CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01074/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tati il 23/09/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, resa in data 21/01/2019, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Fermo - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di plurimi fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva ( capi A e B, lett. a, b, c,) nonché di irregolare tenuta delle scritture contabili ex art. 217 L.F. (capo C) - ha assolto ['imputato dalle condotte delittuose ascritte ai punti a) e b) del capo B) d'imputazione, perché il fatto non sussiste, rideterminato le pene, principale e accessorie, per i residui •fatti, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ex art. 219 c. 1. L.F., e revocato la confisca disposta dal primo Giudice. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 216 co. 1 L.F. e 43 cod. pen. e correiati vizi della motivazione, contraddittoria o manifestamente illogica con riguardo all'affermazione di responsabilità per il fatto sub A), relativo alla cessione della titolarità della autorizzazione all'esercizio di attività di estrazione di materiali inerti dalla cava sita in località Coste del Comune di Montelparo - principale attività della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui il Vergari era stato Presidente del C.d.A. fino al fallimento dichiarato il 16/04/2014, in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. 2 [OSCURATO:SOCIETA] ( neo società riconducibile alla famiglia del Vergari, e gestita dalla cognata del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]), che rappresenta la continuazione della medesima attività. 2. L. L Va premesso che, secondo la prospettazione accusatoria, recepita dalla sentenza impugnata, la cessione di cui al capo A) sarebbe stata illecita, in quarto non risulterebbero ricoimpresi nel contratto di affitto di azienda, stipulato il 28/09/2012, per un valore commerciale presunto di euro 1.380.041,20, anche i diritti di sfruttamento della cava, né di essi vi sarebbe traccia nella scrittura integrativa del 23/02/2013, con la quale la [OSCURATO:SOCIETA] si è accollata i debiti contratti dalla fallita con il Comune di Montelparo, che aveva posto tale condizione per autorizzare la voltura della concessione in favore di [OSCURATO:SOCIETA] . L'intento delia fallita era stato, secondo la Corte di appello, quello di mettere in sicurezza il ramo di azienda di famiglia cedendolo ad altra compagine societaria comunque riconducibile ai suoi familiari ( [OSCURATO:SOCIETA]), immune dai debiti che gravavano sulla fallita, a un canone di affitto inferiore alla capacità produttiva della cava, mentre, la mancata indicazione della autorizzazione negli atti indicati sarebbe stata preordinata a non consentire agli organi fallimentari di aggredire i diritti di sfruttamento della cava, proprio perché non ricoirpresi nel contratto e, quindi, non suscettibili di recesso o di revocatoria. 2.1.2. Ciò posto, sostiene la Difesa che la Corte di appello è incorsa in un duplice errore prospettico: in primo luogo, perché non considera che, sul piano normativo, le concessioni amministrative sono incommerciabili, nel senso che è consentito il sub ingresso nelle cnssioni soltanto unitamente alla cessione o all'affitto dell'azienda o del ramo aziendale che di essa è titolare. Da qui, l'irrilevanza giuridica della omessa indicazione dell'attività di sfruttamento nel contratto di affitto di azienda, in quanto in esso necessariamente ricompresa, consentendo, ope legis, all'affittuario di conseguire la volturazione a proprio nome, in virtù del principio di personalità e intrasmissibilità delle autorizzazioni ammnist--ative. 2.1.3. In secondo luogo, la Corte di appello ha considerato che la cessione del diritto di estrazione sarebbe avvenuta in assenza di corrispettivo, senza, tuttavia, confrontarsi con prezzo pattuito quale canone di affitto, assolutamente congruo per la massa dei creditori, erroneamente ritenendo che la stipula di un contratto di affitto di azienda in stato di :nsolvenza a ridosso della crisi sia ex se idoneo a integrare un cistacco dei beni dal patrimonio, lesivo degli interessi dei creditori, giacchè corrisponde all'interesse di questi ultimi salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tentando di mantenere l'impresa :n attività laddove, come nel caso di specie, essa sia dotata di avviamento, che verrà destinato ali creditori. Viene richiamata la giurisprudenza civilistica secondo cui il contratto di affitto costituisce uno strumento per giungere alla cessione o al conferimento deVazienda senza rischio della perdita di valori intrinseci, in primis, l'avviamento. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione degli artt. 533 cod. proc. pen., 110 e 43 cod. pen., e 216 co. 1 n. 1 L.F., e correlati vizi della motivazione, anche per travisamento della prova circa la prova della sussistenza della distrazione e dell'elemento soggettivo del reato. 