CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 15610/2025
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 05 / 06/2025 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 12003 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12003del ruolo generale dell’anno 2022, proposto TURRINA Sandra(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38S49 I826V ) rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SCL MSM62E26 D086U ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:001107500221), in persona del rap- presentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : GRR NDR66C15 G224J) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 72M56 A345T) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 600/2022, pubblicatain data 21 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 giugno 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ottenuto un decreto ingiuntivo (per l’importo di € 43.985,88) nei confronti della propria assicuratrice ITAS Mutua, in virtù di una polizza di assicurazione contro i danni, quale indennizzo per il furto di un impianto fotovoltaico. Ric. n. 12003/2022 –Sez. 3 – A d. 5 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 L’opposizione della società ingiunta è stata accolta dal Tribunale di Verona. La Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Turrina, sulla base di cinquemotivi. Resiste con controricorso ITAS Mutua. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione dell’art. dell’art. 1469 bis, 3 comma n. 18 e 1 comma, cod. civ., nonché omessa motivazione su di un punto decisivo della con- troversia, poiché la Corte di appello ha omesso di esaminare la sua eccezione di nullità-inefficacia della clausola ai sensi delle citate disposizioni, trattandosi di clausola abusiva contenuta in un contratto intercorso fra un professionista ed un consuma- tore, interamente predisposto dal professionista». Secondo la ricorrente, la corte d’appello non avrebbe esaminato la sua eccezione di nullità della clausola del contratto di assicu- razione che richiedeva, a pena della perdita del diritto all’inden- nizzo, l’adozione di speciali dispositivi di sicurezzaa tutela dei beni assicurati e, in particolare, la predisposizione di un sistema di allarme collegato in remoto con un istituto di vigilanza, in quanto vessatoria, ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 3, n. 18, e comma 1, c.c.. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. La corte d’appello ha espressamente preso in esame il motivo di appello con il quale la Turrina aveva sostenuto la natura ves- satoria della clausola in questione. Ric. n. 12003/2022 –Sez. 3 – A d. 5 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 Ha affermato, in proposito, quanto segue: «Sul punto il Tribu- nale ha, in modo condivisibile, osservato che, come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, occorre distin- guere, nel contratto di assicurazione, le clausole limitative della responsabilità da quelle che limitano l’oggetto del contratto e che le prime limitano le conseguenze della colpa o dell’inadem- pimento o escludono il rischio garantito, mentre le seconde ri- guardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque,specificano il rischio garantito, con la conseguenza che solo le prime sono da considerare vessatorie. Nella fattispecie la clausola in esame, che richiedeva, pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’adozione di speciali dispositivi di sicurezza, rientrava tra quelle che attengono all’oggetto del contratto e non limitativa della responsabilità (Cass. n.22806/2014) e, in quanto tale, non era da considerarsi vessatoria» … … «sul punto l’appellante non svolge nessuna compiuta critica al ragiona- mento delTribunale, limitandosi ad affermare apoditticamente che la clausola è vessatoria e che tale clausola era di dubbia interpretazione, motivo per cui non se ne dovrebbe tenere conto». Si tratta di una motivazione assolutamente adeguata e logica- mente coerente a sostegno della statuizione con cui è stato di- satteso il motivo di appello, sul punto in contestazione. Oltre a rilevare il difetto di specificità dell’impugnazione, con riguardo alla questione sollevata dall’appellante (ragione di per sé sufficiente a giustificare l’inammissibilità del motivo di ap- pello), la corte territoriale ha confermato l’esclusione (già rite- nuta dal tribunale) della dedotta natura vessatoria della clau- sola in questione, trattandosi di clausola volta ad individuare l’oggetto del contratto e non a prevedere limitazioni di respon- sabilità o decadenze, con conseguentesua piena validità, senza neanche la necessità di una specifica approvazione per iscritto. Ric. n. 12003/2022 –Sez. 3 – A d. 5 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 La ricorrente, in primo luogo, non formula una chiarae specifica censura, fondata sul puntuale richiamo del contenuto dei rela- tivi atti processuali, con riguardo al rilievo di genericità dell’ap- pello sul punto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. In ogni caso, l’assunto in diritto fatto proprio dalla corte d’ap- pello, con riguardo all’esclusione del carattere vessatorio della clausola controversa, è pienamente conforme al consolidato in- dirizzo di questa Corte in materia, che il ricorso non offre ele- menti idonei ad indurre a rimeditare, secondo il quale «le clau- sole di un contratto di assicurazione contro il furto, che subor- dinano la garanzia assicurativa all’adozione di speciali disposi- tivi di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi, non realizzano una limitazione della responsabilità dell’assicuratore, ma defi- niscono il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa, spe- cificando il rischio garantito;ne consegue che non è necessaria la loro specifica approvazione preventiva per iscritto ex art.1341 c.c.» (Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 22806 del 28/10/2014; nel medesimo senso, cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12190 del 01/12/1998; Sez. 3, Sentenza n. 10290 del 27/07/2001;Sez. 3, Sentenza n. 10194 del 28/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 2469 del 10/02/2015). È,poi, appena il caso di rilevare che sarebbe del tutto inconfe- rente, rispetto all’esito della controversia, la pretesa nullità della clausola compromissoria contenuta nella polizza assicura- tiva (clausola che la corte d’appello ha, peraltro, qualificato come previsione di una perizia contrattuale), essendo la deci- sione fondata su una diversa edassorbente ratio decidendi. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell ’ art. 1362 c.c. dal momento che l’ interpretazione delle clausole contrat- tuali adottata dai giudici di appello era incoerente, sproporzio- nata, abusiva, rispetto alla volontà effettiva delle parti e, in par- ticolare, della parte assicurata». Ric. n. 12003/2022 –Sez. 3 – A d. 5 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 Con il terzo motivo si denunzia « violazione dell ’ art. 1370 c.c. , poiché in presenza di una clausola contrattuale ambigua, i giu- dici di appello avrebbero dovuto ricorrere all’interpretazione contro lo stipulatore, nella fattispecie l’[OSCURATO:PERSONA], adottando l’interpretazione in favore del contraente assicurato, parte piùdebole, che ha sottoscritto le clausole nel contratto per adesione già redatte dall’Assicuratore». Con il quintomotivo si denunzia « Motivo ulteriore di ricorso per violazione di legge: Vessatorietà e nullità dell’art. 4.2. del con- tratto di polizza. Violazione dell’ art. 1341, 2 comma, cod. civ. violazionedei motivi di cui in epigrafe al ricorso». Il secondo, il terzo ed il quinto motivo del ricorso possono es- sere esaminati congiuntamente: in realtà,nel ricorso non è svi- luppata una autonoma e specifica esposizione argomentativa, con riguardo al secondo ed al terzo motivo, ma le censure indi- cate nelle relative rubriche possono ritenersi, in qualche modo, richiamate– almeno per certi aspetti – nello sviluppo argomen- tativo dedicato all’ultimo motivo. Va, comunque, rilevato che l’esposizione, nel suo complesso, non risulta sufficientemente chiara, come richiesto dall’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.: ad essa è sostanzialmente pos- sibile, a giudizio della Corte, attribuire un senso logico e giuri- dico esclusivamente nella parte in cui la ricorrente: a) ribadisce, in primo luogo, l’assunto della natura vessatoria della clausola (recante il n. 4.2) del contratto di assicurazione che richiedevaall’assicurato l’adozione di speciali dispositivi di sicurezzaa protezione di determinati beni assicurati per il furto e, in particolare, la predisposizione di un sistema di allarme col- legato in remoto con un istituto di vigilanzaprivata; b) afferma, comunque, che tale clausola, avendo contenuto ambiguo, avrebbe dovuto essere interpretata in senso a sé fa- vorevole e, in ogni caso, nel senso per cui era sufficiente, onde ritenere rispettato l’onere in essa previsto, l’esistenza del Ric. n. 12003/2022 –Sez. 3 – A d. 5 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 sistema di allarme da essa concretamente installato, benché privo di collegamentoin remoto con un istituto di vigilanza, in quanto (addirittura, a suo dire) «di gran lunga più efficace ri- spetto a quello piùsemplice e meno sicuro indicato nella clau- sola contrattuale». I motivi in esame, anche nella parte in cui non risultano inam- missibili per difetto di chiarezza e specificità,sono infondati. 2.1Per quanto riguarda le censure richiamate sub a) , è suffi- ciente rinviare a quanto esposto in relazione al primo motivo del ricorso, con riguardo alla esclusione del carattere vessatorio della clausola di cui si discute ed alla sua piena validità, avendo le suddette già esposteconsiderazioni carattere assorbente in merito ad ogni ulteriore questione sollevata in relazione alla va- lidità ed efficacia della stessa. 2.2Per quanto riguarda le censure sub b) , la corte d’appello ha affermato, in proposito, quanto segue: «… la clausola, peraltro evidenziata in grassetto, è molto chiara nel prevedere che, in ogni caso, gli impianti della tipologia di quello della Turrina (im- pianto superiore 50,00 kwp) dovevano essere provvisti di un sistema di allarme e di videosorveglianzae/o telecontrollo che prevedessero il collegamento in remoto con un istituto di vigi- lanza che potesse intervenire entro un tempo massimo di 60 minuti,pena la perdita del diritto all’indennizzo. L’alternativa era soltanto in relazione alla scelta della videosorveglianza o del telecontrollo, ma essenziale era la predisposizione di un si- stema di allarme collegato in remoto con un istituto di vigilanza. Ciò, come risulta dalla relazione peritale, non è avvenuto… …. A fronte delle chiare previsioni di polizza irrilevanti appaiono tutte le considerazioni svolte dall’appellante circa il fatto che il sistema installato era più valido di quello prescritto e che vi era un collegamento telefonico ai cellulari dei parenti e collaboratori della Turrina, collegamento di cui, come risulta dalla relazione Ric. n. 12003/2022 –Sez. 3 – A d. 5 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 dei periti (pag.4), non era neanche stata fornita dalla Turrina evidenza documentale». L’interpretazione della effettiva volontà delle parti, con riguardo al contenuto della clausola in questione, nel senso che tale con- tenuto non lasciava adito ad alcun dubbio interpretativo, es- sendoespressamente e tassativamente richiesto, per la tipolo- gia di impianto della Turrina, un collegamento del sistema di allarme installato (di qualunque tipo esso fosse) con un istituto di vigilanza, costituisce un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insana- bilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sinda- cabile nella presente sede. Si tratta, d’altra parte, di una interpretazione del contenuto della clausola contrattuale controversa del tutto plausibile, in relazione al suo contenuto letterale e, di conseguenza, la parte ricorrente non può pretendere di sostituire alla stessa un’altra e diversa interpretazione, più gradita, anche laddove fosse astrattamente anch’essa plausibile (giurisprudenza consolidata di questa Corte; cfr., per tutte: Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024: «in tema di sindacato sull’interpreta- zionedei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare, in sede di giudizio di legittimità, la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito»; conf., ex multis: Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017;Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009;Sez. 2, Sentenza n. 3644 del 16/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 22899 del 25/10/2006;Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006). Altrettanto è a dirsi per l’accertamento di fatto in ordine alla mancanza, in concreto, del pre detto indispensabile collega- mento in remoto con un istituto di vigilanza , nel sistema di Ric. n. 12003/2022 –Sez. 3 – A d. 5 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 allarme di fatto installato dall’assicurata, accertamento che,in realtà,non pare neanche oggetto di specifiche contestazioni. Va, pertanto, senz’altro esclusa la dedotta violazione degli artt.1362 e 1370 c.c., oltre che quella dell’art. 1341 c.c.. 3.Con il quarto motivo si denunzia « Violazione delle norme in materia di arbitratodi cui al codice di procedura civile». Il motivo è inammissibile, ancor prima cheinfondato. La ricorrente, nel contesto di una esposizione del tutto confusa ed alla quale è sostanzialmente impossibile attribuire un coe- rente senso logico e giuridico, afferma che «La clausola di cui all’art. 16 della polizza dovrà essere qualificata dichiarando l’elaborato peritale redatto dai periti arbitri come lodo arbi- trale». In proposito, peraltro, la corte d’appello ha affermato quanto segue: « Appare condivisibile l’interpretazione data dal Tribu- nale alla clausola di cui all’art. 16 delle condizioni generali di assicurazione alla luce della chiara ed espressa previsione che prevedeva che soltanto i risultati indicati ai punti 3 e 4 (deter- minare il valore delle cose assicurate e procedere alla stima e alla liquidazione del danno) erano obbligatori per le parti, men- tre restava impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione ed ec- cezione inerente all’indennizzabilità dei danni. In realtà l’appel- lante non formula una compiuta critica alla valutazione del Tri- bunale limitandosi ad affermare, in via gradata, che tale perizia avrebbe vincolato le parti essendo stata consacrata e formaliz- zatadal Tribunale di Verona nel decreto ingiuntivo, decreto che altrimenti il Tribunale non avrebbe emesso». I giudici di appello hanno, quindi, concluso che « l a mancanza di contestazione dell’elaborato peritale da parte della Compa- gnia non rende tale elaborato “definitivo, esecutivo e non più impugnabile e contestabile con diritto della Turrina a vedersi riconoscere il credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]” in Ric. n. 12003/2022 –Sez. 3 – A d. 5 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 quanto l’elaborato vincolava l’appellata in relazione al quantum liquidabile accertato dai periti, null’altro». Anche in questo caso, s i tratta di una motivazione del tutto adeguata e coerente, a sostegno della statuizione con cui è stato disatteso l’appello, sul punto. Ed anche in questo caso la ricorrente non formula una chiarae specifica censura, fondata sul puntuale richiamo del contenuto dei relativi atti processuali, con riguardo al rilievo di genericità della sua impugnazionesulla questione in esame , in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Inoltre – e in ogni caso – il ricorso non contiene specifiche, puntuali ed adeguate argomentazioni in ordine alle ragioni di contestazione della qualificazione della clausola in questione operata dalla corte territoriale, limitandosi la ricorrente a soste- nere, in maniera dal tutto apodittica e senza una chiara e spe- cifica indicazione delle norme di diritto che assumerebbe con- cretamente violate, che la predetta clausola sarebbe da qualifi- care come vessatoria, nella parte in cui prevede che, anche a seguito della perizia sul quantumdell’indennizzo, resta «impre- giudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni». Non viene adeguatamente chiarito, nel ricorso, perché ed in base a quale norma di legge tale previsione dovrebbe ritenersi di “carattere vessatorio”. Comunque, il suddetto carattere va certamente escluso, non trattandosi di una decadenza o di una limitazione di responsa- bilità, ma semplicemente di una specificazione dei limiti di effi- cacia della perizia contrattuale contemplata dalla polizza, per- fettamente valida. 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 12003/2022 –Sez. 3 – A d. 5 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 4.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio