contendere ha ad oggetto la particolare disci-plina del prezzo chiuso per gli appalti di lavori pubblici stipulati nellaRegione Sicilia, regolata dalla normativa della Regione a statuto spe-ciale.In particolare, ai fini della decisione, occorre guardare alla l.r. n. 21del 1985, nel testo vigente ratione temporis, risultante dalle modificheapportate dalla l.r. n. 10 del 1993.Prima di tutto, assume rilievo il disposto dell'art. 44 l.r. n. 21 del1985, nel testo applicabile ratione temporis, modificato dall'art. 56 l.r.n. 10 del 1993, il quale, al comma 1, sancisce l'esclusione della possi-bilità di procedere alla revisione dei prezzi, consentendo però, ai suc-cessivi commi 2 e 3, il ricorso al prezzo chiuso in presenza di determi-nate condizioni, secondo quanto di seguito riportato: «2. Per i lavoripubblici di cui al comma 1 è consentito, quando la natura dell'opera ela durata del contratto lo rendano opportuno, il ricorso al sistema delprezzo chiuso. Non è comunque consentito ricorrere al prezzo chiusoquando la durata del contratto pattuita sia inferiore o pari a ventiquat-tro mesi. 3. La facoltà di ricorrere al sistema del prezzo chiuso, per glienti di cui all'art. 1, va motivatamente esercitata in seno alla deliberache stabilisce le finalità del contratto, il suo oggetto e le sue parti es-senziali. …».Il comma 1 dell'art. 45 l.r. siciliana n. 21 del 1985, applicabile ra-tione temporis, come sostituito dall'art. 57 l.r. n. 10 del 1993, regola-menta il calcolo delle maggiori somme collegate al prezzo chiuso ap-pena menzionato, precisando che «… se il contratto è stato regolatocon il sistema del prezzo chiuso, il corrispettivo dei lavori da realizzare,secondo il relativo programma, nel primo anno successivo alla conse-gna non è suscettibile di alcuna variazione. Il corrispettivo netto deiNumero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026lavori da eseguire, secondo il programma, nel secondo anno, è aumen-tato del 5 per cento. Ad ulteriori aumenti del 5 per cento vanno sotto-posti i corrispettivi netti iniziali dei lavori da eseguire, secondo il pro-gramma, in ciascuno degli anni successivi».Altre previsioni sono contenute nei successivi commi 2 e 3 dellostesso articolo al fine di disciplinare il calcolo in caso di anticipazioni enel caso di adozione di varianti. È infatti stabilito quanto segue: «2. Gliaumenti di cui al comma 1 non trovano applicazione se non per la partedi corrispettivo che eccede l'importo dell'anticipazione. 3. Se attraversoperizie suppletive o di variante, è stata affidata una maggiore quantitàdi lavori o di materiali, il relativo corrispettivo, ove si proceda con ilsistema del prezzo chiuso, dovrà essere determinato, anno per anno,tenendo conto dell'incremento di prezzo che sarebbe spettato ove lamaggior quantità fosse stata inizialmente pattuita. Al medesimo crite-rio vanno assoggettati i nuovi prezzi».Il comma 4 dello stesso art. 45 l. r. cit. introduce un altro caso diapplicazione del sistema del prezzo chiuso, prevedendo che «…quando, fra la data fissata come termine di ricezione delle offerte, oquella in cui è pervenuta l'offerta nel caso di trattativa privata senzagara, e la data di consegna anche parziale dei lavori, intercorre più diun anno, trova applicazione il sistema del prezzo chiuso, anche se ini-zialmente non stabilito».Il successivo comma 5 precisa che «Nel caso di cui al comma 4, lepercentuali di aumento sui corrispettivi vanno determinate tenendoconto del tempo trascorso fra il primo giorno del secondo anno succes-sivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte od a quella in cui èpervenuta l'offerta in caso di trattativa priva senza gara, e la data dellaconsegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo dei la-vori previsto nel relativo programma».Numero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026A completamento delle disposizioni appena riportate è, poi, il di-sposto del comma 7 dello stesso articolo, che stabilisce «Per le finalitàdi cui al presente articolo, gli enti di cui all'art. 1 sono tenuti a predi-sporre, indipendentemente dal valore, dall'oggetto e dalla durata delcontratto, il programma dei lavori, da allegare al capitolato speciale. Diesso dovrà farsi menzione negli inviti. In caso di appalto concorso, o digara da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa quandoil termine di esecuzione sia utilizzato come elemento per la scelta, ilprogramma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta. Le periziesuppletive e di variante devono prevedere quali modifiche subisce ilprogramma in relazione ai mutamenti discendenti dai maggiori o