CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39794/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che confermava la responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa ascrittogli e il relativo trattamento sanzionatorio; rilevato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la conferma della penale responsabilità del prevenuto per il reato ascrittogli e il trattamento sanzionatorio irrogato, reiterano rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi con congrua motivazione dalla sentenza impugnata; che in particolare i giudici d'appello hanno ribadito la concludenza delle circostanze relative all'intestazione del conto e della carta postepay su cui è confluito il versamento dell'acconto versato dalla p.o. e la riferibilità al ricorrente dell'indirizzo mail utilizzato per le trattative; che le doglianze difensive in punto di responsabilità sollecitano, quindi, una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie in assenza di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; considerato che le doglianze relative al diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. e delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate, avendo i giudici territoriali escluso la particolare tenuità del danno in ragione dell'entità della somma frodata, non qualificabile come irrisoria, in conformità al costante indirizzo interpretativo di questa Corte, e rimarcato l'impossibilità di riconoscere le circostanze ex art. 62 bis cod.pen. alla luce dei precedenti, anche specifici (pag. 2) che militano a carico del ricorrente, legittimamente stimando recessive le condizioni di marginalità sociale segnalate dalla difesa e congruo il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 ott