2.2.1. Premette la Difesa ricorrente la ricostruzione in fatto emersa dall'istruttoria dibattimentale, ovvero che la fallita - per fronteggiare la grave crisi del settore dell'edilizia del 2012 - costituì la società Scaviter2, alla quale cedette in fitto l'attività principale, costituita dall'esercizio della lavorazione e della produzione di materiali inerti e calcestruzzi, concedendo l'usufrutto degli automezzi aziendali e patt_uendo un canone di 60.000 euro annui, a cui si aggiunse, a seguito della scrittura privata integrativa del 13/01/2013, anche l'accollo dei debiti contratti dalla fallita con il Comune di Montelparo euro 38.556,559), contestualmente stabilendosi che "[OSCURATO:SOCIETA] potesse utilizzare l'autorizzazione rilasciata originariamente dal Comune di Monte/paro a [OSCURATO:SOCIETA] sr.'.", come da voltura rilasciata, successivamente, nonché il pagamento delle competenze professionali del direttore tecnico della cava, pari a euro 11.625,00, impegni tutti onorati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2.2. Ciò posto, contesta quanto affermato dalla Corte territoriale, ovvero che, in nessuna delle due scritture private, vi fosse riferimento alla cessione della attività di cava, invece, espressamente presente nel contratto integrativo; sarebbe, quindi, illogico affermare che l'operazione risulta distrattiva indipendentemente dalla predetta circostanza e dal valore dela atUvità di sfruttamento della cava, stante la natura di reato di pericolo concreto del dellto di bancarotta fraudolenta distrattiva, per cui si richiede la dimostrazione della effettiva offesa alla integrità del patrimonio sociale, mentre, come dimostrato dai consulenti della Difesa, i contratti di affitto sono corretti e non dannosi per gli interessi dei creditori, tant'è che lo stesso curatore aveva ritenuto congruo il prezzo pattuito per l'affitto, e ha rinunciato all'azione revocatoria e ad apprendere alla massa attiva la cava, a ciò autorizzato dal Comitato dei creditori e con il n.o. del Giudice delegato. 2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce violazione degli artt. 62 bis, 69 e 133 cod. pen. in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e correlati vizi della mctivazione, laddove !a Corte di appello ha omesso di considerare prevalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto alla aggravante contestata, fondandosi su elementi fattuali non contestati, in vioiazione del principio di correlazione tra accusa e decisione, e richiamando passaggi della sentenza di primo grado che essa stessa definisce eccentrica, finendo per rendere una motivaziene illogica e contraddittoria. 3. Con memoria del 23/09/2022, la Difesa ricorrente ha presentato motivi nuovi ex art. 585 cod. provi pen., con riguardo ai primi due motivi di ricorso, afferenti al delitto sub A). Ha espos: o che la coimputata, [OSCURATO:PERSONA], giudicata con rito ordinario, è stata assolta, con sentenza n. 566/2021 del Tribunale di Fermo, divenuta irrevoc:abile il 30/01/2022. Secondo ia predetta sentenza, allegata, l'intera operazione contestata al capo A; dell'imputazione ed assunta come distrattiva in realtà non è altro che una normale operazione negoziale penalmente lecita. Conclude, quindi, per l'accoglimento del ricorso, con cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata per l'insussistenza del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorso è fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ;Jer nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. 2. Come premesso, secondo il ricorrente non sussisterebbero, nella specie, condotte distrattive fraudolente sostenendosi la legittimità della cessione, a una nuova società, dei diritti di sfruttamento di una cava, costituente la principale attività della società fallita. 2. L. E' o3portuno ricordare, con riguardo alle finalità dell'operazione contestata al capo A), ed ìl suo corretto inquadramento giuridico, che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi i-noci6-ilità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni normatiwimente previste a favore degli organi concorsuali, in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa quiu nasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la ruoriiiscit del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli orcari (le fallimento (Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019 Rv. 276031). Inoltre, si ritiene che depauporamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 216 I. tali., vad,i inteso come riferito ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprers ‘lo cioè non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui ben huo rient-are un'autorizzazione amministrativa allo sfruttamento di una cava, bene - questo - che può certamente concorrere alla formazione dell'attivo del compendio hatrifnorbale (mutatis mutandis, Sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013 ; conf. Sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018). 