nuovilavori».3.4. Nell'ipotesi indicata al comma 4, è richiamata la disciplina re-lativa al prezzo chiuso e con essa, pertanto, le disposizioni contenuteai precedenti commi, ma vi sono i correttivi apportati dal comma 5, checonferma come il sistema del prezzo chiuso legale si basi su presuppo-sti del tutto diversi.Non si tratta infatti di una convenzione da riportare nel contratto diappalto avente una durata minima di 24 mesi, che consente un ade-guamento dei prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, in base a re-gole prestabilite, che hanno come punto di partenza la consegna deilavori e determinano un aumento percentuale del prezzo a partire dalsecondo anno successivo a tale consegna.L'applicazione del prezzo chiuso previsto dal comma 4 si applica aprescindere dalla esistenza di una pattuizione che lo preveda, operandoin tutti in casi in cui superi di un anno il tempo trascorso tra la datafissata per il ricevimento dell'offerta (o la data dell'offerta in caso ditrattativa privata) e la data della consegna dei lavori. La consegna deilavori costituisce il momento finale, e non quello iniziale, di rilevanzaai fini della maggiorazione del prezzo.Numero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026In effetti, la funzione del sistema del prezzo chiuso legale non èquella di adeguare il prezzo dell'appalto al decorso del tempo, durantel'esecuzione dello stesso, ma di apprestare un rimedio ai casi in cui ilritardo nella consegna dei lavori superi un limite di tolleranza stabilitoper legge.Si tratta, dunque, di una speciale ipotesi di applicazione del sistemadel prezzo chiuso, di applicazione legale, che ha sempre la funzione disalvaguardare il sinallagma contrattuale, bilanciando l'interesse delloappaltatore ad ottenere una maggiorazione del prezzo e quello dell'Am-ministrazione al conseguimento del risultato dell'esecuzione dei lavori,in base a criteri prestabiliti per legge, ma in relazione a presuppostidiversi da quelli previsti per il sistema del prezzo chiuso convenzionale.Entrambe le ipotesi si pongono come previsioni eccezionali, perchéderogano al principio di immutabilità del corrispettivo dell'appalto, san-cito dall'art. 44, comma 1, l.r. n. 21 del 1985.3.5. In tale ottica, si comprende bene come, nell'ipotesi disciplinatadal comma 4, non assume alcun rilievo se il contratto abbia o menouna durata superiore ai 24 mesi, circostanza che, infatti non è menzio-nata nella norma.Come sopra evidenziato, tale requisito è previsto per il prezzochiuso convenzionale, finalizzato a adeguare il prezzo durante l'esecu-zione del contratto, dopo la consegna dei lavori. Il prezzo chiuso legaleopera, invece, per il caso di ritardo nella consegna dei lavori, per rime-diare a tale ritardo. Ciò che rileva è il tempo trascorso tra la data fissataper l'offerta (o la presentazione dell'offerta in assenza di gara) e la datadi consegna dei lavori, sicché la maggiore o minore durata del contrattonon assume alcun rilievo ai fini dell'operatività dell'istituto.La durata del contratto assume rilievo come limite di operativitàdella maggiorazione che non può riguardare un periodo maggiore diquello previsto per portare a termine i lavori.Numero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026È per questo che il comma 5 prevede che «le percentuali di au-mento sui corrispettivi vanno determinate tenendo conto del tempotrascorso fra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fis-sata per il ricevimento delle offerte od a quella in cui è pervenuta l'of-ferta in caso di trattativa priva senza gara, e la data della consegna deilavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nelrelativo programma».In sintesi, la maggiorazione del prezzo dipende dalla durata del ri-tardo, ma non può coprire un periodo maggiore della durata del con-tratto.Anche nelle ipotesi contemplate nel comma 4 dell'articolo in esame,ai fini della determinazione della maggiorazione spettante, occorre per-tanto calcolare la percentuale del 5 per cento annuo secondo il metodoscalare, come previsto dal precedente comma 1, cui il comma 4 fa ri-chiamo, ma tale percentuale è determinata in considerazione della du-rata del ritardo nella consegna dei lavori, fermo il limite della duratadel contratto.Ciò significa che, con riferimento al primo anno di ritardo valutabile(e cioè il secondo anno di ritardo), la maggiorazione si determina cal-colando il 5% annuo sul valore netto dei lavori da eseguire nel corso didetto primo anno, come stabilito nel cronoprogramma. Per gli anni suc-cessivi, ove il cronoprogramma preveda una durata pluriennale dei la-vori, si deve calcolare il 5% sul valore