CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 38813/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 173/21 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo emessa il 12/06/2020, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reato di cui all'art.371 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) vizio di motivazione in merito all'accertamento dei reato contestato; b) violazione di legge in tema di determinazione della pena ai sensi dell'art.133 cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato. Le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. L'accertamento della falsità della dichiarazione rilasciata in sede di giuramento suppletorio è stato adeguatamente argomentato sulla scorta sia delle risultanze del processo civile e sia delle testimonianze assunte nel giudizio penale. La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, facendo proprie le argomentazioni del giudice di primo grado ed evidenziando la concordanza di quanto accertato in sede civile rispetto al contenuto falso della dichiarazione resa in sede di giuramento, riscontrata dalle testimonianze assunte e dalla documentazione acquisita nel procedimento penale. Con riferimento al motivo sul trattamento sanzionatorio se ne deve rilevare il difetto di specificità, essendo evidente l'assenza di correlazione con i motivi di appello che erano stati articolati non già sulla determinazione della pena ma solo ai fini della richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. La determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591), sicchè in assenza di censure specifiche articolate sul punto nei motivi di appello, le valutazioni dei parametri di cui all'art.133 cod. pen. non possono essere dedotte in sede di legittimità. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] idente oso Ange