CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08550/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 24 ottobre 2022, che in parziale riforma della a sentenza di condanna del Tribunale di Torino in ordine al reato di cui all'art. 589 commi 1 e 2 cod. pen commesso in Torino il 14 gennaio 2016 con evento morte il 15 gennaio 2016, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi 8 e confermato nel resto. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione e erronea valutazione della prova, è inammissibile in quanto prospetta censure generiche, prive di indicazioni di ragioni di fatto e di diritto a sostegno. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto in maniera generica si duole del giudizio sulla congruità della pena, a fronte di una motivazione con cui la Corte ha spiegato che la pena individuata, pari a 10 mesi di reclusione, era proporzionata alla gravità dei fatti e che la sanzione amministrativa, omessa in primo grado., poteva essere applicata di ufficio in quanto obbligatoria ex lege (Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138 - 01) Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 ebbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]