residuo all'inizio di ciascun anno,ma tale maggiorazione non può andare oltre la durata del contratto,né potrebbe essere altrimenti, applicandosi di metodo scalare in baseal cronoprogramma.3.6. Il problema nasce per il caso in cui la durata dei lavori risul-tante dal cronoprogramma sia più lunga del ritardo in cui è incorsal'Amministrazione.Numero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026A tale problema non può rispondersi se non considerando che ciòche rileva, per il sistema del prezzo chiuso legale, è il periodo tra ladata di prevista per la presentazione dell'offerta (o la data dell'offertain assenza di gara) e la data di consegna dei lavori, perché, come sopraevidenziato, il legislatore vuole porre rimedio al ritardo nella consegnadei lavori che in questo modo si è realizzata, sicché ciò che accade dopola consegna dei lavori non entra a far parte del conteggio previsto dallanorma.Altre interpretazioni diverse da quella suesposta si appalesano incontrasto con il disposto di legge che, costituendo norma che derogaal principio della immodificabilità del corrispettivo, non può che esseredi stretta interpretazione.3.7. Se, ad esempio, la data fissata per l'offerta in seno alla pub-blica gara è l'1/06/1995, la data di consegna dei lavori è l'1/10/1997 ela durata dei lavori secondo il cronoprogramma è di 12 mesi, il periododi applicazione del prezzo chiuso è quello che va dall'1/06/1996all'1/06/1997 e la maggiorazione si calcola considerando la percentualedel 5% annuo del prezzo di contratto calcolato per l'intero anno.Se, invece, la data fissata per l'offerta è l'1/06/1995, la data diconsegna dei lavori è l'1/10/1997 e la durata dei lavori secondo il cro-noprogramma è di 6 mesi, il periodo di applicazione del prezzo chiusoè quello che va dall'1/06/1996 all'1/12/1996 e la maggiorazione si cal-cola considerando la percentuale del 5% annuo del prezzo di contratto,calcolato però per soli sei mesi.Se, invece, la data fissata per l'offerta è l'1/06/1995, la data diconsegna dei lavori è l'1/10/1997 e la durata dei lavori secondo il cro-noprogramma è di 20 mesi, il periodo di applicazione del prezzo chiusoè quello che va dall'1/06/1996 all'1/10/1997, anche se non comprendetutto il periodo di esecuzione del contratto, perché ciò che rileva, ai finidell'applicazione del prezzo chiuso legale, è il periodo che si chiude conNumero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026la consegna dei lavori, e non quello successivo. In questo caso, deveessere calcolato il 5% annuo sulla parte di prezzo relativa ai lavori dacompiersi in quell'anno (1/06/1996-1/06/1997). Sulla somma residuadel prezzo dell'appalto viene calcolato il 5% annuo considerando il mi-nor periodo di rilievo (1/06/1997-1/10/1997).3.8. A tali conclusioni è pervenuta anche la giurisprudenza ammi-nistrativa, che più volte si è pronunciata in argomento (v. da ultimoC.G.A.R.S., Sentenza n. 566 del 14/07/2025; TAR Catania, Sez. I, Sen-tenza n. 354 del 07/02/2023; TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 1405del 3/07/2018; TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 2988 del 21/12/2015).Anche secondo la giurisprudenza amministrativa, ogni qual volta siverifica il presupposto previsto dalla legge per l'applicazione del prezzochiuso in base a quanto previsto dall'art. 45, comi 4 e 5, l.r. n. 21 del1985, l'istituto trova applicazione automatica, poiché la ratio della pre-visione è quella di evitare che l'inerzia dell'Amministrazione si traducain un danno per l'appaltatore, stabilendo un meccanismo automatico diriequilibrio contrattuale, quando la consegna dei lavori sia effettuataoltre l'anno dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, maha anche una valenza di garanzia per le Amministrazioni, introducendoun meccanismo automatico deflattivo di controversie, volto anche arazionalizzare e rendere prevedibili gli oneri derivanti dai ritardi adde-bitabili alle Amministrazioni committenti nell'esecuzione di lavori pub-blici (TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 354 del 7/02/2023; TAR Cata-nia, Sez. I, Sentenza n. 1405 del 3/07/2018; TAR Catania, Sez. I, Sen-tenza n. 2988 del 21/12/2015 ed altre). Nei casi in questione il dirittosorge ex lege senza essere condizionato da alcuna forma di reclamo ocontestazione o apposizione di riserva (TAR Catania, Sez. I, Sentenzan. 