2.1.1. r tal senso, pertanto, anche il contratto di affitto di azienda - e a maggior ragione, venendo al caso di specie, la cessione senza corrispettivo dei diritti di sfruttamelo di una cava - attività principale della fallita - può connotarsi in modo da ntew-are ca bancarotta per distrazione, e ciò tanto nel caso in cui l'affitto venga stipulato con canoni incongrui o simulati (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Rv. 241830), quanto in quello cui la stipula avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 46508 del 27 novembre 2008, Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28 gennaio 1998, Rv. 209947; Sez. 5, n. 11207 del 29 ottobro 1993, Rv. 196456). 2.2. Va ,mcora rammentato che la bancarotta fraudolenta per distrazione ha natura di -eato di pericolo a dolo generico, per cui non ha incidenza la finalità perseguita in via contingente dal soggetto, e neppure si richiede uno specifico intento di arrecare un pregiudizio economico ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera uossibiliti di danno che possa derivare alle ragioni creditorie, le quali, ovviamente, sono meno tutelate ove vi siano cessioni che richiedano azioni, come quella di cui all'art. 80 comrna 2 OD n. 267/42 e succ. mod. e integr. o di tipo revocatorio. 2.3. Quesh i principi - consolidati nella giurisprudenza di legittimità - che hanno ispirato clecisoHe impugnata, e indotto la Corte territoriale a qualificare come distrattiva 'operazione consistita nella cessione della titolarità della autorizzazicne allo sfruttamento dela esca.,iazione, alla luce di una pluralità di circostanze che caratterizzavano la fattispecie concreta, costituite dal coinvolgimento del ricorrente - anche attraverso i familiari - nella gestione „I . entrambe le società; dalla protratta morosità dell'affittuaria (v. pag. 13 della sentenza impugnata), valutata non tanto ex se, quanto in connessione alla precedente circostanza; dal trasferimento ad altra società gravitante nella stessa orbita gestionale del/unico h.esso aziendale nella disponibilità della fallita, con conseguente condanna di ci est il ma all'inattività. 3. Tuttavia, nella peculiare fattispecie, la sentenza impugnata si connota per alcuni travisament,, che dovranno essere ricomposti nel rinnovato giudizio di merito. 3.1. In :),-imo luogo, la sentenza impugnata contiene un'evidente imprecisione, laddove afferma - ocr sostenere la distrazione dell'attività di sfruttamento della cava, in quanto assentarni- `,_e non ricompresa nell'accordo di cessione - che, anche nel contratto 'nte.T-ativo stipulato in un secondo momento, rispetto a quello con cui veniva concesso in affitto allo società [OSCURATO:SOCIETA]. "l'esercizio dell'attività di lavorazione e produzione di materiali 'nerti e calcestruzzi preconfezionati", non vi sarebbe alcun accenno alla autorizza,O•nie allo sfruttamento della cava. Cosicché, secondo la Corte di appello, deve senza me r- o escludersi che il negozio di cessione avesse avuto a oggetto anche l'attività macic.iormonte redditizia della cedente. 3 LI_ Nondimeno, dal contratto integrativo sottoscritto dalle due società il 22 gennaio 2012, allegato dalla difesa ricorrente, emerge come, invece, nella premessa, si riporti che "la Scavit/tc sci è titolare dell'autorizzazione per l'esercizio di una attività di cava n. 3671 del 23/1C 2009 rilasciata dal Comune di Montelparo e succ. variante"; che la [OSCURATO:SOCIETA] - Un,perser ne, per il normale svolgimento dell'attività, necessita dell'intestazione della suddetta autorizzazione comunale; che la [OSCURATO:SOCIETA] sr.!. stante il contingente periodo di crisi non riesce a svolgere normalmente la suddetta attività di cava. Segue, quindi, la stipu:a de'accordo integrativo relativo alla cessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] della "titolarità 'l'autorizzazione prot. 3671 del 23/10/2009 all'esercizio dell'attività di cava...", cor m p o della cessionaria "a corrispondere al Comune di Montelparo gli oneri di cui allo I,?ggc , gionale n. 71/1997 relativi alle annualità 2011 e 2012", e le spese tecniche dovute daila [OSCURATO:SOCIETA]. e non ancora pagata. Accordi pienamente rispettatl dalla cessionar,o. Un li_oriore elemento di opinabilità proviene dalla considerazione che la Corte di appe.:lo sei-,pra avere trascurato gli accertamenti svolti, durante la procedura fallimentare, dal 'Dirai( • n, il quale aveva già conferito un incarico di consulenza tecnica, conclusosi nel senso del e itenuta congruità del prezzo inizialmente stipulato per la cessione del ramo di azienda, ,ine_he a ricomprendervi la attività di cava. Tant'è che il curatore rinunciava alla azione reocatoria della cessione dei diritti di cava, che non veniva, pertanto, appresa all'aO 've ,mentare. 3.3. A H te di tali elementi - già di per sé capaci di scardinare ragionevolmente il comp,ess impianto argomentativo della sentenza impugnata, giacché idonei a insinuare il dul)P,o de, , a corretta ricostruzione fattuale alla quale si è informata la decisione impugnata - si acic, inge la sopravvenienza costituita dalla sentenza emessa, all'esito del rito ordinar e, confronti della coimputata [OSCURATO:PERSONA], e depositata in copia dalla Difesa, il cui '--)lutorio incrementa le segnalate perplessità già emergenti dalla sentenza m p jrwli 'eri co del presente scrutinio di legittimità, come premesso, è l'annullamento della sentenze 'irougnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che, nel rinnovato giudizio,