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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 37809/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riqualificato il fatto ascritto all'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada, rideterminando la pena originariamente irrogata in quella di mesi tre di arresto ed euro 1500,00 di multa.

Insorge il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste, il quale impugna con ricorso per cassazione la sentenza di cui sopra, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 186, commi 4, 5, e 6, cod. strada Lamenta come le argomentazioni fondanti la riqualificazione del fatto nella più lieve ipotesi, incentrate sulla curva di assorbimento dell'alcool nel sangue, siano del tutto eccentriche e inadeguate a sostenere il decisum.

Invero, si legge nel ricorso, una volta accertato, nel pieno rispetto delle procedure legali, un determinato tasso alcolemico, il valore registrato sarà quello di riferimento ai fini dell'inquadramento giuridico della condotta nell'ambito delle diverse soglie contemplate dalla norma.

Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza invio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato; la difesa ha depositato memoria difensiva nella quale ha concluso conformemente.

2. Osserva il Collegio come sussistano i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato.

Tenuto conto dei periodi di sospensione intervenuti in corso di giudizio, pari a complessivi mesi otto e giorni due, il reato, il cui termine massimo di prescrizione è di anni cinque, risulta estinto alla data del 28/3/2020.

Deve rilevarsi come il ricorso in esame non presenti profili di inammissibilità.

Invero, il decorso di un intervallo temporale di circa mezz'ora tra la condotta di guida e l'esecuzione del test, secondo consolidato orientamento di questa Corte, non condiziona la validità del rilevamento mediante alcoltest (Sez.4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv.259694; Sez.4, n. 21991 del 28/11/2012, dep. 2013, Ghio, Rv.256191).

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., maturata successivamente alla sentenza impugnata. 2 t2 Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in ragione delle risultanze processuali richiamate nella motivazione della sentenza impugnata.

Come è noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

3. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 23 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riqualificato il fatto ascritto all'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada, rideterminando la pena originariamente irrogata in quella di mesi tre di arresto ed euro 1500,00 di multa. Insorge il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste, il quale impugna con ricorso per cassazione la sentenza di cui sopra, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 186, commi 4, 5, e 6, cod. strada Lamenta come le argomentazioni fondanti la riqualificazione del fatto nella più lieve ipotesi, incentrate sulla curva di assorbimento dell'alcool nel sangue, siano del tutto eccentriche e inadeguate a sostenere il decisum. Invero, si legge nel ricorso, una volta accertato, nel pieno rispetto delle procedure legali, un determinato tasso alcolemico, il valore registrato sarà quello di riferimento ai fini dell'inquadramento giuridico della condotta nell'ambito delle diverse soglie contemplate dalla norma. Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza invio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato; la difesa ha depositato memoria difensiva nella quale ha concluso conformemente. 2. Osserva il Collegio come sussistano i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato. Tenuto conto dei periodi di sospensione intervenuti in corso di giudizio, pari a complessivi mesi otto e giorni due, il reato, il cui termine massimo di prescrizione è di anni cinque, risulta estinto alla data del 28/3/2020. Deve rilevarsi come il ricorso in esame non presenti profili di inammissibilità. Invero, il decorso di un intervallo temporale di circa mezz'ora tra la condotta di guida e l'esecuzione del test, secondo consolidato orientamento di questa Corte, non condiziona la validità del rilevamento mediante alcoltest (Sez.4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv.259694; Sez.4, n. 21991 del 28/11/2012, dep. 2013, Ghio, Rv.256191). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., maturata successivamente alla sentenza impugnata. 2 t2 Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in ragione delle risultanze processuali richiamate nella motivazione della sentenza impugnata. Come è noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. 3. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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