354 del 7/02/2023; TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 1405 del 3/07/2018; TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 2988 del 21/12/2015).Numero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026Inoltre, il Giudice amministrativo ha anche affermato che la disci-plina del prezzo chiuso legale si applica anche ai contratti di duratainferiore ai 24 mesi, ed anche ai 12 mesi, a differenza del prezzo chiusoconvenzionale, perché l'unico requisito richiesto è il ritardo ultrannualenella consegna dei lavori come sopra specificato (v. in particolare TARCatania, Sez. I, Sentenza n. 1405 del 3/07/2018)In tale quadro, anche per il Giudice amministrativo le percentualidi aumento sono quelle del comma 1, applicandosi il 5 per cento annuoa scalare, calcolato cioè sul valore netto dei lavori da eseguire secondoprogramma nel corso del primo anno (nel regime ordinario del prezzochiuso, previsto al comma 1, il primo anno di lavori non è invece sog-getto ad aumenti) e per gli anni successivi sul valore residuo all'iniziodi ciascuno di essi (TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 354 del 7/02/2023confermata da C.G.A.R.S., Sentenza n. 566 del 14/07/2025).3.9. Per le stesse ragioni non può essere accolta la censura nellaparte in cui è criticata la mancata considerazione della variante adot-tata nel 2004, che ha inciso sul prezzo di appalto e sui tempi di realiz-zazione delle opere.La variante assume rilievo ai fini del computo della maggiorazionedi prezzo da effettuarsi per il caso in cui operi il sistema del prezzochiuso convenzionale, volto proprio a adeguare in modo forfettizzato ilcorrispettivo dell'appalto nel corso dell'esecuzione dell'opera.Del tutto ininfluente è invece la variante adottata successivamentealla consegna dei lavori, ai fini del computo della maggiorazione diprezzo, nel caso in cui si tratti di applicare il sistema del prezzo chiusolegale, volto a riequilibrare il sinallagma contrattuale a causa della ri-tardata consegna dei lavori, poiché, come sopra evidenziato, la previ-sione guarda al periodo tra la data prevista per l'offerta alla gara (o ladata di presentazione dell'offerta senza gara) e la consegna dei lavori,quando ancora nessuna variante è stata adottata.Numero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026Il precedente di legittimità, richiamato dal ricorrente, attiene pro-prio ad un caso di prezzo chiuso convenzionale ai sensi dell'art. 33,comma 3, l. n. 41 del 1984, che, come quello previsto dall'art. 44 l.r.n. 21 del 1985, riguardava l'adeguamento forfettario del prezzo du-rante lo svolgimento del rapporto contrattuale (Cass., Sez. 1, Sentenzan. 7917 del 18/05/2012), rivelandosi pertanto inconferente ai fini delpresente giudizio, ove ciò che rileva è la situazione esistente primadella consegna dei lavori.4. Il ricorso incidentale è fondato.4.1. La Corte d'appello ha statuito in punto spese come segue:«All'integrale rigetto dell'appello segue, in ossequio al principio di soc-combenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore delloIACP di Messina, delle spese di giudizio, le quali vanno liquidate sullabase dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente mo-dificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M.147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si appli-cano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla suaentrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione relativo al valore deldiritto accertato (€ 43.430,46) ed applicando i parametri tariffari mi-nimi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievodelle prestazioni defensionali rese, in complessivi € 3.972,00 (di cui €810,00 per la fase di studio; € 574,00 per la fase introduttiva; €1.204,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.384,00 per la fase de-cisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed Iva e CPAcome per legge».La Corte di merito ha quindi determinato il valore della causa inbase all'importo del credito accertato in favore del Fallimento, senzatenere conto che il giudizio di appello era stato proposto da quest'ul-Numero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026timo per ottenere la liquidazione di un importo maggiore, restando sulpunto soccombente.4.2. Com'è noto, in materia di spese processuali, la regola conte-nuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012 e poi anche nell'art. 5 d.m. n.55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, secondo cui ilvalore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolodi danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vinci-trice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquida-zioni a favore di chi abbia richiesto importi eccessivi rispetto al dovuto,mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesacagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante. Neconsegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare im-porti superiori a quelli riconosciuti in primo grado, e definito con pro-nuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e, dunque, alladifferenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato,non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazionedel valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione» (cosìCass., Sez. 3, Ordinanza n. 30999 del 7/11/2023).Più in generale, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico dellaparte soccombente, in applicazione del criterio del disputatum, il valoredella causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'attointroduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dalgiudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola sommache ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e allamaggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta inprimo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 13145 del 17/05/2025).4.3. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha riportato le conclusioniformulate con l'atto di appello dal Fallimento nei seguenti termini: «…1) accertare e dichiarare il diritto dell'ATI ricorrente (e quindi oggi dellaNumero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026Curatela quale capogruppo mandataria) all'incremento del prezzochiuso nella misura di € 86.509,00 (in luogo dei € 43.430,46 ricono-sciuti dalla sentenza appellata) per l'intero importo contrattuale origi-nario in ragione del ritardo della consegna dei lavori e del complessivoritardo di esecuzione rispetto al cronoprogramma, o in quella diversamaggiore o minore ritenuta di giustizia; 2) accertare e dichiarare il di-ritto dell'ATI ricorrente all'incremento del prezzo chiuso nella misura di€ 39.896,76 in ragione del tempo di esecuzione dei lavori per l'ammon-tare di £ 1.545.017.930, rispetto alla presentazione dell'offerta, o inquella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia; 3) accertare edichiarare il diritto dell'ATI ricorrente all'incremento del prezzo chiusonella misura di € 17.315,21 in ragione del tempo di esecuzione deilavori per l'ammontare di £ 335.269.400, rispetto alla presentazionedell'offerta, o in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia;4) In via strettamente subordinata accertare e dichiarare il diritto all'in-cremento ex 3^ e 4^ comma anche sull'importo totale dei lavori com-prensivo della perizia di variante pari a £ 3.401.035.394 e, quindi, al5%, per la somma di € 87.824,41; 5) accertare e dichiarare il dirittodell'ATI al pagamento su tutte le maggiori somme riconosciute degliinteressi moratori dal dovuto al soddisfo o in quell'altro tasso e sca-denza ritenuti di giustizia, nonché al pagamento della rivalutazione mo-netaria, con le decorrenze sopra citate o in quelle altre ritenute di giu-stizia; 6) Condannare, per l'effetto, l'IACP di Messina al pagamento ditutte le somme come sopra accertate; 7) Con vittoria di spese, dirittied onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre ad IVA e CPA come perlegge …».4.4. Com'è noto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., le domandeproposte nello stesso processo contro la stessa persona si sommanotra loro e gli interessi scaduti si sommano al capitale.Numero registro generale 19943/2024Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 17062/2026Data pubblicazione 31/05/2026Dal tenore delle conclusioni, e considerato che il Giudice di primogrado aveva ritenuto la spettanza della minor somma di € 43.430,46,si evince chiaramente che la domanda supera lo scaglione di valorecompreso da € 26.000,01 a € 52.000,00, per entrare nello scaglionesuperiore, relativo alle cause di valore compreso tra € 52.000,01 a €260.000,00, sicché la pronuncia impugnata deve essere cassata.5. In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto e il ri-corso incidentale deve essere accolto, la sentenza impugnata deve es-sere cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appellodi Messina, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sullespese del presente giudizio di legittimità.6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contri-buto unificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corterespinge il ricorso principale e accoglie quello incidentale;cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto con rinvio allaCorte d'appello di Messina, in diversa composizione, chiamata a sta-tuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricor-rente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello spettante per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino