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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15123/2023

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ciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 3520/21 proposto da: -) Condominio di via Sassari n. 161, Alghero , elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, 19 giugno 2020 n. 195; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2020 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; La Corte rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato alla Abbanoas.p.a. personalmente, e non presso il difensore nominato per il giudizio d’appello; che di conseguenza la notifica del ricorso è nulla, e ne va disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; P.q.m. -) rinvia la causa a nuovo ruolo; -) fissa alricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica alla [OSCURATO:SOCIETA]..

Oggetto: somministrazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 7 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 3520/21 proposto da: -) Condominio di via Sassari n. 161, Alghero , elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, 19 giugno 2020 n. 195; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2020 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; La Corte rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato alla Abbanoas.p.a. personalmente, e non presso il difensore nominato per il giudizio d’appello; che di conseguenza la notifica del ricorso è nulla, e ne va disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; P.q.m. -) rinvia la causa a nuovo ruolo; -) fissa alricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica alla [OSCURATO:SOCIETA].. Oggetto: somministrazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 7 dic
Sentenza Cassazione n. 15123/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris